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Tribunale di Napoli,
Sez IX civ. – Giudice relatore Dr. Eduardo Campese – 11 gennaio 2005.
Processo societario –
Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza – Ritrascrizione delle
conclusioni e delle istanze istruttorie – Conseguenze.
(150-m)
Qualora
l’istanza di fissazione di udienza non contenga la ritrascrizione delle
conclusioni di rito e di merito nonché delle istanze istruttorie, il giudice
dovrà far riferimento alle conclusioni contenute nel primo atto difensivo
mentre potrà ricercare le istanze istruttorie nel medesimo atto ovvero nelle
successive memorie ex artt. 6 e 7 d. lgs n. 5/2003.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(150-t)
DECRETO DI FISSAZIONE DI UDIENZA COLLEGIALE
ex art. 12 del Decreto
Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modifiche, nel procedimento
iscritto al n. 18754\2004 R.G., vertente
TRA
R.R. e C.A., elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza
Vanvitelli n. 10, presso lo studio dell’Avv..
ATTORI
E
Banca Monte dei Paschi
di Siena s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Siena, alla
Piazza Salimbeni n. 3, ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla via A
Depretis n. 102, presso lo studio dell’Avv.
CONVENUTA
Letta l’istanza di fissazione di udienza, ex artt. 8-9 del D.Lgs. n. 5/2003 e successive
modifiche, notificata (tramite fax)
da R.R. ed C.A. alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in data 26
novembre 2004 e depositata in cancelleria il 29 novembre 2004;
letto il provvedimento di designazione di questo relatore del
2.12.2004;
esaminati gli atti di causa;
ritenuto, pregiudizialmente, che il contenuto della predetta
istanza, nella sola parte in cui eccede le prescrizioni di cui all’art. 9,
primo e secondo comma, del D.Lgs. n. 5/2003 e successive modifiche, deve
considerarsi inutilizzabile;
ritenuti ammissibili e rilevanti, in relazione alla domanda
proposta, i mezzi di prova (per interpello e testi) richiesti dagli attori
nell’atto recante la intestazione comparsa di riassunzione, -
notificato alla controparte il 23.7.2004 - ed espressamente richiamati
nell’istanza di fissazione di udienza, con esclusione degli ulteriori capi
nn. 2 e 3 articolati nella indicata comparsa perché diretti a
dimostrare circostanze contrarie a quanto già risultante per tabulas;
ritenuta, in particolare, l’infondatezza dell’eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Banca convenuta, con riferimento alle
suddette richieste istruttorie, nella nota del 30.11.2004 (cfr. in atti).
Invero, il tenore letterale dell’art. 9, primo comma, del D.Lgs. n.
5/2003- laddove, nello stabilire il contenuto dell'istanza di fissazione di
udienza, prevede che la stessa deve contenere, tra l'altro "..le
conclusioni di rito e di merito...nonchè la definitiva formulazione delle
istanze istruttorie già proposte", stabilendo poi che "In mancanza,
si intendono formulate le conclusioni di cui al primo atto difensivo
dell'istante" - va interpretato, ad avviso di chi scrive, nel senso che,
in mancanza di ritrascrizione, il richiamo alle conclusioni di cui al primo
atto difensivo va riferito alle sole conclusioni di rito e di
merito, non anche (atteso lo riferimento dell'ultimo periodo del primo comma
della citata norma) alle istanze istruttorie che andranno quindi
individuate in tutte quelle articolate in citazione, ovvero nelle successive
memorie ex artt. 6 e 7 del menzionato Decreto: pertanto deve
ritenersi sufficiente, nella specie, il mero richiamo, contenuto nella
suddetta istanza degli attori, a quelle da loro già precedentemente
formulate;
rilevato che non risulta espressamente proposta da questi ultimi
alcuna specifica istanza ex art. 210 c.p.c.;
ritenute parimenti ammissibili e rilevanti, in considerazione delle
argomentazioni difensive esposte, le prove (per interpello e testi)
articolate dalla Banca convenuta nella comparsa di costituzione, ed
espressamente riformulate nelle note ex art. 10, primo comma, del
predetto Decreto;
ritenuto, infine, che le parti vanno invitate a depositare, almeno
cinque giorni prima dell'udienza collegiale indicata in dispositivo, le
memorie conclusionali di cui all’art. 12, comma terzo, lett. e), del
medesimo Decreto;
letto l’art. 12 del citato Decreto, e successive modifiche,
PER QUESTI MOTIVI
fissa l’udienza collegiale per il giorno 6.4.2005 ore 11.00,
mandando alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle
parti nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12, comma terzo, lettera a),
dell’indicato Decreto;
ammette le prove per interpello e testi
richieste da entrambe le parti;
invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima della
suddetta udienza, memorie conclusionali.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
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