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Doveri informativi dell’intermediario, operatore
qualificato
Tribunale di Catania 13 febbraio 2009
– Pres. Balsamo – Rel. Paternò Raddusa.
Intermediazione
finanziaria – Contratti di swap IRS – Cliente corporate – Operatore
qualificato – Informazione relativa alle conseguenze della dichiarazione –
Necessità – Contenuto della dichiarazione – Valutazione del grado di
consapevolezza del cliente.
Poiché
il fine ultimo perseguito dalla normativa che regola il comportamento degli
intermediari finanziari è quello di far sì che l’investitore sia il più
possibile consapevole delle proprie scelte, si deve ritenere che anche il
cliente corporate genericamente inteso debba essere adeguatamente informato
delle conseguenze contrattuali che discendono dalla dichiarazione resa ai
sensi dell’art. 31 del reg. Consob n. 11522/98. Inoltre, affinché la
dichiarazione in esame non si risolva in una mera attestazione, la stessa
dovrà contenere l’indicazione delle situazioni in forza delle quali il
dichiarante si ritiene in possesso dell’esperienza dichiarata e ciò non tanto
al fine di favorire una attività di riscontro da parte dell’intermediario di
quanto dichiarato, quanto piuttosto per permettere a quest’ultimo di valutare
il grado di consapevolezza raggiunto dal cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 gennaio 2007 Banca *
spa proponeva opposizione avverso il provvedimento con il quale il giudice
delegato al Fallimento della D. srl le aveva negato di prendere parte al
passivo relativamente al credito dalla stessa vantato nei confronti della
società fallita per complessivi euro 456.329,90 di cui euro 374087,78 portati
dai saldi, debitori, di tre diversi conti correnti meglio identificati come
da ricorso ed euro 82.242,12 in virtù dei saldi finali di due contratti
interest rate swap.
Adduceva la ricorrente che con riferimento ai
conti correnti, la reiezione trovava fondamento nella capitalizzazione degli
interessi passivi avuto riguardo alla ordinanza con la quale l'intestato
Tribunale, in altro giudizio, aveva sollevato la questione di legittimità
costituzionale dell'art 120 TUB siccome modificato dall'art 25 del DLVO
342/99. Sempre con riferimento ai rapporti di conto, ma limitatamente a
quello distinto dal nr 3567245, evidenziava anche che la reiezione trovava
altresì motivo nella mancata allegazione della lettera contratto. Infine, in
punto al credito portato dagli swap, risultava addotta a sostegno della
decisione impugnata l'inidoneità della documentazione prodotta.
Per contro, la ricorrente segnalava l'inesattezza
della decisione con riferimento ai conti correnti giacchè la contestuale
pendenza della questione di legittimità costituzionale non poteva
giustificare, allo stato del dato normativo vigente alla data della verifica,
la reiezione della domanda. In ogni caso, si riservava di depositare la documentazione
mancante quanto al contratto nr 3567245 ( incombente cui provvedeva nel corso
del giudizio ) mentre in ordine al credito legato agli Swap segnalava la
completezza della documentazione prodotta già in verifica.
Iscritta la causa a ruolo si costituiva la
curatela opposta che ribadiva la correttezza della ragioni di reiezione
insistendo per la conferma del provvedimento impugnato. Quanto agli swap,
segnalava che l'operazione finanziaria concretatasi per il tramite dei
dedotti due contratti doveva ritenersi del tutto inadeguata al profilo di
investitore ascrivibile alla D., all'epoca in bonis, dovendosi peraltro
considerare inopponibile alla massa la dichiarazione resa ex art 31
Regolamento Consob 11522/98 in quanto
a) il documento contenente siffatta dichiarazione
non recava una data di riferimento;
b) la autodichiarazione cristallizzata in tale
documento non esonerava l'intermediario dagli obblighi di condotta previsti
ex lege ed ex contractu se non preceduta da una riscontrata valutazione
all'uopo resa dall'intermediario stesso in ordine alla effettiva sussistenza
dei requisiti necessari per attribuire al cliente il ruolo di operatore
qualificato.
Per tali ragioni, in riconvenzionale, deduceva la
risoluzione per inadempimento in subordine la nullità degli interest rate
swap ad ulteriore supporto della reiezione della domanda di insinua.
