|
Massimario, art. 142 l. fall.
Tribunale di Rovigo 22 gennaio 2009 –
Pres. Bordon – Est. Marzella.
Esdebitazione
- Condizioni - Crediti concorsuali insoddisfatti – Nozione.
La
esdebitazione è possibile solo se tutti i debiti da dichiarare inesigibili siano
stati almeno parzialmente soddisfatti e non può essere concessa qualora vi
siano crediti del tutto incapienti.
(Mauro Bernardi) (riproduzione riservata)
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
omissis
DECRETO
letta
l’istanza depositata in Cancelleria il 16.6.08 da G. G., nato a S. M. di V.
in data *, con la quale si richiede l’emissione di un provvedimento di
esdebitazione;
verificata
la regolarità delle notifiche effettuate nei confronti dei creditori
concorsuali non soddisfatti;
procedutosi
alla audizione del curatore e preso atto che i componenti del Comitato dei
creditori non si sono presentati in udienza, sebbene debitamente notiziati;
rilevato
che sia l’Agenzia delle Entrate sia la “Equitalia Polis s.p.a.” hanno
manifestato il proprio parere contrario all’accoglimento dell’istanza;
esaminata
la documentazione allegata all’istanza;
sentita
la relazione del Giudice Delegato;
osservato,
in primo luogo, che a mente del disposto dell’ultimo comma dell’art. 19 del
D. Lgs. 12.9.07 n. 169, la procedura di esdebitazione può essere applicata
anche alle procedure fallimentari già in precedenza definite, purché entro un
anno dall’entrata in vigore del predetto decreto, risalente al 16.10.07, gli
interessati presentino la relativa istanza;
considerato
che nella fattispecie il fallimento di G. G., dichiarato dal Tribunale di
Rovigo in data 29.2.96, era poi stato chiuso con decreto del medesimo ufficio
giudiziario emesso il successivo 18.6.07, e che l’istante ha tempestivamente
depositato la richiesta di esdebitazione il 16.6.08;
considerato,
in secondo luogo, che i criteri ai quali risulta subordinata l’ammissione al
beneficio previsto dall’art. 142 della legge fallimentare sono rappresentati:
-
dalla fattiva collaborazione prestata dal fallito
agli organi della procedura mediante la spontanea indicazione di tutte le
informazioni ed i documenti utili ad un proficuo svolgimento delle
operazioni, con particolare riferimento sia alla fase di individuazione dei
beni mobili e dei cespiti immobiliari dell’impresa sia a quella di
accertamento del passivo,
-
dalla assenza di comportamenti volti a ritardare
lo svolgimento della procedura;
-
dalla intervenuta consegna al curatore di tutta
la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nel fallimento a lui
pervenuta nel corso della procedura,
-
dalla inesistenza di un previo provvedimento di
esdebitazione ottenuto nei dieci anni precedenti alla richiesta,
-
dalla inesistenza di attività di distrazione
dell’attivo e di fittizia esposizione di passività o comunque di condotte di
abusivo ricorso al credito ovvero tali da aver causato od aggravato il
dissesto, rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari,
-
dalla mancanza di precedenti condanne, passate in
giudicato, per bancarotta fraudolenta o altri delitti contro l’economia
pubblica, l’industria e il commercio, ovvero compiuti in connessione con
l’esercizio dell’attività d’impresa,
-
dal soddisfacimento, almeno parziale, di tutti i
creditori concorsuali, siano essi privilegiati ovvero chirografari;
considerato,
in particolare, con riguardo a tale ultimo requisito, che in effetti la
disposizione in esame debba essere interpretata nel senso di subordinare
l’ammissione al beneficio al previo soddisfacimento, almeno parziale, di
tutti i creditori ammessi al concorso a seguito della ripartizione finale
dell’attivo, così che la medesima risulti utile per tutti, traducendosi nel
pagamento di una percentuale sia pur minima di quanto dovuto;
atteso
infatti che con l’espressione “qualora non siano stati soddisfatti, neppure
in parte, i creditori concorsuali”, il legislatore sembra aver voluto
riferirsi non già al numero dei creditori che ricevono qualcosa, nel senso
che l’esdebitazione sarebbe possibile laddove almeno alcuno di essi abbia
ricevuto alcunché, bensì alla “quota” di soddisfacimento che i creditori
ricevono, nel senso, cioè, che tutti devono essere stati almeno in parte
soddisfatti in sede di riparto;
ricordato,
in proposito, che il sesto comma, lett. a), n. 13) dell’art. 1 della legge di
delega per la riforma del sistema fallimentare demandava al legislatore il
compito di introdurre la disciplina dell’esdebitazione “prevedendo che essa
consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei
confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, con il che si rendeva
appunto evidente l’intento di considerare necessario l’avvenuto pagamento di
almeno una parte di tutti i crediti;
rilevato,
altresì, che una conferma di tale impostazione si trae dal primo comma
dell’art. 143, secondo il quale il Tribunale dichiara inesigibili “i debiti
non soddisfatti integralmente”;
considerato
invero che la predetta locuzione necessariamente presuppone che tali debiti
siano stati soddisfatti parzialmente e debbano essere tutti quelli aventi
titolo al soddisfacimento giacché, diversamente argomentando, dovrebbe
giungersi ad affermare che la pronuncia riguardi solo, tra i debiti che
