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Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, sez. fallimentare – Dr. S. De Matteis – 4 gennaio 2005.
Società a
responsabilità limitata – Azione sociale di responsabilità promossa dal socio
e richiesta di revoca dell’amministratore – Litisconsorzio necessario della
società – Sussistenza.
Nuovo processo
societario – Pluralità di parti – Notifica dell’istanza di fissazione
d’udienza alle parti non costituite – Ipotesi di litisconsorzio – Differenza.
Società
a responsabilità limitata – Revoca cautelare dell’amministratore – Azione
costitutiva di merito – Inammissibilità.
(157-m1)
Nel giudizio di responsabilità promosso dal singolo socio prevista
dall’art. 2476, 3° comma c.c., il socio agisce quale sostituto processuale ex
art. 81 c.p.c. e la sua legittimazione persiste anche nel caso in cui la
società venga posta in liquidazione. Si deve ritenere che pur in assenza di
espressa previsione, la società sia litisconsorte necessario in tale giudizio
e ciò in virtù del principio generale in forza del quale ogniqualvolta agisce
in giudizio un soggetto investito di legittimazione straordinaria è da
considerare litisconsorte necessario anche il legittimato ordinario (o
sostituito), essendo preminente l’interesse del convenuto ad ottenere un
giudicato che faccia stato sia in ipotesi di accoglimento sia
in ipotesi di rigetto (e quindi in ogni caso) anche nei confronti di
quest’ultimo, cioè del il vero titolare - dal lato attivo - del rapporto
dedotto in giudizio dal sostituto processuale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(157-m2)
Nelle ipotesi di
litisconsorzio facoltativo, l’attore che non notifichi ad uno o più dei
convenuti la memoria di replica prevista dall’art. 6 è comunque tenuto a
notificare a costoro l’istanza di fissazione dell’udienza entro venti giorni
dalla data di notifica della comparsa di risposta ovvero dalla scadenza del
termine per la notifica della comparsa medesima. Ai convenuti cui è stata
notificata la memoria di replica prevista dall’art. 6, l’istanza di
fissazione dell’udienza dovrà essere notificata entro i venti giorni
successivi alla data della notifica della seconda memoria difensiva ex art.
7, 1° comma, d.lg.s n. 5/2003 ovvero dalla scadenza del termine per la
replica fissato soltanto ai convenuti ai quali è stata notificata detta
memoria di replica.
Diversamente, nelle
ipotesi di litisconsorzio necessario, ove non è possibile segmentare la
trattazione della causa, il termine ultimo per la notifica dell’istanza di
fissazione dell’udienza decorre per tutti, attore compreso, a pena di
estinzione del processo, dalla notifica della seconda memoria difensiva ex
art. 7, 1° comma, d.lgs. n. 5/2003 ovvero dalla scadenza del termine per la
replica assegnato a quei soli convenuti cui è stata notificata la memoria di
replica prevista dall’art. 6, dovendosi assicurare a tutte le parti la
possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa in un
giudizio in cui l’attore non può conseguire una decisione se non
contestualmente nei confronti di tutti i soggetti che debbono partecipare al
processo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(157-m3)
La previsione contenuta nell’art. 2476, 3° co. c.c. che consente al
tribunale di emettere provvedimento cautelare di revoca degli amministratori
non significa che nelle società a responsabilità limitata il socio possa
proporre azione di merito avente ad oggetto la stessa revoca degli
amministratori, possibilità, questa comunque preclusa per effetto di una
precisa scelta del legislatore che ha inteso privatizzare il controllo su
questo tipo di società.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(157-t)
D E C
R E T O
nella causa civile iscritta al n. 2944/2004 R.G.,
avente ad oggetto: azione di responsabilità
promossa dal socio ai sensi dell’art, 2476, 3° e 7° comma, c.c.;
omissis
premesso che l’attore si è tempestivamente
costituito in giudizio in data 10/6/2004, e cioè entro il prescritto termine
di dieci giorni dall’ultima notificazione dell’atto di citazione avvenuta in
data 1-4/6/2004 (art. 3, 2° comma, d.lgs. n. 5/2003);
che i convenuti Fabrizio Bianchi e Gelsomina
Verdi, dopo aver notificato tempestivamente la comparsa di costituzione e
risposta in data 23/7/2004, si sono costituiti in giudizio in data 28/7/2004
e, cioè, entro il prescritto termine di dieci giorni dalla notificazione
della comparsa di risposta;
che, invece, la Alfa Immobiliare S.r.l. non si è
costituita in giudizio;
che l’attore ha notificato ai convenuti
costituiti, Fabrizio Bianchi e Gelsomina Verdi, la memoria di replica -
prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003 - in data 20/10/2004 e, cioè, entro il
concesso termine di cinquanta giorni dal 23/7/2004, giorno dalla
notificazione della comparsa di costituzione (il termine in questione è
ovviamente soggetto alla disciplina prevista dalla l. 742/1969);
che, invece, l’attore non ha notificato alla Alfa
Immobiliare S.r.l. la memoria prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003, facoltà
quest’ultima riconosciuta dal 2° comma dell’art. 13 d.lgs. n. 5/2003, ai
sensi del quale «se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel
termine stabilito…..l’attore, tempestivamente costituitosi, può notificare al
convenuto una nuova memoria a norma dell’art.
