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Tribunale di Roma,
Sez. III civ. – Dr. Maria Rosaria Covelli – 28 settembre 2004.
Processo societario – Azione
di responsabilità contro gli amministratori – Procedimento cautelare di
revoca degli amministratori – Incostituzionalità – Manifesta infondatezza.
Processo societario – Azione
cautelare di revoca degli amministratori proposta ante causam – Ammissibilità
– Legittimazione.
Processo societario – Azione
cautelare di revoca degli amministratori – Pronuncia sulle spese – Necessità.
(156-m1)
E’ manifestamente infondata la questione di costituzionalità
dell’art. 2476, 3° comma c.c. nella parte in cui prevede la
revoca dell’amministratore come misura cautelare strumentale ad un’azione di
merito avente un mero contenuto risarcitorio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(156-m2)
L’azione cautelare
di revoca degli amministratori prevista dall’art. 2476, 3° comma c.c., può
essere proposta anche ante causam. L’esperibilità della tutela
cautelare ante causam prevista nelle disposizioni del procedimento
cautelare uniforme (art. 669 ter c.p.c.), non derogate sul punto dall’art. 23
D.lgs.n.5/2003, costituisce, infatti, regola generale dell’ordinamento
processuale, finalizzata alla più ampia tutela delle posizioni soggettive e,
pertanto, può subire deroghe solo ove queste siano dal legislatore
esplicitate.
La legittimazione a
proporre detta azione spetta esclusivamente al socio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(156-m3)
L’azione
cautelare di revoca degli amministratori prevista dall’art. 2476, 3° comma
c.c., rientra nei provvedimenti cautelari di cui all’art. 23 d. lgs.
n. 5/03, per cui è necessaria la pronuncia in ordine alle spese del
procedimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(156-t)
Procedimento Cautelare RGn. 47702/04
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Covelli
- a scioglimento della riserva assunta all’udienza
del 19 luglio 2004;
… omissis…
- rilevato che, costituitesi in giudizio, le parti resistenti hanno
contestato la sussistenza delle condizioni di legge per la emissione delle
richieste misure cautelari, sollevando anche pregiudiziali eccezioni di
illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2476, 3° comma,
cod.civ., e di inammissibilità ante causam della relativa
istanza; e sono intervenuti nel procedimento i componenti del consiglio di
amministrazione, rispettivamente di…, chiedendo l’accoglimento del ricorso
proposto da Alfa s.p.a.;
- rilevato, in particolare, che i
resistenti … hanno eccepito l’illegittimità costituzionale dell’art. 2476, 3°
comma cod. civ. nella parte in cui prevede la revoca dell’amministratore come
“misura cautelare strumentale ad un’azione
di merito avente un mero contenuto risarcitorio”,
per violazione della legge delega e per violazione del canone della
ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, trattandosi di una
misura “che non si correla al contenuto dell’azione
di merito e che produce nei confronti
degli amministratori effetti che non sono
suscettibili di essere rimossi anche nel
caso in cui, nel successivo processo
a cognizione piena, emerga l’infondatezza degli
addebiti di responsabilità”; e ciò in contrasto –
secondo i resistenti – con i principi della strumentalità e della
provvisorietà delle misure cautelari;
- ritenuto che tale ricostruzione non è condivisibile, posto che il
legislatore può discrezionalmente articolare e modulare le misure cautelari
in funzione della più ampia, effettiva e tempestiva tutela di posizioni
soggettive (v. Corte Cost. n.253/1994; n.190/1985; n.249/1996);
che la tutela introdotta con l’art.2476, 3° comma, consegue ad una
prospettiva essenzialmente privatistica del controllo sull’amministrazione
della società a responsabilità limitata, la cui disciplina risulta
caratterizzata da una netta differenziazione di regime rispetto alla società
per azioni e da una regolamentazione degli interessi di natura eminentemente
contrattuale; che – come questo Tribunale ha già avuto modo di rilevare – la
tutela in questione è finalizzata ad impedire la verificazione di conseguenze
dannose, ulteriori rispetto a quelle denunciate e poste a base della proposta
(o proponenda) azione di responsabilità, determinate da gravi irregolarità
gestionali, ed appare dunque collegata all’azione sociale di responsabilità
quale forma di tutela in forma specifica (v. Trib. Roma
31/3/2004 Boni - Cotrone e Executive Sport Center
s.r.l.; Trib. Roma 6 giugno 2004 Korres – Giarenios;
Trib. Roma 7/5/2004 De Maria – Sanfilippo
e ELPI s.r.l.); che il provvedimento cautelare in questione può
formare oggetto di reclamo ed è modificabile o revocabile (art. 23, 3° e 4°
co. D.lgs. n.5/2003) e, comunque, è destinato a venir meno nel caso di
rigetto, nel merito, dell’azione di responsabilità; che, peraltro,
l’ordinamento consente forme di tutela analoghe, in particolare in materia di
società di persone cui, con riguardo alle regole di funzionamento interno,
appare ispirata la nuova disciplina della società a responsabilità limitata
(v. art. 2259 3° comma, c.c. richiamato dagli artt. 2315 e 2293
c.c. sulla revoca per giusta causa dell’amministratore di società di persone,
azionabile, come in più occasioni affermato da questo Tribunale, anche in via
cautelare), senza sostituibilità con un amministratore giudiziario, mancando,
anche nell’art. 2476, un’espressa previsione, ed essendo pertanto rimessa ai
soci ogni determinazione al riguardo; che - pertanto - non si ravvisa alcuna
violazione del canone di ragionevolezza richiamato dai resistenti, dal
momento che lo strumento cautelare previsto dalla norma di cui all’art.
