IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 158/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Sulmona – Giudice Unico Dr. Roberto Amatore - 24 maggio 2004.

 

Processo cautelare societario – Giudizio abbreviato societario – Conversione del rito – Ammissibilità.

(158-m)

Ove nell’ambito di un giudizio di merito venga proposto ricorso per procedimento cautelare, il giudice, sciogliendo la riserva sull’istanza cautelare, può ritenere possibile la decisione del giudizio di merito nella forma del giudizio abbreviato e fissare pertanto udienza di precisazione delle conclusioni avanti a sé e di discussione avanti al collegio. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(159-t)

omissis

Il giudico unico, Dott. Roberto Amatore, nel giudizio civile cautelare incidentale di cui al n. 76-1 del Ruolo Generale; ha emesso, ai sensi degli artt. 279 e 280 cpc, la seguente ordinanza;

sciogliendo la riserva assunta all’udienza del 10 marzo 2004;

letto il ricorso ex art. 700 presentato in corso di causa da D. A., nonché la memoria di costituzione e risposta depositato nel corso del giudizio cautelare incidentale da D. S.;

lette le note di replica depositate nel detto giudizio dalla parte ricorrente;

letti, altresì, gli scritti difensivi depositati nell’istaurato giudizio di merito dalle predette parti;

visto l’art. 24, co. 4 e 5, del D.Lgs. 5/2003;

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- ritenuto che la domanda cautelare incidentale non richiede, invero, l’espletamento di attività istruttoria, atteso che l’accoglimento della detta domanda involge la soluzione di questioni giuridiche, il cui approfondimento non richiede indagini in fatto sulla res controversa, e che inoltre i fatti posti alla base dell’azionata tutela cautelare possono ritenersi nella loro rilevanza oggettiva non controversi tra le parti;

- rilevato, inoltre, che anche la domanda di merito azionata da parte attrice non richiede l’espletamento di attività istruttoria e che ad analoga conclusione si perviene anche in riferimento alle domande riconvezionali azionate solo in via subordinata dalla parte attrice, giacché la decisone dell’odierna controversia involge essenzialmente la soluzione di questioni di carattere eminentemente giuridico;

- ritenuto che il giudizio sia allo stato in condizione di essere definito nel merito;

PQM

invita le parti costituite a precisare innanzi a sé le conclusioni di rito e di merito all’udienza all’uopo fissata del 21 aprile 2003, ore 9,00, fissando altresì la discussione della causa innanzi al Collegio all’udienza del 6 maggio 2004, ore 12,00.














 

Nuova pagina 1
   Tutto  IL CASO.it

CODICE DELLA MEDIAZIONE, CONCILIAZIONE, ARBITRATO

 

 

 

 

 

Massimari e codici

Codice civile

Legge fallimentare

Codice di proc. civile

Contr. e mercati finanz.

Processo societario

Fallimentare

Novità

Archivi

Leasing e Fallimento

Dottrina

Trust e crisi impresa

Legge fallimentare

Processo civile

Novità

Cass. S.U. 19246/2010

Archivi

Dottrina

Processo societario

Codice di proc. civile

Diritto societario

Novità

Archivi

Dottrina

Registro Imprese

Codice civile

Processo societario

Finanziario e bancario

Novità

Arch. finanzario

Arch. bancario

Dottrina

Contr. e mercati finanz.

Normativa comunitaria

Diritto civile

Persone e famiglia

Diritto civile

Archivi

Lavoro

Sez. Un. Civ. C. Cassaz.

Archivi

 

Giurisprudenza ABF

Novità

Ricerca documenti

Ricerca

Tutti gli archivi

Diritto Fallimentare

Diritto Finanziario

Diritto Bancario

Procedura Civile

Diritto Societario

Registro Imprese

Diritto Civile

Persone e Famiglia

Sez. Un. Civ. Corte di
  Cassazione

In libreria

In libreria

Vendite competitive

Prossime vendite

Convegni

Prossimi convegni


 

IL CASO.it

Foglio di giurisprudenza

Direttore responsabile: Dott. Paola Castagnoli

Editore: Centro Studi Giuridici

Sede: Luzzara (RE), Via Grandi n. 5. Associazione di promozione sociale, senza fini di lucro costituita con atto n. 4066 di Rep. Notaio Mazzetti in Reggio Emilia in data 06/11/1995,registrato presso l'Ufficio del Registro di Guastalla al n. 740, serie 2, in data 14/11/1995. Iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale della Provincia di Reggio Emilia  al n. 53298/31 a far tempo dal 02/11/11.

P.Iva: 02216450201

e-mail: assistenza@ilcaso.it