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Tribunale di Udine –
Pres. Dr. Edoardo Cola, Rel. Dr. Gianfranco Pellizzoni – 3 dicembre 2004.
Nuovo
processo societario – Sussistenza di cause di scioglimento della società –
Nomina del liquidatore – Controversia in camera di consiglio nei confronti di
più parti.
(162-m)
Nel sistema delineato
dal legislatore con la nuova disciplina del processo societario, di cui agli
artt. 25 e ss. d. lgs. 17 gennaio 2003, l’accertamento dei presupposti della
liquidazione deve avvenire, in tutti i casi, anche quando vi sia contrasto
sulla sussistenza o meno delle cause di scioglimento della società, con le
forme previste dal procedimento camerale nei confronti di più parti, in quanto
fra i procedimenti contemplati dall’art. 33 rientra anche quello previsto
dall’art. 2485, 2° c., cod. civ., in tema di accertamento dell’intervenuta
liquidazione, a meno che una delle parti non chieda che ai sensi dell’art. 32
la questione venga decisa in sede di cognizione piena, nel qual caso il
collegio dovrebbe comunque procedere alla nomina del liquidatore, provvedendo
poi alla trasformazione del rito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(162-t)
omissis
letti gli atti e la documentazione prodotta dalle
parti, nonché le memorie depositate in data 29.10.04 e in data 5.11.04;
considerato che la società ricorrente, assumendo
di essere in stato di liquidazione, per aver raggiunto l’oggetto sociale e per
la scadenza del termine di durata statutariamente previsto, ha richiesto la
nomina di un liquidatore al Tribunale, non avendo l’assemblea dei soci,
all’uopo ripetutamente convocata deliberato al riguardo, per l’atteggiamento
ostruzionistico assunto dal socio Alfa sas di Angelo Bianchi & Co.;
considerato che lo statuto della società prevede
che per la messa in liquidazione della stessa e la nomina dei liquidatori è
necessaria la maggioranza in sede di assemblea straordinaria dei tre quarti
del capitale sociale e che a causa dell’atteggiamento ostruzionistico del
socio Alfa titolare del 30% del capitale non era stato possibile adottare la
relativa delibera in ben tre occasioni;
rilevato che tale richiesta è contestata dalla
resistente società Alfa, in quanto la stessa ritiene che la società consortile
non abbia raggiunto lo scopo sociale, non avendo ancora terminato i lavori di
costruzione del fabbricato per cui era stata costituita, in relazione alla
eliminazione di vizi e difetti contestati dal committente e di cui alla
transazione stipulata in data 22.03.2004 e alle consequenziali richieste di
escussione della fideiussione prestata, attività queste che risulterebbero a
suo avviso incompatibili con lo stato di liquidazione;
rilevato che tali deduzioni sono parimenti oggetto
di contestazione della ricorrente, la quale ha fatto notare come il rapporto
contrattuale con la società committente faccia capo esclusivamente
all’associazione temporanea di imprese costituita fra la Verdi de Beta spa e
la Alfa sas e non certamente alla società consortile che costituisce un mero
strumento operativo interno alle due predette società e i lavori oggetto
dell’appalto erano stati tutti ultimati sin dal 31.12.2002, mentre in epoca
successiva erano insorte delle contestazioni con il committente per la cui
definizioni la Verdi, nella sua qualità di mandataria dell’associazione era
addivenuta al la firma dell’atto transattivo dd. 22.03.04, che prevedeva
l’esecuzione di taluni interventi di ripristino analiticamente elencati e
descritti nell’allegato A dell’atto medesimo;
rilevato che l’altro socio della società
consortile, titolare del 70% del capitale sociale, Verdi de Beta spa pure
ritualmente costituitosi ha aderito alla tesi della ricorrente;
considerato che il consiglio di amministrazione
della società consortile aveva assunto all’unanimità, con il voto favorevole
anche del rappresentante della Alfa sas, nella seduta del 10.12.2003, la
decisione di porre in liquidazione la società, avendo constatato che
ricorrevano le condizioni per la liquidazione, avendo la stessa conseguito
l’oggetto sociale, in tal senso disponendo la convocazione dell’assemblea dei
soci per il successivo 17.12.2003, ma che tale deliberazione non aveva avuto
seguito, essendosi l’assemblea trovata priva della maggioranza necessaria per
deliberare in ben tre occasioni, con la conseguente impossibilità di
funzionamento di tale organo;
rilevato che a prescindere da ogni considerazione
in merito a tale aspetto della controversia, circa il raggiungimento dello
scopo sociale, va osservato che la società aveva durata fino al 31.12.2003 e
che tale data non è stata in alcun modo prorogata, con la conseguenza che si è
senza ombra di dubbio determinata l’ipotesi di scioglimento della società di
cui all’art.2484 n1, cod. civ., per cui la società deve considerarsi sciolta e
posta in fase di liquidazione;
considerato che appare essersi verificata anche
