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Sezione I - Giurisprudenza

documento 153/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Roma, Sez. III civ. – Dr. G. Deodato Presidente – 28 settembre 2004,

 

Processo societario – Procedimento cautelare in corso di causa e giudizio abbreviato – Necessità di ulteriore approfondimento istruttorio – Conversione del rito – Necessità.

(153-m)

Qualora, all’esito dell’udienza di discussione, fissata a’ sensi dell’art. 24 d. lgs. n. 5/03, la causa necessiti di ulteriore approfondimento istruttorio ed appaia quindi evidente che non sussistono le condizioni per la trattazione del procedimento secondo le norme del rito abbreviato si cui al citato art. 24, va revocata l’ordinanza emessa dal giudice designato e disposta la conversione del rito per la prosecuzione del processo secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. d. lgs. n. 5/03. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(153-t)

omissis

All’udienza del 28 settembre 2004;

all’esito della discussione orale,

rilevato che con ricorso ex art. 2378 c.c. depositato il 30/7/2004 contestualmente all’iscrizione a ruolo dell’atto di citazione notificato in pari data, la ALFA s.p.a. ha chiesto la sospensione dell’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea ordinaria e straordinaria della BETA s.p.a. in data 30/6-1/07/04 in forza delle quali l’assemblea ha inteso . a) “non deliberare sul primo punto all’ordine del giorno inerente il ripristino del capitale sociale alla somma originaria ante aumento di capitale dichiarato invalido dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma del 4 maggio 2002; b) approvare il bilancio di esercizio e consolidato “modificati” al 31/12/2003; c) azzerate e ricostruire il capitale sociale ex art. 2447 c.c.”;

rilevato che con provvedimento del 4/8/2004 il Presidente della Sezione Feriale ha sospeso l’esecuzione della impugnata delibera sub c) a motivo della eccezionale e motivata urgenza per l’imminenza della scadenza del termine concesso ai soci per l’esercizio del diritto di opzione e del fatto che “alcune...ragioni addotte a sostegno della invalidità della delibera impugnata non appaiono prima facie destituite di fondamento”, ed ha fissato l’udienza davanti al Giudice designato in servizio presso la Sezione feriale ai fini della conferma, modifica o revoca del decreto emesso inaudita altera parte, con termine per la relativa notifica;

rilevato che il Giudice designato, senza confermare, modificare o revocare il decreto presidenziale di sospensione, ha ritenuto la causa matura per la decisione di merito, non ritenendo necessaria ulteriore istruttoria e, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 5/03, ha invitato le parti a precisare le conclusioni innanzi al Giudice da designare da parte del presidente della Sezione Feriale in conseguenza della cessazione della sua presenza nel turno feriale stesso;

rilevato che il Presidente della Feriale ha designato altro Giudice di turno nel periodo feriale il quale, rilevata la necessità della composizione collegiale dell’organo giudicante, ha rimesso la causa innanzi al Presidente della Sezione Terza –componente tabellarmente nel periodo ordinario- il quale ha designato il giudice relatore ed ha fissato l’udienza per la discussione innanzi al Collegio;

rilevato, anche all’esito della discussione, che la causa, diversamente dall’opinione manifestata dal Giudice designato ex art. 2378 c.c., necessita di ulteriore approfondimento istruttorio sicchè non ricorrono le condizioni per la trattazione del procedimento secondo le norme del “rito abbreviato” di cui al citato art. 24;

che –pertanto- va revocata l’ordinanza emessa dal Giudice designato in data 25/8/2004, con conseguente prosecuzione del procedimento secondo le disposizioni di cui agli artt. 2 e ss. D.Lgs. n. 5/03

P.Q.M.

- revoca l’ordinanza emessa dal Giudice designato in data 25/8/04;

- dispone la prosecuzione del processo a norma degli artt. 2 e ss. del D.Lgs. n. 5/03

- dichiara che il termine per la notificazione della comparsa di risposta scadrà il 26/11/2004

Il Tribunale di Roma

Sezione Terza Civile

Il Presidente

Vista l’ordinanza emessa in data odierna dal Collegio;

rilevato che al provvedimento di sospensione dell’esecuzione dell’impugnata delibera emesso dal Presidente della Sezione Feriale in data 4/8/04 ex art. 2378, 3 comma c.c. non ha fatto seguito il provvedimento di conferma, modifica o revoca, ai sensi del citato art. 2378, da parte del Giudice designato di turno nel periodo feriale

P.Q.M.

Designa per tale incombente e per la trattazione della causa la dott.ssa M.R. Covelli fissando innanzi alla stessa l’udienza del 28 settembre 2004 ore 18.15

Roma, 28/9/2004














 

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