6…..»;
che i convenuti costituiti, ricevuta la notifica
della memoria di replica, hanno notificato all’attore in data 5/11/2004 (e,
quindi, entro venti giorni dalla notifica della memoria di replica) una
seconda memoria difensiva prevista dal comma 1° dell’art. 7 d.lgs. n. 5/2003;
che l’attore ha notificato, ai sensi dell’art. 8,
1° comma, lett. c), d.lgs. n. 5/2003, a Gelsomina Verdi e Fabrizio Bianchi
l’istanza di fissazione dell’udienza in data 8/11/2004, e cioè entro venti
giorni dalla notifica della seconda memoria difensiva dei convenuti
costituiti;
che l’attore ha notificato alla Alfa Immobiliare
S.r.l. l’istanza di fissazione dell’udienza in data 9/11/2004;
che l’istanza di fissazione dell’udienza è stata
depositata in cancelleria il 17/11/2004 e, cioè, entro il prescritto termine
di dieci giorni dall’ultima notifica ricevuta dalla Alfa Immobiliare S.r.l.
il 9/11/2004 (l’attore ha pure depositato in cancelleria l’8/11/2004
l’istanza di fissazione dell’udienza notificata ai convenuti costituiti il
medesimo giorno);
che i convenuti costituiti, in data 16/11/2004,
hanno depositato in cancelleria la propria nota di precisazione delle
conclusioni;
che la Alfa Immobiliare S.r.l., ricevuta la
notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza, non ha depositato in cancelleria
la propria nota di precisazione delle conclusioni;
Osserva
1. L’attore Giorgio Bianchi nella qualità di
socio (per una quota di partecipazione al capitale sociale pari al 50%) della
S.r.l. Alfa Immobiliare (già s.r.l. Figli di Aldo Bianchi di Cantù), con sede
a Caserta, via *** - sul presupposto che Gelsomina Verdi, designata in data
12/6/2003 presidente del consiglio di amministrazione (composto, oltre alla
stessa, da Clelia Marchese, Fabrizio Bianchi e Giorgio Bianchi, quest’ultimo,
fino al 15/5/2003, presidente del consiglio di amministrazione), ha commesso
gravissime irregolarità nella gestione della suddetta società, provocando
alla stessa gravissimi danni - l’ha convenuta in giudizio per sentirla
revocare dalla carica sociale di presidente e componente del c.d.a. della
S.r.l. Alfa Immobiliare e per sentirla condannare al risarcimento di tutti i
danni subiti dalla Alfa Immobiliare s.r.l., a causa degli illeciti
comportamenti dalla medesima perpetrati. Ha convenuto in giudizio, altresì,
Fabrizio Bianchi: 1) per sentirlo revocare dalla carica sociale di componente
del c.d.a. della S.r.l. Alfa Immobiliare e per sentirlo condannare - in via
solidale ovvero secondo le proprie responsabilità - al risarcimento di tutti
i danni subiti dalla Alfa Immobiliare s.r.l., a causa degli illeciti
comportamenti dal medesimo perpetrati; 2) per sentirlo dichiarare
solidalmente responsabile (con Gelsomina Verdi) ai sensi del 7° comma
dell’art. 2476 c.c..