Acquisita la documentazione prodotta in atti la
causa veniva, quindi, posta in decisione sulle conclusioni delle parti così
come precisate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione articolata dalla Banca *
spa merita l’accoglimento nei termini e per le ragioni precisate da qui a
poco.
Due,
sostanzialmente, le ragioni del contendere.
La
prima attiene ai rapporti di conto corrente meglio segnalati in ricorso, in
ordine ai quali possono ritenersi oggi definitivamente superate le ragioni di
contestazione, peraltro coerenti e in parte corrette, sollevate in sede di
verifica ; la seconda involge gli interest rate swap stipulati dalla impresa
poi fallita, in relazione ai quali va confermata la soluzione, negativa,
assunta dall'ufficio fallimentare anche se con motivazione diversa e ben più
radicale di quella posta a fondamento del provvedimento impugnato.
Prendendo
le mosse dai contratti di conto corrente va ricordato che con riferimento al
contratto nr 3567245 è stata prodotta, nel corso del presente giudizio a
cognizione piena, la relativa lettera di regolamentazione sottoscritta dalla
correntista così da consentire al Tribunale di ritenere superata la questione
inerente l'insufficiente allegazione probatoria relativa al rapporto in
oggetto.
Per
tutti e tre i rapporti v'era poi, quale fattispecie ostativa all'ammissione,
la questione legata alla legittimità costituzionale dell'art 120 TUB siccome
modificato dall'art 25 del DLVO 342/99 in punto alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi; questione sollevata dall'intestato Tribunale con
ordinanza del 9 agosto 2005 in un diverso processo, distinto dal numero di
ruolo generale 8421/2003.
Siffatta
questione impediva all'epoca di ammettere in parte qua il credito della
ricorrente. E' di tutta evidenza, infatti, che l'accoglimento della tesi
legata alla incostituzionalità di siffatta norma avrebbe portato alla
applicazione alla specie del disposto dell'art 1283 cc, con conseguente
incidenza sulla quantificazione del saldo finale dei conti posti a fondamento
della domanda. Ora, alla data del provvedimento impugnato, la siffatta
questione, già sollevata, non risultava ancora definita. Del tutto coerentemente,
quindi, l'ufficio fallimentare, non potendo sollevare in quella sede analoga
questione di costituzionalità, nell'alternativa tra ammettere i relativi
crediti ( così cristallizzando definitivamente le relative posizioni
all'interno della massa passiva) e favorire il giudizio a cognizione piena (
nel quale sollevare la questione o comunque attenderne la definizione), ebbe
a rigettare la domanda di insinua, risultando incerto, quantomeno nel
quantum, il credito della banca, suscettibilie di sostanziale rivisitazione
in caso di accertata nullità parziale ex art 1283 cc quale conseguenza della
declaratoria di illegittimità costituzione di cui si è detto.
Nelle
more del presente giudizio, la Corte costituzionale, con sentenza del 12
ottobre 2007 distinta dal nr 341 ha rigettato la questione nell'occasione
sollevata dal Tribunale di Catania. Risulta così rimossa l'unica ragione
ostativa alla ammissione in parte qua sì che può oggi accogliersi la domanda
in conformità alla insinua per euro 374.087,78 al chirografo.
Soluzione
opposta merita invece la questione legata al credito portato dagli SWAP.
La
curatela afferma l'inadempimento della ricorrente in ordine agli obblighi di
informazione e valutazione di adeguatezza del prodotto finanziario in esame
sottoscritto dalla società poi fallita ; e, nel chiedere in riconvenzionale
la risoluzione del contratto al fine evidente di paralizzare la pretesa della
BANCA *, adduce che nessun rilievo potrebbe ascriversi, in punto all'esonero
dell'intermediario dal rispetto degli obblighi di condotta imposti sia dal
contratto che ex lege, alla dichiarazione, prodotta dalla ricorrente, nel
corpo della quale la D., ai sensi dell'art 31 REG Consob 11522 ebbe, per il
tramite del suo legale rappresentante, ad attribuirsi il ruolo di operatore
professionale.
