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Fattispecie negoziali
particolari, gestione patrimoniale
Tribunale di Trento
– Dr. Gianfranco Criscione, relatore – 28 luglio 2004.
Nuovo processo societario – Tardiva
notifica della comparsa di risposta – Domande nuove – Eccezione – Decadenza.
Rapporto di gestione
patrimoniale – Forma scritta – Necessità – Nullità – Sussistenza.
(161-m1)
Nell’ambito del
nuovo processo societario, la tardiva notifica della comparsa di risposta
importa per il convenuto la decadenza dalla possibilità di formulare
eccezioni e difese ai sensi del combinato disposto degli artt. 10, 2° co. e 13, 2° co. d. lgs. n. 5/03. In tale ipotesi, il
convenuto non potrà quindi eccepire l’inammissibilità delle domande nuove
contenute nell’istanza di fissazione dell’udienza depositata dall’attore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(161-m2)
Il
rapporto di gestione patrimoniale che si fondi su un accordo verbale in
violazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 24 d. lgs. 24.2.98, n.
58 è nullo. Spetta pertanto all’investitore il diritto di credito al
pagamento delle somme versate limitatamente alle operazioni in pedita.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(161-t)
omissis
Decreto di fissazione dell’udienza di discussione della causa ex art.
12 d.lgs. 17.1.03 n. 5
Il Giudice designato in data 8.6.04 come relatore della causa
rubricata sub R.G. n. 313/04,
letti gli atti e visti i documenti della causa suddetta;
ritenuta la validità ed efficacia della procura alle liti rilasciata
dagli attori;
rilevato che l’atto di citazione è stato notificato alla convenuta
in data 8.3.04;
ritenuto, pertanto, che il termine di sessanta giorni per la
notifica agli attori della comparsa di costituzione e risposta scadeva il
7.5.04;
rilevato che tale termine non è stato rispettato;
ritenuto, pertanto, che il conseguente termine per la notifica
dell’istanza di fissazione d’udienza da parte degli attori scadeva il 27.5.04
(cfr. l’art. 8 comma 1 lett. a) d.lgs. 17.1.03 n. 5);
rilevato che la suddetta istanza degli attori è stata notificata
alla convenuta in data 25.5.04, vale a dire tempestivamente;
osservato che tale istanza contiene delle nuove domande di condanna
della convenuta;
ritenuto che il rilievo della conseguente inammissibilità ex art.
10 comma 1 d.lgs. 17.1.03 n. 5 è precluso, poiché se è vero che tale
inammissibilità è stata espressamente eccepita dalla convenuta nei suoi primi
atti difensivi (comparsa di costituzione e risposta e richiesta di
declaratoria presidenziale dell’inammissibilità dell’istanza di fissazione
d’udienza, contestualmente depositate in data 4.6.04, vale a dire allo
scadere del termine di dieci giorni decorrente dalla notifica della suddetta
istanza di fissazione d’udienza da parte degli attori), è anche vero che la
convenuta è decaduta dalla possibilità di formulare eccezioni e difese ai
sensi del combinato disposto degli artt. 10 comma 2 e 13 comma 2 d.lgs.