L’azione, sul presupposto che «gli amministratori
sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti
dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto
costitutivo per l’amministrazione della società» (art. 2476, 1° comma, c.c.),
è esercitata ai sensi del 3° comma del medesimo articolo, in forza del quale
«l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun
socio….».
Trattasi - come concordemente si ritiene -
dell’azione sociale di responsabilità esperita dal socio uti
singulus quale sostituto processuale ex art. 81 c.p.c. sia che non
partecipi all’amministrazione della società sia che vi partecipi, così
rimanendo coperta anche l’ipotesi (riscontrabile nella Alfa Immobiliare
S.r.l.) in cui tutti i soci siano amministratori. Ed è appena il caso di
precisare che la legittimazione del socio persiste anche se la società viene
posta in liquidazione (in data 30/9/2004 è stata avanzata da Fabrizio Bianchi
istanza di nomina di un liquidatore giudiziario della S.r.l. Alfa
Immobiliare).
La società è litisconsorte necessario nel
giudizio risarcitorio promosso dal socio ex art. 2476, 3° comma, c.c.
pur non essendo espressamente previsto - diversamente dalla disciplina delle
società per azioni: art. 2393 bis, 3° comma, c.c. - che debba essere
chiamata nel giudizio di responsabilità promosso dai ‘soci di minoranza.
Esiste, infatti, nel nostro ordinamento un
principio generale (di cui gli artt. 2900, 2° comma, e 1012, 2° comma, c.c.
costituiscono specifica applicazione) in forza del quale ogniqualvolta agisce
in giudizio un soggetto investito di legittimazione straordinaria è da
considerare litisconsorte necessario anche il legittimato ordinario (o
sostituito), essendo preminente l’interesse del convenuto ad ottenere un
giudicato che faccia stato sia in ipotesi di accoglimento sia in
ipotesi di rigetto (e quindi in ogni caso) anche nei confronti di
quest’ultimo, cioè del il vero titolare - dal lato attivo - del rapporto
dedotto in giudizio dal sostituto processuale.
L’attore, pertanto, ha correttamente notificato
l’atto di citazione (anche) alla S.r.l. Alfa Immobiliare. Di quest’ultima,
non costituitasi in giudizio benché ritualmente evocata in ius, va
però dichiarata la contumacia.
Va, infine rilevato che alcun problema di
conflitto d’interessi pone la fattispecie sub iudice, essendosi la
Verdi dimessa dalla carica prima della pronuncia del provvedimento cautelare ante
causam di revoca e, quindi, prima della notifica dell’atto di citazione
alla società in persona del nuovo rapp.te legale p.t..
2. Configurato il litisconsorzio necessario della
società nel giudizio instaurato dal socio ai sensi del 3° comma dell’art.
2476 c.c., va in questa sede ritenuta la tempestività della notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza (alla Alfa Immobiliare S.r.l.).
Come già rilevato, l’attore non ha notificato la
memoria prevista dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003 alla società; le ha, invece,
notificato ‘direttamente’ l’istanza di fissazione dell’udienza in data
9/11/2004 e, cioè, entro venti giorni dalla notifica della seconda memoria
difensiva dei convenuti costituiti.
L’ipotesi non è contemplata dall’art. 8 del più
volte citato decreto legislativo, rubricato «istanza di fissazione
dell’udienza». Il legislatore non ha, cioè, previsto, quanto alla notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza, come si deve comportare l’attore che
notifica la memoria ex art. 6 ad uno solo dei convenuti, irrilevante
essendo, stante il disposto del 2° comma dell’art. 13, che questi siano tutti
costituiti, tutti contumaci ovvero in parte costituiti ed in parte contumaci.
Per dare risposta all’interrogativo, occorre
distinguere le ipotesi di litisconsorzio necessario da quelle di
litisconsorzio facoltativo.
In quest’ultimo caso, infatti, l’attore - che non
intende notificare ad uno dei convenuti la memoria prevista dall’art. 6 (per
tale evenienza, cfr. il 2° comma dell’art. 13) - gli deve senz’altro
notificare l’istanza di fissazione dell’udienza entro venti giorni dalla data
di notifica della comparsa di risposta ovvero dalla scadenza del termine per
la notifica della comparsa di risposta (art. 8, 1° comma, lett. a), d.lgs. n.