Ciò
per due ragioni, la prima delle quali inerisce al fatto che siffatta
dichiarazione, estranea al contratto quadro stipulato dalle parti a monte
delle due operazioni che qui occupano, non reca alcuna data di riferimento
mentre la seconda involge la sostanziale inconsistenza giuridica di siffatta
autodichiarazione laddove non sia preceduta dalla acquisizione, da parte
dell'intermediario, dei dati necessari per riscontrare effettivamente,nel
cliente corporate, quel grado di esperienza e conoscenza dei mercati utile a
giustificare l'esonero dagli obblighi di protezione imposti ex lege a tutela
di quest'ultimo e ( in via mediata ) della integrità dei mercati stessi.
Tanto
brevemente quanto succintamente va ricordato che, in forza delle regole
normative applicabili alla fattispecie ratione temporis ( tuf e regolamento
consob 11522 del 1998 ), gravano sugli intermediari, nel corso della attività
di negoziazione degli strumenti finanziari, diversi obblighi di condotta tra
i quali spiccano, per quel che primariamente interessa, l'obbligo di
informare il cliente in punto alle caratteristiche precipue del prodotto
finanziario e quello di valutare l'adeguatezza del prodotto stesso al profilo
di rischio ascrivibile al cliente volta che si siano preventivamente
acquisite le opportune informazioni sulle propensioni ed esperienze di
quest'ultimo nell'apposito settore legato ai mercati finanziari. Siffatti
obblighi di condotta imposti normativamente trovano una ragion d'essere in
una esigenza che esonda i limiti del singolo rapporto contrattuale e
trascende anche il tema della asimmetria informativa tra intermediario e
cliente anche se da queste prende spunto: l'intenzione, perseguita
normativamente tramite la protezione accordata all'investitore, di garantire
trasparenza, efficacia e integrità ai mercati finanziari in nome degli
interessi economici pubblici ad essi sottesi.
Non
sempre, tuttavia, occorre imporre all'intermediario regole di condotta
dirette a garantire l'efficacia del sistema complessivo nel quale lo stesso
opera. Non è necessario infatti che il comportamento dell'intermediario
risulti adeguato a taluni dei canoni di condotta imposti dalla legge ( tra i
quali quelli qui immediatamente presi in considerazione alla luce delle
lamentele della resistente ) allorquando il contatto contrattuale coinvolga
soggetti qualificati per la qualità e l'esperienza professionale maturata nei
mercati di riferimento. Al fine il TUF, all'art 6, demanda alla Consob il
compito di individuare le corrette regole di condotta da adeguare a seconda
del grado di esperienze e competenza professionale dell'investitore e, in
tale quadro, guardando al dato normativo applicabile alla specie in
considerazione della data di stipula dei contratti che occupano, il
regolamento consob 11522, all'art 31, definiva i cosidetti operatori
qualificati ( oggi ridefiniti , nel nuovo regolamento 16290 del 2007, clienti
professionali, privati o pubblici : art 26), categoria per la quale vale
l’esonero sopra accennato, all'uopo sostanzialmente distinguendo tre diverse
tipologie.
La
prima, per la quale il riconoscimento della professionalità nell'ambito di
riferimento che interessa appare intrinsecamente correlato all'oggetto della
attività svolta tant'è che non occorre alcun approfondimento o accertamento
specifico da parte dell'intermediario ( SICAV, Fondi Pensione, Compagnie di
Assicurazione, promotori finanziari, fondazioni bancarie); la seconda,
involgente le persone fisiche, in ordine alle quali occorre che sia
documentato dal cliente e quindi riscontrato dall'intermediario il possesso
dei requisiti di professionalità stabiliti dal TU per i soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso società di
intermediazione finanziaria; la terza, quella afferente ogni società o
persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in
materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per
iscritto dal legale rappresentante.
Nella
specie è pacifico che la banca ricorrente non ebbe a rendere al cliente
alcuna informazione specifica in ordine alle caratteristiche degli strumenti
finanziari sottoscritti; di più, non venne effettuata nelle occasioni di cui
ai contratti per i quali è causa alcuna valutazione di adeguatezza del prodotto
al profilo di rischio del cliente. E ciò sul presupposto che, acquisita la
dichiarazione scritta ex art 31 regolamento consob 11522/98 , l'intermediario
risultava esonerato dagli oneri di condotta previsti dagli artt 28 comma II e
29, stesso regolamento. L'assunto non convince.
