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Tribunale di Savona 20 marzo 2007 –
Est. Acquarone.
Segnalazione
del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Fermo amministrativo di autoveicolo –
Giurisdizione tributaria – Giudizi pendenti avanti all’A.G.O. – Revoca della
sospensione della esecutorietà del fermo – Compensazione delle spese.
Dall’entrata in vigore
dell’art. 35, comma 26 quinquies, del D.L. n. 223/2006 che, modificando
l’art. 19, comma 1, del D.lgs. n. 546/1992, le impugnazioni che riguardano
iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex art. 86 d.p.r. n. 602/1973
appartengono alla giurisdizione tributaria e sono di competenza della
Commissione Tributaria Provinciale. Da tale modifica normativa deriva la
carenza di giurisdizione del giudice ordinario, il che giustifica la revoca
della sospensione della provvisoria esecutorietà del fermo eventualmente
disposta dallo stesso giudice e la compensazione delle spese nei giudizi
avanti a lui pendenti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 14.9.2006 G. A. conveniva in giudizio dinanzi
al Giudice del Lavoro l’INPS-SCCI e la Sestri Spa indicando che le era stato
notificato in data 2.9.2006 provvedimento di fermo amministrativo
dell’autovettura Honda Jazz tg. * e dell’autovettura Honda Civic tg. *; che
detto provvedimento faceva seguito all’emissione delle cartelle di pagamento
n. 10320000002606914000 dell’importo di € 1.582,81= a titolo di contributi
previdenziali artigiani e somme aggiuntive INPS e n. 10320010055918638000
dell’importo di € 3.627,84= a titolo di registro e somme aggiuntive INPS;
rilevava che il provvedimento di fermo risultava illegittimo per mancata
attuazione del regolamento previsto dall’art. 86 del D.P.R. n. 602.1973 e per
violazione del diritto di difesa non contenendo le indicazioni necessarie per
consentire al contribuente di proporre eventuale opposizione; contestava,
inoltre, il difetto di motivazione e la mancanza del preventivo invito
dell’intimazione ad adempiere; ancora eccepiva l’intervenuta prescrizione dei
contributi previdenziali di cui alla cartelle esattoriali in forza delle
quali il fermo era stato emesso.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione
della provvisoria esecutorietà del fermo amministrativo, dichiararsi
l’illegittimità della procedura.
Si costituiva in giudizio l’INPS-SCCI
contestando le allegazioni attoree, eccependo in via preliminare
l’intervenuto decorso del termine per fare valere eventuali vizi dei titoli
portati in cartella e, comunque, rilevando il difetto di giurisdizione del
Giudice ordinario.
Si costituiva altresì la Sestri Spa che
eccepiva il il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario e la tardività
delle eccezioni sollevate dal G.
circa i titoli portati in cartella ed il contenuto della stessa.
All’udienza
del 20.3.2007, trattandosi di causa non necessitante di attività istruttoria,
i legali procedevano alla discussione e la vertenza veniva decisa come da
dispositivo.
MOTIVI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rilevato
che tutte le doglianze del G.
afferenti i motivi in forza dei quali sono state formate le cartelle esattoriali
a seguito delle quali il provvedimento di fermo amministrativo delle sue
autovetture è stato emesso (in particolare l’eccezione di intervenuta
prescrizione), appaiono sollevate tardivamente trattandosi di provvedimenti
regolarmente notificati e non opposti tempestivamente.
La sola questione
dell’eventuale illegittimità del contenuto del provvedimento di fermo
amministrativo potrebbe essere astrattamente vagliata da questo Giudice;
tuttavia il Legislatore con l’art. 35 comma 26 quinques del D.L. n. 223.2006 (entrato in vigore in data
4.7.2006 e successivamente convertito nella legge n. 248.2006, entrata in
vigore il 12.8.2006), con conseguente modifica dell’art. 19 comma 1 del
D.L.vo n. 546.1992, ha espressamente previsto la sussistenza della giurisdizione
della Commissione Tributaria Provinciale per tutte le impugnazioni che
riguardano iscrizioni di ipoteca su beni immobili o fermo di beni mobili ex
art. 86 D.P.R. n. 602.1973.
Da tale modifica normativa
deriva la carenza di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria Ordinaria,
trattandosi di questione rientrante nella giurisdizione della Commissione
Provinciale Tributaria territorialmente competente, con conseguente revoca
della sospensione della provvisoria esecutorietà del provvedimento di fermo amministrativo
disposta da questo Giudice del Lavoro.
Circa le spese
processuali, tenuto conto della circostanza che la normativa che ha
determinato lo spostamento della giurisdizione a favore della Commissione
Tributaria Provinciale, è entrata in vigore poco tempo prima rispetto
all’instaurazione del presente giudizio, ritiene questo Giudicante che
sussistano giusti motivi per l’integrale compensazione delle stesse.
Sentenza esecutiva ex lege.
P. Q. M.
ogni altra
domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo
DICHIARA
la carenza di
giurisdizione dell’A.G.O. trattandosi di questione rientrante nella
giurisdizione della Commissione Provinciale tributaria territorialmente
competente;
COMPENSA
integralmente
le spese di lite tra le parti.
Sentenza
esecutiva.
Così deciso in Savona, oggi 20.3.2007
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