5/2003). Non può, quindi, ritenersi che l’attore possa notificare tempestivamente
l’istanza di fissazione dell’udienza al convenuto (al quale ha omesso di
notificare la memoria prevista dall’art. 6) entro i venti giorni successivi
alla data della notifica della seconda memoria difensiva ex art. 7, 1°
comma, d.lg.s n. 5/2003 ovvero dalla scadenza del termine per la replica
fissato soltanto ai convenuti ai quali è stata notificata la memoria di
replica prevista dall’art. 6. Se ciò, invece, dovesse fare, si verifica -
stante la tardività della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza -
un’ipotesi di estinzione parziale del processo secondo il meccanismo
contemplato dal combinato disposto degli artt. 8, 4° comma, e 12, 5° comma,
d.lgs. n. 5/2003. Giustifica ed impone questa soluzione la possibilità di
frammentare la trattazione nei casi di litisconsorzio facoltativo.
Diversamente, non essendo possibile segmentare la
trattazione della causa nelle ipotesi di litisconsorzio necessario, il
termine ultimo per la notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza a pena
di estinzione del processo decorre per tutti, attore compreso, dalla notifica
della seconda memoria difensiva ex art. 7, 1° comma, d.lgs. n. 5/2003
ovvero dalla scadenza del termine per la replica assegnato a quei soli
convenuti cui è stata notificata la memoria di replica prevista dall’art. 6,
dovendosi assicurare a tutte le parti di esercitare pienamente il proprio
diritto alla difesa in un giudizio in cui l’attore non può conseguire una
decisione se non contestualmente nei confronti di tutti i soggetti che
debbono partecipare al processo.
Conseguentemente, vertendosi nella fattispecie sub
iudice in ipotesi di litisconsorzio necessario, deve ritenersi tempestiva
l’istanza di fissazione dell’udienza notificata da Giorgio Bianchi
l’8-9/11/2004 e cioè entro venti giorni dalla notifica della seconda memoria
difensiva dei convenuti costituiti ai quali ‘soli’ era stata notificata la
memoria di replica ex art. 6 d.lgs. n. 5/2003.
3. Sempre in via preliminare, va rilevata l’infondatezza
dell’eccezione di tardività proposta dall’attore nell’istanza di fissazione
dell’udienza. Più precisamente, l’attore ha dichiarato di rifiutare il
contraddittorio sui nuovi fatti, implicanti un nuovo tema di indagine,
dedotti dai convenuti costituiti soltanto nella seconda memoria difensiva.
In proposito va evidenziato che l’esercizio dei
poteri conferiti all’attore dall’art. 6 d.lgs. n. 5/2003, e cioè la
proposizione della memoria di replica notificata in data 20/10/2004 da
Giorgio Bianchi a Gelsomina Verdi e Fabrizio Bianchi, legittima(va) questi
ultimi ad esercitare il diritto di difesa mercé la notifica all’attore in
data in data 5/11/2004 (e quindi nell’assegnato termine di venti giorni) di
un’ulteriore memoria difensiva. L’indicazione del contenuto della seconda
memoria difensiva del convenuto (art. 7, 1° comma, d.lgs. n. 5/2003) non può
però che avere carattere meramente esemplificativo così come si
comprende agevolmente dal complesso sistema delle preclusioni ricavabile
dagli artt. 9, 10 e 13, 5° comma, d.lgs. n. 5/2003. Gelsomina Verdi e
Fabrizio Bianchi, pertanto, con la seconda memoria difensiva ben potevano
allegare nuovi fatti come espressamente consentito dal 5° comma, 2ª parte,
dell’art. 13 d.lgs. n. 5/2003. Piuttosto, ne va verificata la rilevanza in
relazione al thema decidendum proposto dall’attore.