Anche
a voler ritenere, per come sostiene la difesa della ricorrente, che la
dichiarazione in questione ( priva di una data di riferimento e non
materialmente allegata al contratto quadro) trovi una sua collocazione
temporale nel master agreement stipulato tra banca e investitore il 29
gennaio 2001 ( nel quale la D. da atto di aver separatamente reso la
dichiarazione ex art 31) e quindi si riveli per tale via opponibile alla
massa, resta da dire che, per le modalità che la connotano, essa deve
ritenersi sostanzialmente tamquam non esset e in quanto tale del tutto
inidonea a consentire l'esonero dell'intermediario dagli obblighi di condotta
più volta specificati.
Giova
evidenziare in fatto che con la suddetta attestazione l'allora legale
rappresentante della società poi fallita ebbe a dichiarare ai sensi e per gli
effetti dell'art 31 che la D. possedeva “ una specifica competenza ed
esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari”. Non emerge
alcuna precisazione in ordine agli elementi grazie ai quali poteva ritenersi
sussistente siffatta acquisita specifica competenza ed esperienza; non
risulta, inoltre, ( né tampoco viene fatta alcuna deduzione in tal senso da
parte della difesa della ricorrente ) al fatto che l'intermediario ebbe a
precisare alla cliente il significato e gli effetti di tale dichiarazione.
Tanto
chiarito in punto di fatto, è poi noto alle parti ( per aver le stesse
puntualmente citato i precedenti a favore e contro recentemente espressi
nella giurisprudenza di merito ) che innanzi a siffatte dichiarazioni due
sono le alternative interpretative principalmente emerse. V’è infatti chi, in
forza di tali dichiarazioni esonera del tutto l'intermediario da ogni
valutazione in ordine alla effettiva sussistenza in capo al cliente corporate
dei requisiti utili ad inquadrarlo siccome operatore qualificato e chi, per
contro, ritiene che la dichiarazione priva di elementi di riscontro non valga
di per sé a giustificare la disapplicazione delle regole di condotta imposte
agli intermediari ex lege in assenza del dovuto riscontro in punto alla
effettiva sussistenza delle circostanze, indicate dalla norma regolamentare
(specifica competenza ed esperienza maturate in materia di operazioni in
strumenti finanziari), atte a giustificare l’esonero dagli obblighi di
condotta diversamente imposti ex lege.
Ritiene
il Tribunale che la corretta soluzione interpretativa alla questione in esame
vada ricercata e trovata in una posizione intermedia tra i due corni
dell’alternativa intepretativa sopra rassegnati.
L’opzione
interpretativa che porta a ritenere bastevole al fine la mera dichiarazione
resa ai sensi dell’art 31 dal legale rappresentante del cliente corporate
prescindendo anche dai contenuti esplicativi della stessa muove da due fondamentali
considerazioni.
In
primo luogo si sottolinea il dato emergente dal tenore letterale delle norma,
letto soprattutto operando il necessario raffronto tra la posizione delle
persone giuridiche ( per le quali viene chiesta la semplice dichiarazione
attestante l’esistenza dei requisiti di competenza ed esperienza nel campo
delle operazioni in strumenti finanziari ) e quelle delle persone fisiche (
in ordine alle quali si chiede invece che il possesso dei requisiti di
professionalità richiesti dal TUf per i soggetti che svolgono attività di
direzione, amministrazione e controllo presso società di intermediazione
mobiliare venga non solo dichiarato ma documentato).
In
secondo luogo, si evidenzia il ruolo assunto nella specie dal legale
rappresentante della società cliente nel rendere la dichiarazione che occupa
sì che, laddove quanto dichiarato non corrisponda alle effettive
caratteristiche della rappresentata, il danno patrimoniale da questa patito
ben potrà commutarsi in ragione di responsabilità da far valere nelle forme
di legge riferibili al relativo tipo sociale per la violazione del mandato
sotteso all’attività gestoria.