debbono essere soddisfatti nel fallimento, quelli “non soddisfatti
integralmente” e non anche quelli per nulla soddisfatti, ciò che
costituirebbe una evidente incongruità ove si ricordi che a mente del primo
comma dell’art. 142 la pronuncia deve comunque riguardare tutti i debiti
residui;
reputato,
d’altro canto, che anche la dizione da ultimo menzionata non può che fare
riferimento a debiti che già in parte hanno ricevuto soddisfazione, poiché
altrimenti non potrebbero essere qualificati siccome residui;
opinato
pertanto doversi concludere che la esdebitazione è possibile solo se tutti i
debiti da dichiarare inesigibili siano stati almeno parzialmente soddisfatti
mentre resta viceversa inammissibile qualora vi siano crediti del tutto
incapienti, come appunto stabilito dal secondo comma dell’art. 142;
notato
poi che ulteriore conferma della interpretazione prescelta si ricava dalla
disposizione del successivo art. 144, secondo cui l’esdebitazione nei
confronti dei creditori concorsuali non insinuatisi “opera per la sola
eccedenza rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire
nel concorso”, apparendo incontestabile che si possa parlare di “eccedenza”
solo rispetto qualora tutti i partecipanti alla procedura concorsuale abbiano
ottenuto almeno una quota di soddisfacimento del proprio credito;
considerato
inoltre, sotto il profilo della ratio legis, che la restrizione
dell’applicazione dell’istituto alle sole ipotesi in cui si sia avuto un
parziale pagamento di tutti i creditori concorsuali si giustifica:
-
per un verso in considerazione del fatto che,
venendo tale meccanismo di carattere premiale per il fallito ad incidere in
maniera estremamente vessatoria nei confronti dei creditori, ai quali risulta
sottratta qualsiasi possibilità di un futuro soddisfacimento delle proprie
ragioni anche nei confronti del fallito tornato in bonis, appare congruo
pretendere che questi ultimi abbiano quanto meno recuperato una sia pur
modesta quota di quanto loro dovuto,
-
per altro verso, in ragione della circostanza
che, qualora si optasse per la tesi interpretativa qui avversata, si
giungerebbe di fatto a togliere qualsiasi senso alla previsione del secondo
comma dell’art. 142, bastando in ipotesi la soddisfazione “nummo uno” di un
solo creditore privilegiato a perfezionare il requisito in esame, laddove
invece si dimostra evidente l’intento del legislatore di subordinare
l’operatività dell’istituto premiale alla esistenza di un comportamento che
non risulti solo formalmente corretto da parte del debitore ma anche
sostanzialmente utile alla massa dei creditori;
rimarcato
infatti sul punto in esame che, versandosi nell’ambito di una procedura di
carattere sostanzialmente liquidatorio dell’intero patrimonio del debitore,
appare necessariamente congruo ritenere che il legislatore abbia inteso
stimolare una condotta di quest’ultimo più consapevole degli interessi e dei
diritti dei creditori, tale da sollecitargli, al fine di godere del predetto
beneficio, l’adozione anche prima del fallimento di tutte quelle cautele
idonee a conservare al meglio la garanzia rappresentata ex art. 2740 cc dal
patrimonio dell’impresa;
opinato
anzi che in tale ottica – lungi dal favorirsi quella sostanziale indifferenza
alle vicende dell’impresa in crisi che conseguirebbe ad una lettura meno
rigorosa della norma in questione, in forza della quale il debitore, una
volta evitate condotte appropriative, distrattive o di abusivo ricorso al credito,
ben potrebbe disinteressarsi degli esiti concreti delle medesime, potendo
comunque contare sulla previsione di una futura esdebitazione – si incoraggia
invece una più consapevole valutazione della conduzione della propria
attività da parte dell’imprenditore sfortunato ma onesto, che vede
conseguentemente premiata la capacità di interrompere la propria gestione in
perdita entro termini tali da evitare quel completo dissesto che comporta
l’impossibilità di far fronte se non in minima parte alle proprie obbligazioni,
così di fatto travolgendo nel dissesto anche i creditori insoddisfatti;
ritenuto
quindi, conclusivamente, che la condizione oggettiva di cui all’art. 142,
secondo comma implica che l’esdebitazione – la quale rappresenta un vero e
proprio beneficio di carattere speciale – sia concedibile solo in presenza di
un piano di riparto finale dell’attivo, in cui siano utilmente, anche se solo
parzialmente, collocati tutti i creditori ammessi al passivo;
atteso
che nella fattispecie sono alcuni dei creditori privilegiati hanno ottenuto
un pagamento parziale di quanto loro dovuto, mentre i chirografari sono
rimasti del tutto incapienti;
osservato,
d’altronde, che anche a voler superare la predetta considerazione, il
curatore ha riferito l’avvenuto compimento da parte del fallito di attività
di distrazione dell’attivo, concretatesi sia nella sottrazione del saldo
contabile di cassa pari a £ 77.000.000, non più reperite in sede
fallimentare, sia nell’indebito prelievo a titolo personale della assai
cospicua somma di circa £ 925.000.000, anch’esse poi non più reperite, in
epoca nella quale il dissesto dell’impresa già appariva evidente;
ravvisata
di conseguenza l’insussistenza dei presupposti previsti dalla legge;
P. Q.
M.
rigetta
l’istanza.
Rovigo,
22 gennaio 2009
|