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Tribunale di Trento,
sez. Civ. – Giudice des. Dr. Giuliani – 1 ottobre 2004.
Processo societario – Istanza
di fissazione udienza – Ammissione e assunzione dei mezzi di prova –
Competenza del giudice designato e del collegio – Differenze.
(160-m)
Il decreto di
fissazione dell’udienza emesso dal giudice relatore dispone in ordine alla
ammissione dei mezzi istruttori ed alla c.t.u. senza nulla disporre sulle
modalità di assunzione dei primi e sulla nomina del consulente, posto che
tali attività spettano al collegio ai sensi dell’art. 16 d. lgs. n. 5/03.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(160-t)
Causa Nr. 335/2004 R.G.
Il Giudice designato
Vista la designazione da parte del Presidente del Tribunale, di data
30/09/2004.
Vista l’istanza dell’attrice di fissazione dell’udienza, depositata
in Cancelleria in data 15/09/2004.
Vista la nota del convenuto, depositata in Cancelleria in data
17/09/2004.
Visto il fascicolo degli atti e documenti depositati dalle parti.
Visto l’art. 12, D. Lgs. 5/2003;
pronuncia il seguente
DECRETO
Ammette le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte
dall’attrice ad esclusione dei capp. 1, 2, 9, 10 (pacifici), 14 (da provarsi
documentalmente), 16 (inammissibile perché implica giudizi), a mezzo dei tre
testi indicati, da sentire anche a prova contraria.
Ammette le prove per interrogatorio formale e per testi dedotte dal
convenuto ad esclusione dei capp. 5, 8, 14 (irrilevanti), a mezzo dei due
testi indicati, da sentire anche a prova contraria.
Dispone c.t.u. contabile sui seguenti quesiti:
“Esaminati gli atti di causa e i documenti contabili e i registri
della snc Salaria, anche ex art. 198 c.p.c., il c.t.u:
accerti il valore della quota del convenuto in Salaria snc in base
alla situazione patrimoniale di detta società all’11/01/2004;
accerti l’entità dei prelievi effettuati dai soci e la loro
giustificazione nonché gli utili eventualmente percepiti dal convenuto in più
rispetto a quelli dovuti;
determini la presumibile entità dei danni che la Salaria snc dovrà
rimborsare ai clienti per gli errori e/o le omissioni nella elaborazione
delle paghe delle ditte Gadler Franco e Edilberisha”.
Invita il convenuto a prendere all'udienza esplicita posizione sulle
condizioni alle quali l’attrice si è dichiarata disposta a conciliare la
causa, riportate a pag. 6 dell’istanza di fissazione dell’udienza (rinuncia
da parte di entrambe le parti a tutte le domande, con rimborso delle spese
legali dell’attrice).
Invita le parti a depositare, almeno cinque giorni prima
dell'udienza, memorie conclusionali.
Fissa l’udienza collegiale del 2 dicembre 2004, ore 10,30, riservata
al Collegio la conferma o revoca del presente decreto, e quind’anche la
nomina del c.t.u. e la determinazione delle modalità di assunzione delle
prove orali, eventualmente delegandole al relatore.
Si comunichi.
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