Siffatte
osservazioni non si rivelano per vero convincenti perché non prendono nella
dovuta considerazione l’effettivo assetto di interessi che connota le
tipologie contrattuali che si inseriscono nell’ambito relativo alle
operazioni in strumenti finanziari.
Come
già accennato, le ragioni poste a fondamento dell’intervento normativo
cristallizzato nel TUF e nel regolamento Consob al fine di imporre
all’intermediario, ex lege, taluni obblighi di condotta superano la sfera
soggettiva del risparmiatore : il rafforzamento degli obblighi di condotta
imposti in nome delle regole di correttezza, lealtà e diligenza
ordinariamente dettate dal diritto comune con riferimento alla fase di
esecuzione del contratto appare infatti diretto non solo a realizzare una
riduzione del gap informativo che connota i rapporti tra investitore e
intermediario ma anche ( per il tramite della prima) a garantire la
realizzazione di un interesse della collettività quale quello della
“integrità dei mercati “ espressamente richiamato dall’art 21 del TUF.
Il
dovere di dare una compiuta ed esaustiva informazione relativa al prodotto
finanziario oggetto di attenzione e quello, correlato e consequenziale,
inerente la valutazione di adeguatezza del prodotto stesso rispetto al
profilo di rischio ascrivibile al cliente rappresentano lo strumento
esplicito diretto a garantire, tramite la protezione immediata dell’investitore
su base individuale, il risultato riflesso della efficienza del mercato,
diversamente compromessa in presenza di una inalterata sussistenza
dell’asimmetria informativa che, per forza di cose, connota i rapporti tra
intermediario e cliente retail. Per tale ragione la diligenza
dell’intermediario viene, rispetto ai normali canoni contrattuali, costretta
dentro vincoli di comportamento normativamente imposti che tradiscono
palesemente l’intenzione di tutelare un interesse ultroneo rispetto a quello
immediatamente proprio del contraente più debole.
Il
dato normativo citato impone, per come appare di tutta evidenza, una
immediata correlazione funzionale tra l’informazione da rendere al cliente e
la consapevolezza in capo a quest’ultimo del significato dell’operazione
posta in essere ovvero delle ragioni che ne sconsigliano il compimento ; e
ciò perchè solo l’attribuzione cognitiva al cliente degli elementi utili a
pervenire ad una quanto più razionale scelta di investimento grazie ad una
valida comprensione delle ragioni che giustificano la quotazione del prodotto
consente di realizzare il fine ultimo della efficiente allocazione delle
risorse.
Ecco
perché, in primo luogo, pare poco convincente il riferimento alla garanzia
attribuita al cliente corporate dalla possibilità comunque di rivalersi in
via risarcitoria sul rappresentante che abbia attestato una situazione non
corrispondente al vero quanto ai requisiti previsti dal citato articolo 31.
L’intepretazione qui contrastata, guardando a siffatta valutazione ermeneutica,
finisce, in modo non soddisfacente, per basarsi su una visione fin troppo
miope rispetto alla effettiva consistenza degli interessi in gioco dovendosi
escludere in radice che le ragioni di tutela dell’investitore trovino un
punto di partenza e di arrivo nella necessita di cautelare l’interesse
patrimoniale del singolo contraente debole.
Quanto,
invece, al richiamo al tenore letterale della norma in esame, non può
nascondersi che, proprio con riferimento alla cristallizzata differenza di
trattamento tra cliente corporate e persona fisica, non possa ritenersi
sussistente, in virtù del dato normativo all’ epoca vigente, un obbligo per
la banca di accertare di volta in volta l’effettiva sussistenza dei requisiti
di competenza ed esperienza richiesti dal regolamento all’uopo operando una
specifica istruttoria di riscontro. Del pari, tuttavia, senza distaccarsi dal
dato letterale ma tenendo a mente le ragioni di tutela poste a fondamento
della norma nel quadro sistematico che la assorbe, deve anche escludersi che
per i clienti corporate sia bastevole la semplice attestazione resa al fine
dal legale rappresentante della società.