l’ipotesi di cui all’art.2484, 1° c., n.3, in quanto l’assemblea dei soci, più
volte convocata risulta essere completamente paralizzata, per il contrasto
insorto circa la sussistenza o meno delle condizioni per avviare la fase della
liquidazione, con conseguente impossibilità di raggiungimento delle
maggioranze richieste dallo statuto per le conseguenti deliberazioni, tenuto
conto che le contrapposte richieste della Verdi, di messa in liquidazione
della società e dell’Alfa sas di proroga del termine di durata della stessa,
non sono state approvate dall’assemblea (v. verbali dd.17.12.03, 27.02.04 e
15.06.04);
rilevato che l’eccezione sollevata dalla
resistente, di inammissibilità del ricorso per il mancato adempimento da parte
della ricorrente degli obblighi pubblicitari di iscrizione nel registro delle
imprese, della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa di
scioglimento della società, imposti dal novellato art.2485 in riferimento
all’art.2484, terzo comma cod. civ.,(avendo tale dichiarazione carattere
costitutivo, in quanto solo dal momento dell’iscrizione possono decorrere gli
effetti dello scioglimento) appare infondata, avendo l’organo amministrativo
regolarmente provveduto ad iscrivere la relativa deliberazione del consiglio
di amministrazione in data 18.05.2004, come risulta dalla certificazione
camerale depositata in atti;
considerato che quando l’assemblea non si
costituisce o non delibera in ottemperanza al disposto dell’art.2487, 1° comma
i singoli soci, gli amministratori o i sindaci possono richiedere ai sensi
dell’art.2487, 2° comma cod. civ. che la nomina dei liquidatori venga disposta
dal Presidente del Tribunale;
rilevato che ai sensi del combinato disposto degli
artt.30 e 33 D. lgs. 17.01.2003, n.5 nel caso di procedimento nei confronti di
più parti competente a decidere appare essere il Tribunale, in forza
dell’esplicito richiamo operato dall’art.33 al disposto di cui all’art.2487,
2° comma;
considerato che, sotto il vigore della precedente
disciplina, il provvedimento con cui si procedeva alla nomina del liquidatore,
anche nel caso in cui non risultasse pacifica la sussistenza di una causa di
scioglimento, aveva natura di procedimento di volontaria giurisdizione (cfr.
sul punto Cass., Sez. Un., 25.06.2002, n.9231, secondo cui, risolvendo un
annoso contrasto giurisprudenziale, l’accertamento incidentale, circa la
sussistenza o meno del presupposto per la nomina del liquidatore, effettuato
dal Presidente del Tribunale a mente dell’art. 2450, terzo comma, cod. civ.,
anche quando sussista contrasto sulle cause di scioglimento, mantiene il
carattere di volontaria giurisdizione, non essendovi un accertamento
definitivo circa l’intervenuto scioglimento e le sue cause, potendo sempre la
parte promuovere un ordinario giudizio di cognizione, ottenendo, qualora resti
provata l’insussistenza della causa di scioglimento, la rimozione del decreto
e dei suoi effetti);
rilevato che nel sistema delineato dal legislatore
con la nuova disciplina del processo societario, di cui agli artt.25 e ss. D.
lgs 17.01.03 (c.d. rito camerale societario, ispirato al principio del giusto
processo, senza compromissione dell’esigenza di rapidità connessa a tale tipo
di procedimenti, secondo quanto indicato dalla legge delega 3.10.2001, n.360),
l’accertamento dei presupposti della liquidazione deve avvenire, in tutti i
casi, anche quando vi sia contrasto sulla sussistenza o meno delle cause di
scioglimento della società, con le forme previste dal procedimento camerale
nei confronti di più parti, in quanto fra i procedimenti contemplati dall’art.33
rientra anche quello previsto dall’art.2485, 2° c., cod. civ., in tema di
accertamento dell’intervenuta liquidazione, a meno che una delle parti non
chieda che ai sensi dell’art.32 la questione venga decisa in sede di
cognizione piena, nel qual caso il collegio dovrebbe comunque procedere alla
nomina del liquidatore, provvedendo poi alla trasformazione del rito;
rilevato d’altro canto che la resistente Alfa sas
non ha richiesto, nel termine previsto dall’art.32, che la eventuale decisione
pregiudiziale circa la sussistenza o meno della causa di scioglimento della
società e della sua conseguente messa in liquidazione venisse decisa con
efficacia di giudicato, con la conseguenza che il collegio, accertata la causa
di scioglimento della società consortile, nonché il mancato funzionamento
dell’assemblea, deve procedere alla nomina del liquidatore con decreto;
P.Q.M.
visti gli artt. 2487 C.C. 30 e ss. D.lgs n.5/03;
accertato che la società OMEGA SCARL si trova in
stato di liquidazione, ai sensi dell’art.2484, 1° c., n.1 e 2615 ter cod. civ.
nomina
liquidatore della stessa la Dr.
Laura Briganti di Udine, riservandosi di indicare i criteri in base ai quali
deve svolgersi la liquidazione dopo il deposito di una relazione del
liquidatore entro il termine di 60 giorni dalla pronunzia.
Si comunichi alle parti.
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