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Tribunale di Sulmona
– Giudice Unico Dr. Roberto Amatore - 24 maggio 2004.
Processo cautelare societario
– Giudizio abbreviato societario – Conversione del rito – Ammissibilità.
(158-m)
Ove nell’ambito di un giudizio di merito venga proposto ricorso per procedimento
cautelare, il giudice, sciogliendo la riserva sull’istanza cautelare, può
ritenere possibile la decisione del giudizio di merito nella forma del
giudizio abbreviato e fissare pertanto udienza di precisazione delle
conclusioni avanti a sé e di discussione avanti al collegio.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(159-t)
omissis
Il giudico unico, Dott. Roberto
Amatore, nel giudizio civile cautelare incidentale di cui al n. 76-1 del
Ruolo Generale; ha emesso, ai sensi degli artt. 279 e 280 cpc, la seguente
ordinanza;
sciogliendo la riserva assunta
all’udienza del 10 marzo 2004;
letto il ricorso ex art. 700
presentato in corso di causa da D. A., nonché la memoria di costituzione e
risposta depositato nel corso del giudizio cautelare incidentale da D. S.;
lette le note di replica depositate
nel detto giudizio dalla parte ricorrente;
letti, altresì, gli scritti difensivi
depositati nell’istaurato giudizio di merito dalle predette parti;
visto l’art. 24, co. 4 e 5, del
D.Lgs. 5/2003;
ha emesso la seguente
ORDINANZA
-
ritenuto
che la domanda cautelare incidentale non richiede, invero, l’espletamento di
attività istruttoria, atteso che l’accoglimento della detta domanda involge
la soluzione di questioni giuridiche, il cui approfondimento non richiede
indagini in fatto sulla res controversa, e che inoltre i fatti posti
alla base dell’azionata tutela cautelare possono ritenersi nella loro
rilevanza oggettiva non controversi tra le parti;
-
rilevato,
inoltre, che anche la domanda di merito azionata da parte attrice non
richiede l’espletamento di attività istruttoria e che ad analoga conclusione
si perviene anche in riferimento alle domande riconvezionali azionate solo in
via subordinata dalla parte attrice, giacché la decisone dell’odierna
controversia involge essenzialmente la soluzione di questioni di carattere
eminentemente giuridico;
-
ritenuto
che il giudizio sia allo stato in condizione di essere definito nel merito;
PQM
invita le parti costituite a
precisare innanzi a sé le conclusioni di rito e di merito all’udienza all’uopo
fissata del 21 aprile 2003, ore 9,00, fissando altresì la discussione della
causa innanzi al Collegio all’udienza del 6 maggio 2004, ore 12,00.
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