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Tribunale di Sulmona
– Giudice Unico Dr. Roberto Amatore – 24 maggio 2004.
Processo cautelare societario
– Giudizio abbreviato societario – Conversione del rito – Ammissibilità.
(158-m)
Ove nell’ambito di un giudizio di merito venga proposto ricorso per
procedimento cautelare, il giudice, sciogliendo la riserva sull’istanza
cautelare, può ritenere possibile la decisione del giudizio di merito nella
forma del giudizio abbreviato e fissare pertanto udienza di precisazione
delle conclusioni avanti a sé e di discussione avanti al collegio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(159-t)
omissis
Il giudico unico, Dott. Roberto
Amatore, nel giudizio civile cautelare incidentale di cui al n. 76-1 del
Ruolo Generale; ha emesso, ai sensi degli artt. 279 e 280 cpc, la seguente
ordinanza;
sciogliendo la riserva assunta all’udienza
del 10 marzo 2004;
letto il ricorso ex art. 700
presentato in corso di causa da D. A., nonché la memoria di costituzione e
risposta depositato nel corso del giudizio cautelare incidentale da D. S.;
lette le note di replica depositate
nel detto giudizio dalla parte ricorrente;
letti, altresì, gli scritti difensivi
depositati nell’istaurato giudizio di merito dalle predette parti;
visto l’art. 24, co. 4 e 5, del
D.Lgs. 5/2003;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
-
ritenuto che la
domanda cautelare
incidentale non richiede, invero, l’espletamento di attività istruttoria,
atteso che l’accoglimento della detta domanda involge la soluzione di
questioni giuridiche, il cui approfondimento non richiede indagini in fatto
sulla res controversa, e che inoltre i fatti posti
alla base dell’azionata tutela cautelare possono ritenersi nella loro
rilevanza oggettiva non controversi tra le parti;
- rilevato,
inoltre, che anche la domanda di merito azionata da parte attrice non
richiede l’espletamento di attività istruttoria e che ad analoga conclusione
si perviene anche in riferimento alle domande riconvezionali azionate solo in
via subordinata dalla parte attrice, giacché la decisone dell’odierna
controversia involge essenzialmente la soluzione di questioni di carattere
eminentemente giuridico;
- ritenuto
che il giudizio sia allo stato in condizione di essere definito nel merito;
PQM
invita le parti costituite a
precisare innanzi a sé le conclusioni di rito e di merito all’udienza
all’uopo fissata del 21 aprile 2003, ore 9,00, fissando altresì la
discussione della causa innanzi al Collegio all’udienza del 6 maggio 2004,
ore 12,00.
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