4. Passando al merito, l’attore deduce che
Gelsomina Verdi ha colpevolmente: 1) omesso di dare la dovuta e completa
esecuzione alla deliberazione dell’assemblea dei soci (che pure aveva
impugnato, con citazione del 21/1/2004, per poi rinunziarvi con atto
notificato in data 22/2/2004, evidentemente perché convinta della sua
legittimità), la quale, in data 7/1/2004, all’unanimità, espressamente
autorizzava “…il Presidente del Consiglio di Amministrazione a concedere
in locazione alla Figli di Aldo Bianchi di Cantù srl ed alla Beta snc di Aldo
Bianchi, risolto il comodato all’epoca in corso, gli immobili sociali e di
determinare i rispettivi canoni affinché il canone globale delle due
locazioni sia tale da far conseguire al socio Giorgio Bianchi una rendita
mensile da parte della società locatrice pari ad euro 7.747,00
(settemilasettecentoquarantasette/00) a lordo del solo credito di imposta che
la società locatrice gli dovesse accreditare, se tutt’ora vigente secondo la
normativa fiscale”; 2) omesso di investire il c.d.a. per la necessaria
integrazione della delibera del 7/1/2004 ed in particolare per la
determinazione del canone di locazione dei due contratti stipulati il
23/2/2004 e registrati l’11/3/2004.
4.1. Al fine di individuare correttamente il thema
decidendum e quello probandum, va in questa sede rilevato che il
provvedimento cautelare di revoca ex art. 2476, 3° comma, c.c. non
principia dalla possibilità che il socio possa ottenere in sede di merito una
condanna di revoca dell’amministratore. Va, cioè, escluso che la revoca
giudiziale abbia carattere anticipatorio, anticipando in senso
tecnico il contenuto della sentenza di merito.
Non è, infatti, corretto ritenere che «la
previsione di un provvedimento cautelare con funzione anticipatoria non può
che significare l’ammissibilità della stessa domanda in sede di merito».
Non può, cioè, ‘ricavarsi’ a ritroso la
previsione di un’azione costitutiva, qual è quella avente ad oggetto
la revoca degli amministratori (così la prevalente e più autorevole dottrina
formatasi a proposito del 3° comma dell’art. 2259 c.c.), dall’espressa
previsione del solo provvedimento cautelare di revoca dei medesimi.
A parte, infatti, il carattere singolare
dei provvedimenti a carattere costitutivo e la conseguente impossibilità di
applicare analogicamente oppure estensivamente la funzione giurisdizionale in
discorso, occorre rilevare che, così come non esiste un ‘potere generale di
cautela’ che consenta al giudice di emanare - anche d’ufficio - provvedimenti
rimessi alla sua volontà nel contenuto e nei presupposti, altrettanto è a
dirsi con riguardo al potere generale di azione costitutiva, potendo il
giudice intervenire sulla situazione giuridica di un soggetto, limitando la
sfera della sua autonomia privata, nei soli casi in cui la legge glielo consenta.
Del resto, la stessa dottrina che autorevolmente
sostiene l’opinione qui non condivisa ritiene che essa dia luogo ad
«un’interpretazione invero piuttosto ardita» del 3° comma dell’art. 2476 c.c.
nella parte in cui espressamente consente la revoca cautelare.
Per concludere, nemmeno sembra possibile
argomentare in senso favorevole all’ammissibilità di un’azione di merito
avente ad oggetto la revoca degli amministratori della Alfa Immobiliare
S.r.l. in forza di una interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2259,
3° comma, c.c..
Al di là dell’opinabilità del convincimento
favorevole all’interpretazione estensiva o analogica delle singole norme che
disciplinano fattispecie di azioni costitutive, va qui rilevato che il
richiamo all’art. 2259 c.c. consente di colmare le lacune della
disciplina delle s.r.l. a condizione di valorizzare il collegamento tra il
nuovo modello di s.r.l. e la categoria delle società di persone.
Sul punto, e senza alcuna possibilità di
approfondimento in questa sede, occorre però osservare che la s.r.l. continua
a configurarsi, nonostante la discussione seguita alla riforma del 2003, come
società di capitali più vicina alle società personali soltanto per la flessibilità
della struttura organizzativa che si presta meglio della s.p.a. «per
l’organizzazione di imprese di modeste dimensioni, a base familiare e
comunque con compagine societaria ristretta ed attiva».
Seguendo, quindi, un certo (ma autorevole)
percorso argomentativo potrebbe dirsi che laddove la s.r.l. è organizzata
“per persone” e non corporativamente è legittimo attingere al regime
dell’art. 2259 c.c..