17.1.03 n. 5, così come prontamente eccepito dagli attori nella (atipica)
istanza di emissione del decreto di fissazione d’udienza depositata in data
26.6.04;
ritenuto che la prova orale dedotta dagli attori nei capitoli 1, 3,
4 e 5 dell’istanza di fissazione d’udienza, astrattamente ammissibile e
rilevante in quanto volta a dimostrare l’esistenza, tra le parti, di un
contratto verbale di gestione patrimoniale, è resa superflua dalla mancata
contestazione dei fatti allegati dagli attori determinata dalla tardiva
notifica della comparsa di costituzione e risposta;
ritenuta l’irrilevanza o l’inammissibilità (per genericità,
valutatività e negatività) degli ulteriori capitoli di prova orale formulati
dagli attori;
ritenuta l’inammissibilità della duplice istanza di ordine di
esibizione formulata dagli stessi attori, in quanto l’estrema ampiezza del
relativo oggetto pare costituire la migliore riprova del relativo carattere
esplorativo;
rilevata l’atipicità e ritenuta la superfluità della nota di
precisazione delle conclusioni depositata dagli attori contestualmente
all’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, della quale, infatti,
costituisce la pedissequa riproduzione;
ritenuto che la mancata sottoposizione al Presidente del Tribunale
della richiesta di declaratoria della inammissibilità dell’istanza di
fissazione d’udienza non vizi il presente decreto, considerato, da un lato,
che non pare ricorrere alcuna delle situazioni ipotizzate dall’art. 8 comma 5
d.lgs. 17.1.03 n. 5 (si osserva, infatti, sia che il termine per la notifica
della suddetta istanza di fissazione, è stato, come si è visto, rispettato,
sia che l’eccepita inammissibilità delle domande nuove contenute nella
medesima istanza di fissazione non pare costituire motivo d’inammissibilità
dell’istanza in sé e per sé considerata ai sensi del sopra citato art. 8
comma 5) e, dall’altro lato, che rimane comunque e ovviamente salva ogni
diversa valutazione da parte del Collegio, che potrebbe quindi adottare i
provvedimenti presidenziali di cui al suddetto art. 8 comma 5 all’udienza di
discussione;
ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di nullità della procura alle
liti rilasciata dalla convenuta, poiché l’inciso relativo allo “eventuale
giudizio di opposizione” in essa contenuto, pare essere il frutto di un
mero errore materiale compiuto nella relativa redazione, rimanendo ferma la
sua ragionevole riferibilità al presente giudizio;
ritenuto che tale giudizio ha principalmente ad oggetto il rapporto
di gestione patrimoniale che gli attori affermano essersi verbalmente
instaurato tra essi e la convenuta;
ritenuto, pertanto, che la causa rientra nell’ambito di applicazione
del c.d. nuovo rito societario, salva ovviamente ogni eventuale diversa
valutazione da parte del Collegio ai sensi dell’art. 16 comma 6 d.lgs.
17.1.03 n. 5;
ritenuto, almeno allo stato, che il suddetto rapporto pare essersi
effettivamente instaurato tra le parti e non, come invece sostiene la
convenuta, tra gli attori e un terzo (che poi non sarebbe altri che un
funzionario infedele della medesima convenuta, che, a suo dire, avrebbe
ricevuto un diretto e personale mandato fiduciario da parte degli attori);
ritenuto, almeno allo stato, che il suddetto rapporto è
integralmente nullo ai sensi degli artt. 23 e 24 d.lgs. 24.2.98 n. 58 – così
come eccepito dagli attori, peraltro limitatamente alle operazioni
finanziarie in perdita – in quanto nascente da un contratto meramente
verbale;
ritenuto, pertanto, che il diritto di credito vantato dagli attori
verso la convenuta pare sussistere, almeno allo stato, solo ed esclusivamente
con riferimento al complessivo ammontare delle somme dagli stessi depositate
presso la convenuta a partire dal 1999, rispettivamente pari, secondo quanto
emerge dalle non contestate allegazioni contenute a pag. 3 dell’atto di
citazione, a lire 1.512.859.500 per l’attore e lire 522.792.900 per
l’attrice;
ritenuto, pertanto, che occorrerà verificare, se del caso mediante
apposita c.t.u., se i suddetti importi sono superiori o inferiori rispetto ai
saldi risultanti a credito degli attori alla data del 30.9.02, alla quale si
riferiscono, infatti, le contestate operazioni di rettifica contabile
autonomamente effettuate dalla convenuta al fine di recuperare le somme a suo
dire indebitamente accreditate sui conti correnti bancari degli attori;
così individuate, almeno allo stato, le principali questioni da
affrontare ai fini della risoluzione della presente controversia;
ritenuta la superfluità dell’interrogatorio libero e del tentativo
di conciliazione, così come del giuramento suppletorio ex art. 13
comma 2 d.lgs. 17.1.03 n. 5;
p.q.m.
· fissa l’udienza del 7.10.04, ore 10, per la
discussione della causa avanti al Collegio, dando termine alle parti sino a
cinque giorni prima di tale udienza per l’eventuale deposito di memorie
conclusionali;
·
manda alla Cancelleria per le comunicazioni, previo
visto del Presidente del Tribunale in relazione alla data e all’ora
dell’udienza come sopra fissate, facendo a tal fine presente che ai sensi
dell’art. 12 comma 3 d.lgs. 17.1.03 n. 5 l’udienza collegiale deve tenersi
non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla comunicazione del presente
decreto alle parti costituite.
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