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Sezione I - Giurisprudenza

documento 159/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Trento – Dr. Criscione, relatore – 16 ottobre 2004.

 

Nuovo processo societario – Istanza di fissazione udienza – Eccezione di inammissibilità di mezzi istruttori – Tardività – Sussistenza.

(159-m)

Devono considerarsi tardive le eccezioni di inammissibilità di mezzi istruttori – nella specie della prova testimoniale – sollevate per la prima volta nell’istanza di fissazione dell’udienza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(159-t)

omissis

Decreto di fissazione dell’udienza di discussione della causa ex art. 12 d.lgs. 17.1.03 n. 5

Il Giudice designato in data 29.7.04 come relatore della causa rubricata sub R.G. n. 326/04, promossa da C.P. nei confronti di Cassa Rurale di ***;

ritenuto che il termine di 50 giorni di cui all’art. 12 comma 2 d.lgs. 17.1.03 n. 5 non è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 legge 7.10.69 n. 742, poiché si tratta di un termine nel quale le parti non devono compiere alcuna attività;

ritenuto, pertanto, che il suddetto termine scadeva in data 17.9.04;

dato atto di aver usufruito del proprio congedo ordinario per ferie dal 19.7 al 28.8.04, il che pare giustificare il ritardo nel deposito del presente decreto, posto che tale deposito avviene nei 50 giorni decorrenti dal rientro in servizio (scadenti, infatti, il 18.10.04);

letti gli atti e visti i documenti della causa suddetta;

ritenuto che non vi sono questioni rilevabili d’ufficio, di rito o di merito, da indicare alle parti;

ritenuta la tardività dell’eccezione d’inammissibilità della prova testimoniale di cui al capitolo 4 della convenuta, in quanto tale eccezione è stata per la prima volta formulata dall’attrice nell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, nella quale, come è stato osservato da autorevole dottrina, è per contro possibile solo la precisazione lessicale delle “istanze istruttorie già proposte”;

ritenuta, per la medesima ragione, la tardività della richiesta di c.t.u. volta ad accertare i rating attribuiti ai titoli di stato argentini nel periodo 1999-2002 (c.t.u. che, peraltro, sarebbe comunque stata superflua, posto che tali rating sono stati già documentati dalle parti, che oltretutto li hanno concordemente indicati nei rispettivi atti difensivi, cosicché può ritenersi pacifica la circostanza che costituisce l’oggetto del richiesto accertamento);

ritenuta la superfluità della c.t.u. grafologica chiesta dall’attrice, poiché sembra pacifico che l’attrice abbia sottoscritto la scheda informativa da essa prodotta in copia come doc. n. 1 bis, solo dopo che tale scheda era stata compilata dall’addetto della convenuta (e osservato che per l’eventuale caso di preventiva sottoscrizione in bianco non è stata proposta querela di falso, che è l’unico strumento processuale attraverso il quale si può privare di efficacia probatoria il biancosegno che si assuma essere stato riempito absque pactis);

osservato che dalla composita documentazione prodotta dalla convenuta quale allegato 7 della comparsa di risposta, non emerge, quanto meno con immediatezza, che i titoli controversi siano stati acquistati da un terzo sul mercato finanziario, cosicché diventa ammissibile e rilevante la richiesta di ordine di esibizione formulata dall’attrice al punto 3 dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, così come è ammissibile e rilevante la diversa istanza di ordine di esibizione rivolta alla Banca d’Italia di cui al successivo punto 4 (alternativamente formulata come richiesta d’informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c.);

ritenuta, almeno allo stato, l’ammissibilità e la rilevanza dei tre capitoli di prova testimoniale di cui al punto 5 della suddetta istanza di fissazione d’udienza (ciò soprattutto con riferimento al terzo dei sopra citati capitoli, che va infatti qualificato come prova contraria rispetto al doc. n. 9 della convenuta, prodotto a sostegno delle allegazioni di cui alle pagg. 16 e 17 della comparsa di risposta);

ritenuta l’ammissibilità e la rilevanza di tutti e quattro i capitoli di cui alla nota depositata dalla convenuta in data 23.7.04;

preso atto della proposta transattiva formulata dall’attrice nell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale;

ritenuta, peraltro, la superfluità dell’interrogatorio libero e del tentativo di conciliazione;

p.q.m.

respinta ogni altra istanza, così provvede:

· ammette i tre capitoli di cui al punto 5 dell’istanza di fissazione d’udienza depositata dall’attrice in data 13.7.04, con i tre testi sugli stessi indicati;

· ammette i quattro capitoli di cui alla nota depositata dalla convenuta in data 23.7.04, con l’unico teste sugli stessi indicato;

· ordina alla convenuta di esibire in giudizio, mediante deposito di copia nella Cancelleria di questo Tribunale, tutta la documentazione contabile relativa all’acquisto di titoli per cui è controversia, così come richiesto dall’attrice al punto 3 della propria istanza di fissazione d’udienza;

· ordina alla Banca d’Italia – sede di Trento – di esibire in giudizio, mediante deposito di copia nella Cancelleria di questo Tribunale, le comunicazioni o le altre disposizioni inviate alle banche italiane in ordine alla valutazione dei titoli argentini nel periodo 1998-2000, così come richiesto dall’attrice al punto 3 della propria istanza di fissazione d’udienza;

· fissa l’udienza del 2.12.04, ore 10, per la discussione della causa avanti al Collegio, dando termine alle parti sino a cinque giorni prima di tale udienza per l’eventuale deposito di memorie conclusionali;

· invita la convenuta a dare espressamente conto, nella suddetta memoria, della propria posizione sulla proposta transattiva formulata dall’attrice, con riferimento alla quale si osserva, peraltro, che parrebbe ragionevole una conciliazione della lite a seguito del rimborso all’attrice di una somma aggirantesi tra il 30 e il 50% della somma a suo tempo complessivamente spesa per l’acquisto dei titoli per cui è controversia;

· manda alla Cancelleria per le comunicazioni, facendo a tal fine presente che ai sensi dell’art. 12 comma 3 d.lgs. 17.1.03 n. 5 l’udienza collegiale deve tenersi non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto alle parti costituite.

Trento, 16.10.04 














 

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