Sul
punto non pare del tutto fuorviante richiamare quanto ritenuto da questo
Tribunale in ordine alla diversa ( ma fortemente correlata alla presente, nel
significato che si vuole attribuire alle ragioni di tutela dettate nella
materia che occupa) questione afferente il contenuto specifico che deve
possedere il warning rivolto dall’intermediario al cliente in ipotesi di
operazione ritenuta inadeguata. Si è detto, infatti, che nella materia in
oggetto che la regola della informazione completa sul prodotto trova un
logico corollario in quella legata alla valutazione, rimessa
all’intermediario, di adeguatezza del prodotto stesso al profilo di rischio
del cliente. Solo l’investitore consapevole è in grado di valutare il warning
opposto dall’intermediario all’acquisto del prodotto proprio perchè, in caso
di informazione carente e non idonea al fine, non si attribuisce
all’investitore, già sul piano astratto, la possibilità di scelte consapevoli
in punto alla opportunità dell’investimento così da creare un netto distacco
tra volontà dell’operazione e responsabilità del rendimento che ad essa
consegue. E non a caso, l’art 29 del citato regolamento nel prevedere, in
capo all’intermediario che ritenga inadeguata l’operazione, ciò che si
concreta, nella sostanza, in un obbligo di segnalazione ( giacchè resta
comunque all’investitore l’ultima parola in ordine all’acquisto ), finisce
con l’imporre non solo la comunicazione di siffatta valutazione negativa ma
anche delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla esecuzione
dell’ordine : il fine ultimo è quello di inserire nel mercato un investitore
consapevole delle scelte giacché grazie a tale risultato si riesce a
garantire una maggiore efficienza del mercato stesso. Ritiene in particolare
il Tribunale che una compiuta comunicazione della valutazione di
inadeguatezza non può prescindere da una corretta esecuzione dell’obbligo di
informazione del cliente e che conseguentemente, laddove correttamente
effettuata, debba escludersi a monte la responsabilità dell’intermediario per
il default connotante un prodotto finanziario adeguatamente sconsigliato
all’investitore.
Più
precisamente non appare superfluo ribadire che la valutazione di adeguatezza
costituisce un corollario logico dell’obbligo di informare satisfattivamente
il cliente e che la consapevolezza della scelta attribuita all’investitore,
positiva o negativa che essa sia, dipende dal grado di informazioni allo
stesso fornite sulle caratteristiche della operazione. Ne viene che la
segnalazione della banca ai sensi dell’art 29 del regolamento 11522 potrà
ritenersi idonea a realizzare l’effetto di esonerare, a monte,
l’intermediario dalle conseguenze di un eventuale default del titolo
ugualmente acquistato dal cliente laddove
·
risulti compiutamente
adempiuto l’obbligo di informazione imposto ex art 28 stesso regolamento;
·
la segnalazione
risulti effettuata dando conto delle specifiche ragioni per le quali
l’operazione appare inadeguata, così come espressamente sancito, per le
ragioni logiche segnalate in precedenza, dalla stessa norma secondaria citata
.
Diversamente,
e cioè se l’informazione è carente e/o la segnalazione di inadeguatezza
risulti acriticamente evidenziata senza specificazione delle ragioni che l’
hanno fondata, deve escludersi che il cliente abbia acquisto la necessaria
consapevolezza delle ragioni che sconsigliano il compimento dell’operazione e
ne favoriscono una scelta ragionata con conseguente sostanziale inefficacia
dell’avvertimento non idoneamente operato dall’intermediario ( cfr
espressamente sul punto Trib. Genova
3 Novembre 2006; 8 agosto 2006; 26 Giugno 2006 ; Trib Lecce 12 Giugno 2006,
tutte su WWW.ilcaso.it).
Prendendo
le mosse da siffatto ragionamento e muovendosi sul piano della coerenza in
ambiti diversi ma connotati dalle medesime ragioni di fondo, deve ritenersi
che, al fine di ritenere adeguatamente acquisita la dichiarazione ex art 31
occorre in primo luogo che l’intermediario abbia debitamente informato il
cliente corporate delle conseguenze correlate al ruolo ascrittogli per
effetto della stessa, segnalando esplicitamente che nessuna specifica
informazione è dovuta in ordine alle caratteristiche ed alla adeguatezza dei
prodotti finanziari oggetto di attenzione : il cliente corporate
genericamente inteso deve essere adeguatamente informato delle conseguenze
contrattuali che discendono dalla autodichiarazione che rende giacchè,
diversamente dalle società che svolgono per oggetto sociale attività
finanziaria e dalle persone fisiche che hanno documentato il possesso dei
requisiti chiesti per relationem dal citato art 31, potrebbe essere soggetto
del tutto estraneo all’ambiente legato ai mercati finanziari.
