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Tribunale di Roma,
Sez. IX civ. – Dr. Giulia Iofrida Relatore – 18 novembre 2004.
Processo societario – Istanza
di fissazione udienza – Termine per la notifica – Decorrenza.
(154-m)
Il
termine per la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza decorre dal
ricevimento della notifica dell’atto cui la parte non intende replicare e non
dalla scadenza del termine per tale replica. Pertanto, l’attore, ricevuta la
notifica della seconda memoria difensiva ex art. 7 d. lgs. n. 5/03, non
intendendo replicare a detta memoria con propria ulteriore memoria di
replica, è tenuto a notificare istanza di fissazione dell’udienza entro il
termine di venti giorni di cui al 1° comma dell’art. 8 o, al più tardi, entro
il termine di venti più venti giorni di cui al 4° comma del citato articolo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(154-t)
Il G.rel.
Dr.Giulia Iofrida
Rilevato che:
- con decreto presidenziale emesso in data 2/11/2004, questo giudice
è stato designato, ai sensi degli artt.1 comma I° lett.d) e 12 D.lgs. 5/2003,
come modificato dal D.lgs. 37/2004, giudice relatore, nella causa
n.25630/2004 RG, all’esito del deposito, in data 18/10/2004, da parte
dell’attore Condemi Luigi, di istanza di fissazione dell’udienza ex art.8
D.lgs.5/2003, notificata, a mezzo telefax, alle parti costituite Banca Monte
dei Paschi di Siena spa, convenuta, e Banca 121 Promozione Finanziaria spa,
intervenuta;
- l’intervenuta Banca 121 Promozione Finanziaria spa ha depositato,
in data 12/10/2004, all’esito della notifica, da parte dell’attore,
dell’istanza ex art.8 D.lgs.5/2003 e succ.mod., una nota di precisazione
delle istanze istruttorie e delle conclusioni, ai sensi dell’art.10 D.lgs.
5/2003, nella quale detta parte ha preliminarmente eccepito l’estinzione del
processo, ai sensi dell’art.8 comma 4° del D.lgs.5/2003, per notifica
tardiva, ad opera dell’attore, dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui
sopra;
- è stata fissata, ai sensi dell’art.12, comma 5° della Legge e
prima di provvedere, sull’istanza ex art.8 D.lgs. 5/2003 di parte attrice,
con il decreto ex art.12 D.lgs. 5/2003, un’udienza al fine di valutare, nel
contraddittorio delle parti, l’eccezione preliminare di estinzione, ai sensi
dell’art.8 comma 4° D.lgs. 5/2003 (trattandosi di un’eccezione che deve
essere esaminata dal giudice relatore, salvo reclamo, avverso l’ordinanza pronunciata,
dinanzi al collegio);
-sono state dunque sentite tutte le parti, comparse all’udienza del
17/11/2004, e sono state acquisite al fascicolo d’ufficio la comparsa di
intervento della Banca 121 P.F., depositata il 24/5/2004 (come da indice
degli atti), e la seconda memoria difensiva, depositata il 15/7/2004 (come da
indice degli atti), congiuntamente dalla convenuta e dall’intervenuta;
ritenuto che l’eccezione di estinzione sollevata dalla intervenuta
Banca 121 appare fondata, ai sensi dell’art. 8 D.lgs.5/2003, come modificato
dal D.lgs. 37/2004, in quanto:
- con l’istanza di fissazione dell’udienza, ciascuna delle parti,
nel nuovo processo, può chiedere l’intervento del giudice, ponendo fine alla
fase introduttiva dello scambio di scritti difensivi, determinando il
prodursi delle preclusioni, in punto di eccezioni, difese e richieste di
prove, e dando al processo l’impulso necessario e funzionale alla decisione
della controversia, tanto che la mancata presentazione di tale istanza, entro
i termini che servono ad impedire una dilatazione del procedimento, è causa
di estinzione del processo stesso,
- per l’attore, il primo comma della suddetta disposizione prevede
che l’istanza di fissazione dell’udienza possa essere promossa “entro
venti giorni…dalla data di notifica dello scritto difensivo delle altre parti
al quale non intende replicare” (lett.c) e la stessa decorrenza è
ripetuta, nei commi successivi, per il convenuto ed il terzo chiamato;
- in questa ipotesi, la notifica dell’istanza è legata dunque ad una
scelta strategica della parte, da un lato, di accelerazione del processo e,
dall’altro, di concentrazione, potendo così tale parte impedire alle altre di
ulteriormente argomentare, modificare il thema decidendum e produrre
mezzi di prova;
- decorsi venti giorni “dalla scadenza dei termini di cui ai
commi precedenti” la mancata notifica dell’istanza di fissazione
dell’udienza determina poi l’estinzione del giudizio, nella specie eccepita
da una delle parti;
- essendo stata notificata dalla Banca 121 P.F. la seconda memoria
difensiva ex art.7 in data 8/7/2004, l’attore, non intendendo replicare a
detta memoria con propria ulteriore memoria di replica (ex art.6, comma 2, e
7, comma 2), doveva notificare l’istanza per la fissazione dell’udienza,
secondo il primo comma dell’art.8, entro il termine di venti gg. e quindi
entro il 28/7/2004 o al più, secondo il quarto comma dell’art.8, entro il
termine di 20 gg. + 20 gg. e quindi, considerata la sospensione dei termini
durante il periodo feriale, entro il 2/10/2004;
- né può dirsi che l’attore doveva comunque attendere il termine, di
trenta gg., assegnatogli dalla intervenuta per l’eventuale ulteriore replica,
sia perché si tratta di termine concessogli solo per replicare ulteriormente
sia perché una tale interpretazione (fare decorrere cioè il termine per la
notifica dell’istanza non dalla notifica dell’altrui memoria ma comunque e
sempre dalla scadenza del termine ivi concesso), non letterale peraltro,
condizionerebbe e ricollegherebbe l’iniziativa di impulso processuale di una
delle parti al termine assegnato dalla controparte (con possibili finalità
anche di dilatazione del processo);
- l’istanza dell’attore, in quanto notificata solo il
7/10/2004, deve dunque ritenersi tardiva, con conseguente estinzione del
giudizio, con compensazione delle spese (considerata anche la complessità e
novità delle questioni controverse);
PQM
Dichiara, ai sensi dell’art.8 comma 4° e dell’art.12 comma 5° del
D.lgs. 5/2003 e succ.mod., stante la tardiva notifica, ad opera dell’attore
dell’istanza di fissazione dell’udienza, estinto il giudizio, in accoglimento
dell’eccezione preliminare di estinzione, sollevata da parte interveniente
Banca 121 P.F.; spese compensate integralmente tra le parti.
Si comunichi, a mezzo fax, alle parti, a cura della Cancelleria, ai
sensi dell’art.17 D.lgs. 5/2003.
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