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Massimario, art. 93 l. fall.
Tribunale di Pescara 18 aprile 2008 –
Pres. Rel. Filocamo.
Fallimento
– Domanda di ammissione al passivo – Prova del credito – Contratti – Forma
scritta ad substantiam e ad probationem – Data certa anteriore al fallimento
– Necessità.
Fallimento
– Domanda di ammissione al passivo – Prova del credito – Rapporti bancari –
Estratti conto - Data certa anteriore al fallimento – Necessità.
Fallimento
– Domanda di ammissione al passivo – Rapporti bancari di durata – Prova dei
relativi crediti – Prova dello svolgimento del conto – Necessità.
Ai
fini dell’ammissione del credito al passivo, non sono opponibili al
fallimento, e non devono pertanto essere ammessi, i crediti fondati su
scritture private relative a negozi per i quali la legge prevede la forma scritta
ad substantiam o ad probationem che non siano munite di data certa anteriore
alla dichiarazione di fallimento, a meno che la prova dell’anteriorità non
venga aliunde acquisita (fattispecie relativa a contratti bancari). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Poiché
per i contratti relativi alle operazioni ed ai servizi bancari la legge
prescrive, a pena di nullità, la forma scritta ad substantiam, non può essere
ammesso al passivo il credito della banca fondato su rapporti i cui contratti
non siano muniti di data certa anteriore al fallimento, essendo peraltro a
tal fine insufficiente la produzione degli estratti conto in quanto formati
dalla stessa banca, che non ha fornito la prova della comunicazione di essi
al cliente e che siano privi di data certa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
In
sede fallimentare, la prova dello svolgimento dei rapporti bancari di durata
e dell’entità dei relativi crediti a favore della banca non può rinvenirsi
soltanto negli estratti conto o nelle risultanze contabili interne alla
banca, dovendo essere invece fornita la piena prova del credito mediante la
documentazione relativa allo svolgimento del conto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La
s.p.a. Banca C., con ricorso depositato in data 21/12/2007, ha impugnato lo
stato passivo del fallimento s.r.l. F.G.L., reso esecutivo con provvedimento
del giudice delegato del 16/11/2007 comunicatole il 23/11/2007, proponendo
opposizione contro l’esclusione del proprio credito di € 16.872,72,
rappresentante il saldo debitore del c/c n. 614497. Dopo avere precisato che
il credito era stato escluso dal passivo “in difetto di data certa del
documento e di documentazione idonea a dare data certa al contratto stesso”,
contestava la fondatezza di tale motivazione, affermando che i documenti
prodotti (“copia contratto di conto corrente; saldaconto ex art. 50 d.lgs.
385/93; estratti conto; tabella riepilogativa calcolo interessi”) erano
idonei -considerato che gli estratti conto non erano stati contestati dalla
correntista e tenuto conto dell’art. 1832 c.c.- a provare non solo la
sussistenza ed entità del credito, ma anche la data certa anteriore al
fallimento del contratto, accertabile, ai sensi dell’art. 2704 c.c., con
qualsiasi prova. Chiedeva, pertanto, che in riforma dello stato passivo
opposto, venisse ammesso al passivo del fallimento il credito originariamente
richiesto.
Nominato
il giudice relatore, fissata l’udienza di comparizione e notificati ricorso e
decreto al curatore del fallimento convenuto ed alla società fallita, il
fallimento si costituiva in giudizio depositando memoria, con la quale
contrastava le argomentazioni giuridiche della ricorrente e chiedeva il
rigetto della opposizione. All’udienza camerale del 18/4/2008, in mancanza di
richieste istruttorie, le parti costituite si riportavano alle rispettive
richieste ed il Tribunale di riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione
(la cui tempestività non è contestata) non merita accoglimento, in quanto i
documenti prodotti a sostegno della stessa non sono sufficienti a fornire la
prova del credito.
Da un
lato occorre, infatti, rilevare che le scritture private contenenti le
condizioni contrattuali del conto corrente n. 614407 [e si tralascia in
questa sede di esaminare la questione -rimasta estranea al contraddittorio
tra le parti- se tali scritture, in quanto sottoscritte soltanto dalla
società poi fallita, siano idonee a provare il perfezionamento di un
contratto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento o se tale
perfezionamento possa ritenersi conseguenza solo del deposito delle scritture
in parola nel procedimento di accertamento del passivo e quindi vada
temporalmente collocato in epoca successiva al fallimento], costituenti la
fonte giuridica del credito di cui si chiede l’ammissione al passivo, sono
prive di data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. e per tale ragione sono già
state ritenute e vanno anche in questa sede ritenute non opponibili al
fallimento.
Tra i
contratti per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam rientrano, dal
9/7/1992 (data di efficacia dell’art. 3 comma 1 L. 154/1992) anche quelli
relativi alle operazioni e ai servizi bancari. E’ quanto disponeva la norma
appena citata (“i contratti relativi alle operazioni e ai servizi devono
essere redatti per iscritto”) e quanto dispone (per i contratti stipulati a
decorrere dall’1/1/1994) con ancora maggiore chiarezza l’art. 117 commi 1 e 3
D.L.vo 385/1993, che commina espressamente la sanzione di nullità ai
contratti non stipulati per iscritto.
Tali
considerazioni sarebbero sufficienti per escludere la possibilità di
ammettere al passivo fallimentare il credito, che trova fonte giuridica nel
contratto trasfuso in scritture private non opponibili al fallimento e quindi
inidonee (in questa sede ed agli effetti della verificazione del passivo
fallimentare) a dimostrare il rispetto della forma prescritta dal legislatore
per la valida stipulazione del contratto medesimo. Dall’eventuale svolgimento
di fatto del rapporto di conto corrente di corrispondenza (circostanza che
non vale a conferire data certa alle scritture contrattuali) potrebbero
derivare, in mancanza di un contratto all’origine del rapporto stesso
opponibile in questa sede, diritti di credito in favore della banca, ma non a
titolo contrattuale (l’unico dedotto in questa sede a sostegno della
domanda).