2476, 3° comma c.c. appare congruo rispetto al fine perseguito dal
legislatore;
- ritenuto
che non appare fondata neanche
l’eccezione di inammissibilità dell’istanza ex art. 2476, 3°
comma c.c. in quanto proposta ante causam;
- che,
infatti, la esperibilità della tutela cautelare ante causam
prevista nelle disposizioni del procedimento cautelare uniforme (art.
669 ter c.p.c.), non derogate sul punto dall’art. 23 D.lgs.n.5/2003,
costituisce regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla
più ampia tutela delle posizioni soggettive e, pertanto, può subire deroghe
solo ove queste siano dal legislatore esplicitate (v., ad es., l’art.
2378, 3° comma c.c. richiamato anche dall’art. 2479-ter 4° comma
c.c. e dall’art. 2519 1° comma c.c., in materia di sospensione
dell’esecuzione delle delibere assembleari e, più in generale, delle
decisioni dei soci); nell’art. 2476 c.c. mancano, invece, concludenti ed
inequivoci dati letterali nel senso di siffatta deroga: l’espressione “può altresì
chiedere, in caso di gravi irregolarità della gestione, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori” sembra legittimare il
socio anche ad un rimedio cautelare tipico, nella sussistenza di
determinati presupposti, ma non sembra condizionarne l’esperimento alla
previa instaurazione del giudizio di merito (v., al riguardo, anche i
precedenti provvedimenti del Tribunale di Roma, innanzi richiamati);
…omissis…
- ritenuto che
sussistono i presupposti di legge per l’emissione di tale misura cautelare
sotto il profilo della probabile fondatezza dell’azione sociale di
responsabilità ai sensi del 3° comma dell’art. 2476 c.c. (violazione,
da parte degli amministratori, dei doveri sui medesimi incombenti per legge e
per statuto - ed innanzi tutto del dovere di amministrare con diligenza – e
pregiudizio al patrimonio della società), integrando i dedotti comportamenti
degli amministratori – in base agli elementi allo stato acquisiti e alla
cognizione sommaria propria della presente sede cautelare - gravi
irregolarità gestionali;
…omissis…
- rilevato
che - invece - non può essere
accolta l’ istanza di revoca – o di inibitoria di atti e comportamenti – con
riguardo agli amministratori di … e delle altre società controllate dal
momento che Alfa s.p.a. non è
socio di dette società, e che l’art. 2476 attribuisce esclusivamente al socio
la legittimazione a chiedere in via cautelare la revoca degli amministratori;
che ad ogni diversa azione di
responsabilità esperibile nei confronti di tali soggetti da parte di Alfa
s.p.a., quale terzo - ricorrendone i presupposti e, in particolare, la
dimostrazione di un danno direttamente subito - ex art. 2476, 6° co. o ex
art. 2043 c.c. - non sarebbe strumentalmente collegata la misura cautelare
della revoca, come si è detto prevista dal legislatore della riforma
esclusivamente nel collegamento con l’azione sociale di responsabilità; che ad analoghe conclusioni deve
pervenirsi con riguardo alle pure richieste inibitorie di atti e
comportamenti degli amministratori, peraltro sfornite di prova in ordine alla
sussistenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile ai diritti (comunque
di natura risarcitoria) prospettati da Alfa s.p.a.; che non ricorrono le condizioni per l’esperimento dell’azione di
responsabilità - e cautelare - ex art. 2476, 3° comma in via surrogatoria ex
art. 2900 c.c. - Alfa s.p.a non risultando titolare di ragioni creditorie da
tutelare o conservare nei confronti dei soggetti cui pretende di
surrogarsi, quali titolari dell’azione sociale di responsabilità nei
confronti degli amministratori delle rispettive società (…); che è inammissibile ogni deduzione o
pretesa – nuova ed ulteriore rispetto a quanto richiesto con il ricorso e a
quanto precisato all’udienza di comparizione - esposta nella memoria
depositata da Alfa s.p.a. nel corso del procedimento, il termine concesso dal
G.D. essendo finalizzato al commento della ulteriore documentazione
rispettivamente prodotta;
…omissis…
che,
pertanto, le istanze cautelari suddette non possono trovare accoglimento;
rilevato che,
rientrando la revoca ex art. 2476, 3° comma c.c. nei provvedimenti
cautelari di cui all’art. 23 D.lgs.n.5/2003, occorre pronunciare in
ordine alle spese del procedimento, senza fissare un termine per
l’instaurazione del giudizio di merito;
che le
spese vanno poste a carico dei resistenti soccombenti nel rapporto
processuale tra i medesimi e la ricorrente Alfa s.p.a., ravvisandosi - invece
- giusti motivi, per la natura delle questioni, per dichiarare compensate le
spese del procedimento tra la Alfa s.p.a. e tutte le altre parti resistenti;
P.Q.M.
- Visti gli artt. 2476, 3° comma
c.c., 669-ter c.p.c. e 23 D.lgs.n.5/2003, revoca … dalla carica
di amministratori della s.r.l. …;
- rigetta le altre istanze cautelari proposte da
Alfa s.p.a.;
-condanna … al rimborso delle spese del
procedimento in favore di Alfa s.p.a., liquidate complessivamente in Euro
11.200,00, di cui Euro 8.700,00 per onorario di avvocato al netto di Iva e
Cpa;
- dichiara compensate le spese di lite tra Alfa
s.p.a. e le altre parti resistenti
Roma 31/7/04
SI COMUNICHI
Il Giudice Maria Rosaria Covelli
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