Occorre,
poi, che la dichiarazione non si risolva in una mera attestazione, dovendo
piuttosto il dichiarante segnalare in modo piuttosto analitico
all’intermediario le situazioni in forza alle quali si ritiene in via
autoreferenziale dotato di esperienza e competenze in operazioni in strumenti
finanziari ( per come si ricava del resto dall’utilizzo del termine letterale
“specifiche” riferito per l’appunto alle esperienze e competenze ). Ciò non
tanto per favorire una attività di riscontro fattuale da parte dell’intermediario
e quindi una effettiva e completa istruttoria in tal senso quanto, piuttosto,
per permettere a quest’ultimo di valutare concretamente il grado di
consapevolezza assunta dal cliente nel rendere la dichiarazione che occupa
nel quadro degli obblighi di protezione più volte citati visti attraverso il
prisma dell’interesse generale sotteso alle operazioni in strumenti
finanziari. Con la conseguenza che una dichiarazione asettica, consistente in
una mera attestazione non supportata da adeguate indicazioni, si rivela
essere inidonea al fine di esonerare legittimamente l’intermediario dai
relativi obblighi di condotta.
Spingono
il Tribunale nella rassegnata direzione ermeneutica due ulteriori
considerazioni.
La
prima ha natura sostanziale ed un riscontro quasi statistico. E’ facile
constatare, infatti, che la dichiarazione ex art 31 trova principalmente
appiglio proprio con riferimento ad operazioni in prodotti finanziari, quale
quelli di specie,, dotati di una modestissima intelligibilità ( talvolta non
solo per il cliente ) ed al contempo connotati da una rilevantissima alea. Ed
è del tutto evidente che proprio con riferimento a siffatte operazioni - di
norma suggerite alle imprese al fine di realizzare la copertura di rischi
legati alle variazioni dei tassi di interesse o di cambio cui risultano
influenzate le rispettive iniziative commerciali - una interpretazione
diversa e meno rigorosa finirebbe per svilire le finalità di interesse
generale sottese alle ragioni di tutela imposte normativamente avuto
riguardo, peraltro, alla intrinseca ed altrettanto insoddisfacente genericità
che caratterizza il dato regolamentare in oggetto ( più volte tacciata, in
dottrina, di inadeguatezza sia perché non precisa livello minimo di
competenza ed esperienza a fronte, invece della varia complessità dei
prodotti sul mercato, sia perché non è in grado di soggettivizzare il
possesso dei detti requisiti ).
Per
altro verso, l’interpretazione suggerita trova oggi una conferma ex post
nelle nuove e più dettagliate disposizioni normative emesse in esito alla
direttiva MIFID. Guardando, infatti, al nuovo regolamento Consob e in
particolare all’allegato nr 3 che si occupa per l’appunto di definire il
Cliente professionale ( in contrapposizione al cliente al dettaglio) è facile
osservare :
·
che il cliente
professionale è quello nel quale esperienza, competenza e conoscenze sono
tali da consentirgli di prendere consapevolmente le decisioni in materia di
investimenti ( si sottolinea pertanto l’aspetto della consapevolezza nel cliente)
;
·
che per le imprese si
presume la qualifica, per i soggetti diversi da quelli autorizzati ad operare
nei mercati finanziari e dagli investitori istituzionalizzati, solo in
presenza di ben precisati requisiti dimensionali;
·
che anche ricorrendo
tali requisiti, è fatto obbligo all’intermediario di informare
preventivamente il cliente che, sulla base delle informazioni in suo
possesso, esso viene considerato di diritto un cliente professionale, che
verrà trattato dunque come come tale e che lo stesso può chiedere un livello
di protezione più elevato ( il che presuppone, per forza di cose, una
esplicitazione delle conseguenze correlate alla qualifica di cliente
professionale sul piano della diversa condotta richiesta all’intermediario);
·
che il cliente al dettaglio
privo dei requisiti sopra descritti può chiedere di essere trattato come
cliente professionale ma non è più sufficiente al fine una dichiarazione
all’uopo resa alla stregua del precedenta art 31 regolamento 11522/98 bensì
occorre, per giungere all’esonero dalla osservanza delle regole di condotta,
una peculiare procedura alla fine della quale la qualifica di cliente
professionale potrà essere riconosciuta dall’intermediario una volta
accertato che il cliente, avuto riguardo alla natura dei prodotti in esame,
sia in grado di effettuare scelte consapevoli.
