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Tribunale di Roma,
Sez. III civ. – Presidente rel. Dr. Giovanni Deodato – 30 novembre 2004.
Nuovo processo
societario – Società a responsabilità limitata – Ricorso al tribunale per la
convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c. – Inammissibilità.
(152-m)
Dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina civilistica sulle
società di capitali, alle società a responsabilità limitata non può ritenersi
applicabile la norma prevista dall’art. 2367 c.c. che prevede la possibilità
di far ricorso al tribunale al fine di ottenere la convocazione
dell’assemblea. L’art. 2367, II comma, non è, infatti, richiamato da alcuna
disposizione in materia di società a responsabilità limitata, né detta norma
(avente anche natura processuale in quanto attributiva di un potere
giudiziale indirettamente incidente sul procedimento di formazione della
volontà delle assemblee di società per azioni) può essere applicata in via
analogica alle società a responsabilità limitata, attesa l’autonomia delle
discipline dei due tipi di società, tale da rendere affatto eccezionale
l’applicazione (mediante rinvio recettizio) alle società a responsabilità
limitata di disposizioni in materia di società per azioni.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(152-t)
omissis
visti gli atti del procedimento ex art. 2367 c.c.
promosso dalla Curatela del fallimento della Alfa S.p.a. (procuratore:
avvocato ***) per la convocazione di assemblea ordinaria della OMEGA Società
consortile a r.l.; udita la relazione svolta in camera di consiglio dal
giudice relatore
OSSERVA
che
con ricorso depositato il 19 novembre 2004 il soggetto in epigrafe indicato,
deducendo di essere socio della OMEGA Società consortile a r.l., con sede in
Roma, ha chiesto la convocazione dell’assemblea di tale società ai sensi
dell’art. 2367, secondo comma, c.c.;
che
la decisione sull’istanza di convocazione prevista dalla citata disposizione
del codice civile deve essere emessa nelle forme del procedimento camerale
nei confronti di più parti di cui agli artt. 25, 26, 30 e 31 del D.lgs. n. 5
del 2003 (art. 33 dello stesso decreto);
che
secondo la disciplina civilistica delle società di capitali vigente fino al
31 dicembre 2003 la convocazione dell’assemblea da parte del tribunale nel
caso previsto dall’art. 2367, seconda comma, c.c. per le società per azioni
era prevista anche per le società a responsabilità limitata (il cui è stato
adottato dalla società con scopo consortile OMEGA) quale effetto del rinvio
recettizio a tale disposizione di legge contenuto nell’art. 2486, seconda
comma, c.c.;
che
il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la nuova disciplina delle società di
capitali recata dal D.Lgs. n. 6 del 2003;
che
la norma contenuta nell’art. 2367, secondo comma , c.c. (il cui contenuto
riproduce sostanzialmente quello vigente fino al 31 dicembre 2003) non è
richiamata da alcuna disposizione del codice in materia di società a
responsabilità limitata;
che
non è data applicazione analogica della disposizione citata (avente anche
natura processuale in quanto attributiva di un potere giudiziale
indirettamente incidente sul procedimento di formazione della volontà delle
assemblee di società per azioni) alle società a responsabilità limitata,
attesa l’autonomia delle discipline dei due tipi di società, tale da rendere
affatto eccezionale l’applicazione (mediante rinvio recettizio) alle società
a responsabilità limitata di disposizioni in materia di società per azioni
(vedi i rinvii contenuti negli artt. 2463, terzo comma, 2464, quinto comma,
2465, terzo comma, 2468 quinto comma, 2471-bis, 2475, secondo comma, 2477,
quarto comma, 2478-bis, 2479- ter, quarto comma, 2480, 2481, primo
comma, 2482-bis, sesto comma, c.c.);
che,
pertanto, la legge non affida al tribunale il potere (affatto eccezionale) di
incidere sul procedimento di formazione della volontà di assemblea di società
a responsabilità limitata mediante convocazione della stessa;
che
tale interpretazione è ferma nella giurisprudenza onoraria di questo
tribunale;
che,
atteso il carattere dirimente delle considerazioni in diritto sopra indicate,
non è necessario procedere alla instaurazione del contraddittorio
sull’istanza (del resto riproponibile: art. 26, secondo comma, D.lgs. n. 5
del 2003), dal momento che tale adempimento si risolverebbe in un inutile
aggravio di spese per il ricorrente;
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza di convocazione
dell’assemblea della OMEGA Società consortile a r.l. proposta dalla curatela
del fallimento della Alfa Lavori S.p.a. con ricorso depositato il 19 novembre
2004.
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