Questo non è, però, il caso della Alfa Immobiliare
S.r.l. che, essendo stata costituita antecedentemente all’1/1/2004 e non
avendo ancora adeguato il proprio statuto, non risulta essere organizzata
“per persone”, con conseguente impossibilità di ricorrere al regime della
revoca degli amministratori della società di persone.
Non va, comunque, taciuta l’opinabilità del
citato indirizzo interpretativo riflettendo sul fatto che quando il
legislatore ha inteso richiamare, nella disciplina dell’amministrazione delle
s.r.l., le norme delle società di persone lo ha espressamente fatto (v. 2475,
3° comma, c.c. ed ivi la menzione degli art. 2257 e 2258): ubi lex voluit
dixit, ubi noluit tacuit.
Che poi i soci di una s.r.l. non abbiano più la
possibilità di adire il tribunale ex art. 2409 c.c. è frutto di una
scelta discrezionale del legislatore (non priva del sospetto di
incostituzionalità per eccesso di delega: cfr. App. Trieste 5 novembre
2004, in www.ipsoa.it/societaonline/news.asp), che per questa via ha
inteso “privatizzare” il controllo su questo tipo di società a favore di
ciascun socio e del collegio sindacale, con esclusione di ogni “ingerenza”
esterna eccettuata la revoca cautelare ex art. 2476, 3° comma, c.c..
Ed anzi proprio la revoca cautelare - a dire della relazione ministeriale -
dovrebbe giustificare la soppressione del controllo giudiziario, divenuto
sovrabbondante sia per il previsto controllo individuale del socio sulla
gestione (art. 2476, 2° comma, c.c.) sia per la legittimazione di ciascun
socio a proporre l’azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori (art. 2476, 3° comma, c.c.).
D’altra parte, che le motivazioni addotte a
sostegno della eliminazione del controllo giudiziario ex art. 2409
c.c. nelle s.r.l. (quantomeno senza collegio sindacale) non soddisfino è
altra cosa sulla quale in questa sede non è possibile soffermarsi, potendosi
solo rilevare che se l’unico strumento rimasto al socio di s.r.l.
(organizzata corporativamente, ma probabilmente anche “per persone”) che
intende reagire alla mala gestio degli amministratori è costituito
prima dal controllo individuale e poi dall’esercizio dell’azione di
responsabilità (e dalla possibilità di chiedere con essa la
provvisoria revoca giudiziale) è anche questo il risultato di una precisa
scelta legislativa che come tale non può essere “aggirata” concedendo al
socio (pure) l’azione cognitoria di revoca dell’amministratore.
4.2. Esclusa la possibilità di ottenere in sede
di merito la revoca dell’amministratore infedele, per delibare nel merito la
fondatezza della proposta domanda di risarcimento del danno occorre in
ogni caso verificare funditus se i due contratti di locazione
stipulati il 23/2/2004 da Gelsomina De Crescendo, nella qualità, con Figli di
Aldo Bianchi di Cantù s.r.l. e con la Beta s.n.c. di Aldo Bianchi siano in
grado di assicurare il raggiungimento del risultato che l’assemblea dei soci
della Alfa Immobiliare S.r.l. ha avuto di mira nella seduta del 7/1/2004. Ed
il profilo assume maggiore rilevanza se si considera che, nel caso in esame,
le quote di partecipazione di una delle società contraenti, e cioè della
s.n.c. Beta, a seguito degli atti di cessione stipulati in data 15/5/2003,
appartengono in via esclusiva ai figli di Gelsomina Verdi, con il conseguente
pericolo di conflitto di interessi (art. 2475 ter c.c.) che si risolve
tutto nell’accertare se l’allora presidente del c.d.a. della Alfa Immobiliare
S.r.l. ha concordato un complessivo canone di locazione in grado di
assicurare al socio Giorgio Bianchi una rendita mensile di 7.747,00 euro «a
lordo del solo credito di imposta che la società locatrice gli dovesse
accreditare, se tutt’ora vigente secondo la normativa fiscale».
