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Tribunale di Roma,
Sez. III civ. – Dr. G. Deodato Presidente – 28 settembre 2004,
Processo societario –
Procedimento cautelare in corso di causa e giudizio abbreviato – Necessità di
ulteriore approfondimento istruttorio – Conversione del rito – Necessità.
(153-m)
Qualora, all’esito
dell’udienza di discussione, fissata a’ sensi dell’art. 24 d. lgs. n. 5/03, la
causa necessiti di ulteriore approfondimento istruttorio ed appaia quindi
evidente che non sussistono le condizioni per la trattazione del procedimento
secondo le norme del rito abbreviato si cui al citato art. 24, va revocata
l’ordinanza emessa dal giudice designato e disposta la conversione del rito
per la prosecuzione del processo secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e
ss. d. lgs. n. 5/03.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(153-t)
omissis
All’udienza del 28 settembre 2004;
all’esito della discussione orale,
rilevato che con ricorso ex art. 2378 c.c.
depositato il 30/7/2004 contestualmente all’iscrizione a ruolo dell’atto di
citazione notificato in pari data, la ALFA s.p.a. ha chiesto la sospensione
dell’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea ordinaria e
straordinaria della BETA s.p.a. in data 30/6-1/07/04 in forza delle quali
l’assemblea ha inteso . a) “non deliberare sul primo punto all’ordine del
giorno inerente il ripristino del capitale sociale alla somma originaria ante
aumento di capitale dichiarato invalido dalla sentenza della Corte d’Appello
di Roma del 4 maggio 2002; b) approvare il bilancio di esercizio e consolidato
“modificati” al 31/12/2003; c) azzerate e ricostruire il capitale sociale ex
art. 2447 c.c.”;
rilevato che con provvedimento del 4/8/2004 il
Presidente della Sezione Feriale ha sospeso l’esecuzione della impugnata
delibera sub c) a motivo della eccezionale e motivata urgenza per l’imminenza
della scadenza del termine concesso ai soci per l’esercizio del diritto di
opzione e del fatto che “alcune...ragioni addotte a sostegno della invalidità
della delibera impugnata non appaiono prima facie destituite di fondamento”,
ed ha fissato l’udienza davanti al Giudice designato in servizio presso la
Sezione feriale ai fini della conferma, modifica o revoca del decreto emesso
inaudita altera parte, con termine per la relativa notifica;
rilevato che il Giudice designato, senza
confermare, modificare o revocare il decreto presidenziale di sospensione, ha
ritenuto la causa matura per la decisione di merito, non ritenendo necessaria
ulteriore istruttoria e, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 5/03, ha invitato le
parti a precisare le conclusioni innanzi al Giudice da designare da parte del
presidente della Sezione Feriale in conseguenza della cessazione della sua
presenza nel turno feriale stesso;
rilevato che il Presidente della Feriale ha
designato altro Giudice di turno nel periodo feriale il quale, rilevata la
necessità della composizione collegiale dell’organo giudicante, ha rimesso la
causa innanzi al Presidente della Sezione Terza –componente tabellarmente nel
periodo ordinario- il quale ha designato il giudice relatore ed ha fissato
l’udienza per la discussione innanzi al Collegio;
rilevato, anche all’esito della discussione, che
la causa, diversamente dall’opinione manifestata dal Giudice designato ex art.
2378 c.c., necessita di ulteriore approfondimento istruttorio sicchè non
ricorrono le condizioni per la trattazione del procedimento secondo le norme
del “rito abbreviato” di cui al citato art. 24;
che –pertanto- va revocata l’ordinanza emessa dal
Giudice designato in data 25/8/2004, con conseguente prosecuzione del
procedimento secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. D.Lgs. n. 5/03
P.Q.M.
- revoca l’ordinanza emessa dal Giudice designato in
data 25/8/04;
- dispone la prosecuzione del processo a norma degli
artt. 2 e ss. del D.Lgs. n. 5/03
- dichiara che il termine per la notificazione della
comparsa di risposta scadrà il 26/11/2004
Il Tribunale di Roma
Sezione Terza Civile
Il Presidente
Vista l’ordinanza emessa in data odierna dal
Collegio;
rilevato che al provvedimento di sospensione
dell’esecuzione dell’impugnata delibera emesso dal Presidente della Sezione
Feriale in data 4/8/04 ex art. 2378, 3 comma c.c. non ha fatto seguito il
provvedimento di conferma, modifica o revoca, ai sensi del citato art. 2378,
da parte del Giudice designato di turno nel periodo feriale
P.Q.M.
Designa per tale incombente e per la trattazione
della causa la dott.ssa M.R. Covelli fissando innanzi alla stessa l’udienza
del 28 settembre 2004 ore 18.15
Roma, 28/9/2004
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