Ora,
ferma la non applicabilità alla fattispecie della disciplina in questione,
attualmente vigente, resta da dire che, all’infuori della procedura di
accertamento descritta in via normativa, il nuovo regolamento non fa altro
che confermare e dettagliare principi già ricavabili dal previgente testo
regolamentare sempre se letto nell’ottica sistematica sopra suggerita.
Tornando
al caso di specie, può conclusivamente affermarsi che
a)
la dichiarazione resa
ex art 31 non venne preceduta da alcun chiarimento e avvertimento sul
significato ad essa correlato siccome fornito dalla ricorrente ;
b)
spettava peraltro alla
ricorrente dare la prova di aver provveduto in tal senso giusta l’art 23 TUF
;
c)
la dichiarazione,
inoltre, si risolve in una asettica attestazione priva come detto di
qualsivoglia effetto giuridico e quindi va ritenuta siccome inidonea
all’esonero dell’intermediario agli obblighi d condotta imposti ex lege ;
d)
ne viene la accertata
violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario inerenti sia la
necessita di informare compiutamente il cliente in punto alle caratteristiche
specifiche dei prodotti sottoscritti sia di aver provveduto alla valutazione
e poi preventivamente segnalato la inadeguatezza dell’operazione, qui da
ritenersi pacifica avuto riguardo alle caratteristiche degli interest rate
swap ed al profilo riferibile alla D. ( il più modesto in assenza di dati di
segno contrario emergenti dal fatto che nella specie non venne effettuata, o quantomeno
nulla viene addotto in tal senso, la relativa intervista informativa ).
Ora,
è noto che la violazione degli obblighi in questione, nella visione più volte
espressa da questo Tribunale, oggi confermata dalla Corte regolatrice a
sezione unite ( sentenza 26725/2007 ), porta alla possibile risoluzione del
rapporto in presenza di un grave inadempimento ; e nella specie non puo’
dubitarsi della gravità delle violazioni in questione volta che si tenga
peraltro nella dovuta considerazione la natura degli interessi coinvolti e
tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del
contraente investitore.
Ne
viene che va dichiarata la risoluzione degli IRS posti a fondamento, in parte
qua della domanda di insinuazione e, in considerazione della natura del
rapporto ( dove ai diversi flussi correlati al variare dei tassi non
corrispondono, alle scadenze prestabilite, versamenti effettivi ma solo
appostazioni virtuali si che occorre guardare alla scadenza naturale del
rapporto per individuare il risultato finale dell’operazione che costituisce
il credito e debito esigibile in virtù del relativo accordo negoziale),
trovando applicazione l’art 1453 cc e non l’art 1458, deve escludersi
l’ammissione quanto ai saldi finali emergenti, a debito della fallita, dai
contratti IRS segnalati in ricorso.
Avuto
riguardo alla coerenza e alla parziale fondatezza delle questioni sollevate
in verifica siccome ostative alla ammissione del credito relativo ai saldi
dei rapporti di conto corrente e alle peculiari problematiche inerenti le
altre ragioni di credito non ammesse, si ritiene equo compensare tra le parti
le spese del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla
opposizione allo stato passivo formulata dalla Banca * spa , in parziale
accoglimento della domanda, ammette la ricorrente al passivo del fallimento
della Fallimento della D. srl per l’importo di euro 374.087,78 al chirografo.
Spese compensate
Così deciso nella Camera di Consiglio
della IV Sezione Civile del Tribunale di Catania il 13 febbraio 2009
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