Si diceva che la fondatezza della domanda
dell’attore presuppone in ogni caso l’accertamento di un danno (nel
senso appena indicato) e ciò perché non solo la colpevole violazione degli
obblighi, ma anche il danno al patrimonio sociale conseguente ad essa
costituisce presupposto della responsabilità degli amministratori nei
confronti della società. D’altra parte, essendo la revoca giudiziaria strumentale
all’azione sociale di responsabilità nel cui contesto, tra l’altro, è
necessariamente inserita, anche tale provvedimento può essere adottato
soltanto quando il danno per la società si è già verificato, tra l’altro in
conseguenza (non di un generico comportamento dannoso, bensì) di «gravi
irregolarità nella gestione della società» (per tutti questi aspetti, v., amplius,
Trib. S. Maria C.V. 20 luglio 2004, in Le società, 2004, 1545).
Conseguentemente, l’accertamento del danno nella
fattispecie sub iudice è in ogni caso necessario:
se, infatti, Gelsomina Verdi (nella qualità di
presidente del c.d.a. della Alfa immobiliare S.r.l.) ha violato l’obbligo di
investire il c.d.a. (cfr. pag. 24 dell’ordinanza cautelare di revoca
resa ante causam su richiesta del socio Giorgio Bianchi, che continua
a sostenere la tesi anche in questa sede) ovvero l’assemblea dei soci (cfr.
pag. 28 dell’ordinanza del tribunale di Napoli del 28/10/2004 resa nella
causa n. 24182/2004) per la determinazione del canone da pattuire per la
locazione degli immobili sociali con Figli di Aldo Bianchi di Cantù s.r.l. e
con la Beta s.n.c. di Aldo Bianchi, questa violazione in tanto ha un senso
nel presente giudizio in quanto si è verificato un danno, in quanto cioè sia
stato concordato - dall’allora presidente del c.d.a. della Alfa Immobiliare
S.r.l. - un complessivo canone di locazione non in grado di assicurare al socio
Giorgio Bianchi una rendita mensile di € 7.747,00;
se, invece, Gelsomina Verdi, in forza della
delibera assembleare del 7/1/2004 devolutiva delle competenze gestorie in
capo al presidente del c.d.a. della Alfa Immobiliare S.r.l., non ha violato
l’obbligo di investire il c.d.a. ovvero l’assemblea dei soci (è questa la
tesi sostenuta dai convenuti a pag. 17 e 18 della memoria di replica),
occorre comunque accertare se i due contratti di locazione stipulati il
23/2/2004 siano in grado di assicurare il raggiungimento del risultato che
l’assemblea dei soci della Alfa Immobiliare S.r.l. ha avuto di mira nella
seduta del 7/1/2004 (occorre, cioè, in ogni caso verificare se vi è stata mala
gestio concretizzatasi nella colpevole scorretta esecuzione di una vincolante
delibera assembleare gestoria, non essendosi la Verdi rivolta ad un tecnico
di fiducia della società amministrata per la determinazione del canone dei
contratti di locazione a stipularsi).
Sussistendo contestazione sul punto e concordando
gli stessi convenuti sulla necessità di procedere ad accertare se i più volte
citati contratti di locazione siano in grado di assicurare al socio Giorgio
Bianchi una rendita mensile di 7.747,00 euro (cfr. pag. 24 della
comparsa di costituzione, ma anche pag. 17 del ricorso ex art. 669 terdecies
c.p.c. proposto dagli attuali convenuti contro la più volte citata ordinanza
del 30/4/2004), appare necessario proporre l’ammissione di una
consulenza tecnica d’ufficio volta ad accertare se il canone pattuito con le
due conduttrici sia in grado di realizzare quel risultato economico minimo
che la locatrice doveva conseguire dalla programmata operazione negoziale:
verificata la condizione, infatti, il presidente del c.d.a. dovrebbe andare
esente da responsabilità collegata alle citate dedotte violazioni (vedile
descritte, supra, punto 4).
In tale prospettiva, la somma di € 7.747,00, pari
alla rendita mensile che il socio Giorgio Bianchi doveva conseguire,
costituisce - in mancanza di altre indicazioni assembleari - il criterio di
determinazione del canone da pattuire come corrispettivo della concessione in
godimento degli immobili sociali della Alfa Immobiliare S.r.l..
