IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 150/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Napoli, Sez IX civ. – Giudice relatore Dr. Eduardo Campese – 11 gennaio 2005.

 

Processo societario – Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza – Ritrascrizione delle conclusioni e delle istanze istruttorie – Conseguenze.

(150-m)

Qualora l’istanza di fissazione di udienza non contenga la ritrascrizione delle conclusioni di rito e di merito nonché delle istanze istruttorie, il giudice dovrà far riferimento alle conclusioni contenute nel primo atto difensivo mentre potrà ricercare le istanze istruttorie nel medesimo atto ovvero nelle successive memorie ex artt. 6 e 7 d. lgs n. 5/2003. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(150-t)

DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA COLLEGIALE

ex art. 12 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modifiche, nel procedimento iscritto al n. 18754\2004 R.G., vertente

TRA

R.R. e C.A., elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 10, presso lo studio dell’Avv..

ATTORI

E

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena, alla Piazza Salimbeni n. 3, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A Depretis n. 102, presso lo studio dell’Avv.

CONVENUTA

Letta l’istanza di fissazione di udienza, ex artt. 8-9 del D.Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche, notificata (tramite fax) da R.R. ed C.A. alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 26 novembre 2004 e depositata in cancelleria il 29 novembre 2004;

letto il provvedimento di designazione di questo relatore del 2.12.2004;

esaminati gli atti di causa;

ritenuto, pregiudizialmente, che il contenuto della predetta istanza, nella sola parte in cui eccede le prescrizioni di cui all’art. 9, primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche, deve considerarsi inutilizzabile;

ritenuti ammissibili e rilevanti, in relazione alla domanda proposta, i mezzi di prova (per interpello e testi) richiesti dagli attori nell’atto recante la intestazione comparsa di riassunzione, - notificato alla controparte il 23.7.2004 - ed espressamente richiamati nell’istanza di fissazione di udienza, con esclusione degli ulteriori capi nn. 2 e 3 articolati nella indicata comparsa perché diretti a dimostrare circostanze contrarie a quanto già risultante per tabulas;

ritenuta, in particolare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Banca convenuta, con riferimento alle suddette richieste istruttorie, nella nota del 30.11.2004 (cfr. in atti).

Invero, il tenore letterale dell’art. 9, primo comma, del D.Lgs. n. 5/2003- laddove, nello stabilire il contenuto dell'istanza di fissazione di udienza, prevede che la stessa deve contenere, tra l'altro "..le conclusioni di rito e di merito...nonchè la definitiva formulazione delle istanze istruttorie già proposte", stabilendo poi che "In mancanza, si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo dell'istante" - va interpretato, ad avviso di chi scrive, nel senso che, in mancanza di ritrascrizione, il richiamo alle conclusioni di cui al primo atto difensivo va riferito alle sole conclusioni di rito e di merito, non anche (atteso lo riferimento dell'ultimo periodo del primo comma della citata norma) alle istanze istruttorie che andranno quindi individuate in tutte quelle articolate in citazione, ovvero nelle successive memorie ex artt. 6 e 7 del menzionato Decreto: pertanto deve ritenersi sufficiente, nella specie, il mero richiamo, contenuto nella suddetta istanza degli attori, a quelle da loro già precedentemente formulate;

rilevato che non risulta espressamente proposta da questi ultimi alcuna specifica istanza ex art. 210 c.p.c.;

ritenute parimenti ammissibili e rilevanti, in considerazione delle argomentazioni difensive esposte, le prove (per interpello e testi) articolate dalla Banca convenuta nella comparsa di costituzione, ed espressamente riformulate nelle note ex art. 10, primo comma, del predetto Decreto;

ritenuto, infine, che le parti vanno invitate a depositare, almeno cinque giorni prima dell'udienza collegiale indicata in dispositivo, le memorie conclusionali di cui all’art. 12, comma terzo, lett. e), del medesimo Decreto;

letto l’art. 12 del citato Decreto, e successive modifiche,

PER QUESTI MOTIVI

fissa l’udienza collegiale per il giorno 6.4.2005 ore 11.00, mandando alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12, comma terzo, lettera a), dell’indicato Decreto;

ammette le prove per interpello e testi richieste da entrambe le parti;

invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima della suddetta udienza, memorie conclusionali.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it