Ma vi
è un’ulteriore ragione che osta all’accoglimento dell’opposizione e che va
evidenziata perché anche su di essa si sono appuntate le difese del
fallimento convenuto. Infatti, affermati principi giurisprudenziali escludono
che, in sede fallimentare, la prova dello svolgimento di rapporti bancari di
durata e dell’entità dei crediti derivatine a favore della banca possa
rinvenirsi soltanto in estratti conto ovvero nelle sole risultanze contabili
interne della banca. Va, in proposito, rilevato come -in sede di accertamento
del passivo fallimentare- la valenza probatoria degli estratti conto e dei
documenti contabili formati dallo stesso creditore sia influenzata dalla
circostanza che il giudizio non si svolge tra le parti del rapporto
contrattuale dal quale il credito deriverebbe, ma tra una di esse ed il
fallimento (cioè la massa dei creditori) dell’altra. L’onere probatorio che,
a norma dell’art. 2697 c.c., chi si afferma creditore deve assolvere non è,
quindi, in alcun modo attenuato e deve essere soddisfatto in modo rigoroso,
senza possibilità di utilizzare meccanismi di presunzione o di
semplificazione probatoria previsti nell’ambito dei rapporti tra banche e
clienti. Ciò involge, in particolare, la valenza probatoria che può essere
riconosciuta -nei giudizi di accertamento del passivo fallimentare- agli
estratti conto, al fine della dimostrazione dello svolgimento di un rapporto
in conto corrente e la sussistenza e l’entità del credito corrispondente al
saldo del conto. Può farsi, sul punto, riferimento all’autorevolezza della
Cassazione che, con la sentenza 9/5/2001 n. 6465 (successivamente ribadita
dalla sentenza 26/1/2006 n. 1543 e già altre volte condivisa da questo
Tribunale), ha avuto occasione di svolgere chiare ed esaustive
puntualizzazioni, precisando che, mentre nei rapporti inter partes -il correntista e la banca- può porsi come punto
fermo che gli estratti conto indicati nell’art. 1832 c.c., e ora anche
dall’art. 119 del D.Lgs. 385/1993 quando non siano stati tempestivamente
contestati o impugnati sono assistiti da una presunzione di veridicità circa
le risultanze del conto, “eguale valore probatorio non può, invece,
riconoscersi agli estratti conto non contestati, ai sensi dell’art. 1832 c.c.
e dell’art. 119 della legge bancaria, nei rapporti tra la banca e la curatela
fallimentare del correntista. E ciò in conseguenza della estraneità della
curatela al rapporto tra la banca e il correntista medesimo e, ancora,
dell’estraneità della stessa proprio a quel particolare regime (forma scritta
della trasmissione dell’estratto conto, specificità e tempestività delle
contestazioni, approvazione tacita, decadenza dall’impugnazione) che la norma
dell’art. 1832 ha configurato allo scopo di rendere il conto periodicamente
certo e definito tra le parti. In definitiva, non è giuridicamente possibile
opporre alla curatela, nel fallimento del correntista, gli effetti che
dall’approvazione anche tacita del conto e dalla decadenza dalle impugnazioni
derivano ex art. 1832 c.c. tra le parti del contratto”. Sicché, non è
giuridicamente possibile neanche assegnare a detti estratti conto il valore
probatorio circa la veridicità e l’esistenza del credito che dalla mancata
contestazione o impugnazione deriva allorché il rapporto si svolge inter partes. Pertanto -conclude la
Corte- l’istituto di credito, il quale prospetti una sua ragione di credito
verso il fallito e ne chieda l’ammissione allo stato passivo, ha l’onere di
dare la prova piena del suo credito, assolvendo al relativo onere secondo il
disposto della norma generale dell’art. 2697 c.c., attraverso la
documentazione relativa allo svolgimento del conto, se di rapporti
obbligatori regolati in conto corrente si sia trattato, senza poter
pretendere di far valere nei confronti del curatore, con valore di per sé
esaustivamente probatorio, gli estratti conto anche non contestati dal
fallito e la conseguente approvazione tacita degli stessi. Valore probatorio
che nemmeno può essere attribuito, nel senso di cui all’art. 2710 c.c., alle
scritture contabili: né a quelle del fallito contro la massa dei suoi
creditori (e per essi al curatore) né a quelle della banca contro il curatore
e gli altri creditori”.
Il regolamento delle spese del giudizio segue la
soccombenza e pertanto la opponente deve essere condannata a rimborsare
quelle sostenute dal fallimento convenuto, liquidate come in dispositivo
sulla scorta della nota specifica rimessa agli atti.
P.Q.M.
Il
Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando sull’impugnazione dello
stato passivo introdotta con ricorso della s.p.a. Banca C. nei confronti del
fallimento s.r.l. F.G.L., così provvede:
·
rigetta
la opposizione;
·
condanna
la opponente a rimborsare al fallimento convenuto le spese del presente giudizio,
che liquida in complessivi € 1.687,00, di cui € 727,00 per diritti, € 940,00
per onorario ed € 20,00 per spese, oltre spese generali come da T.F. ed IVA e
CAP come per legge.
Così
deciso in Pescara nella camera di consiglio del 18/4/2008.
Il
Presidente estensore
Dr.
Francesco Filocamo
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