Ed è ovvio che, sempre stando all’unica
indicazione contenuta nella delibera assembleare del 7/1/2004, i canoni
dovevano essere pattuiti in modo da assicurare alla società utili complessivi
tali da garantire, una volta distribuiti tra i due soci (al 50% del capitale
sociale) in parti uguali, ad uno (Giorgio Bianchi) dei due la somma
convenuta, a nulla rilevando, in ordine alla determinazione dei canoni, che
poi l’altro (Fabrizio Bianchi) intendesse rinunziarvi. In mancanza, infatti,
di una qualsiasi determinazione dell’assemblea sociale circa il significato
concreto da attribuire alle intenzioni di Fabrizio Bianchi di non ricevere
alcun reddito dalla Alfa Immobiliare ed alle eventuali ripercussioni della
stessa in ordine alla determinazione della rendita di Giorgio Bianchi, non se
ne può in questa sede tenere conto.
Occorre, cioè, porre al c.t.u. i seguenti quesiti:
accerti, anche sulla scorta delle scritture
contabili della Alfa Immobiliare S.r.l., quale canone doveva essere pattuito
nel mese di gennaio 2004 per la locazione degli immobili sociali al fine di
garantire - quale utile distribuibile al socio Giorgio Bianchi - la somma di
euro 7.747,00 a lordo del solo credito di imposta che la società locatrice
gli dovesse accreditare, se tutt’ora vigente secondo la normativa fiscale (si
tenga presente che il credito d’imposta risulta abrogato e che la delibera del
7/1/2004 non contiene altri elementi o criteri attinenti all’imposizione
tributaria per la determinazione della citata rendita);
accerti se il canone così determinato corrisponda
o meno a quello di mercato (nel mese di gennaio 2004) per la locazione dei due
immobili sociali.
Ed è proprio la necessità di dover procedere a
c.t.u. al fine di verificare la corretta e completa esecuzione della delibera
assembleare del 7/1/2004 da parte di Gelsomina Verdi nella qualità di
presidente del c.d.a. della Alfa Immobiliare S.r.l., a rendere del tutto
irrilevanti i capi di prova articolati sulla questione dall’attore con la
memoria di replica (capi a-f) e dai convenuti con la seconda memoria
difensiva (capi a-g).
È pure irrilevante la prova orale sui capi h-j
articolati dai convenuti costituiti nella seconda memoria difensiva stante il
mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere probatorio su di esso
incombente in merito alla prova dei danni conseguenti ai comportamenti
ascritti ai convenuti.
Non essendo gli abusi edilizi perpetrati dalla
Beta S.n.c. ascrivibili alla condotta di Gelsomina Verdi, non è ammissibile
la richiesta c.t.u. per la determinazione del costo delle opere necessarie al
ripristino dello stato dei luoghi rispetto alle rilevanti modifiche apportate
dalla Beta S.n.c. in violazione della normativa urbanistica.
In mancanza di un principio di prova in ordine ai
danni che sarebbero derivati dall’inserimento delle clausole 1 bis, 5 bis
e 8 (asseritamene non autorizzate dall’assemblea) nei contratti di locazione
del 23/2/2004, non è possibile ammettere una c.t.u. finalizzata ad accertarli
(così invece la richiesta contenuta a pag. 34 della memoria di replica
dell’attore), c.t.u. che assumerebbe per tale via inammissibilmente carattere
puramente esplorativo.
La mancata indicazione delle condizioni alle
quali le parti sono disposte a conciliare, l’eccessiva litigiosità delle
stesse nonché la necessità di procedere ad accertamento tecnico d’ufficio al
fine di accertare l’an del danno rendono superfluo l’invito alle parti
a comparire personalmente all’udienza innanzi al collegio per
l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
fissa, per la discussione della causa, l’udienza
innanzi al collegio del 18 febbraio 2005, ore 12,30;
dichiara la contumacia della Alfa Immobiliare
S.r.l.;
ammette, ai fini indicati, c.t.u. ed all’uopo
nomina il prof. ***;
non ammette la prova orale articolata dalle parti
costituite;
concede termine fino a cinque giorni prima
dell’udienza di discussione per il deposito di memorie conclusionali;
Dispone che la cancelleria provveda a comunicare
il presente decreto alle sole parti costituite.
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