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Tribunale di Udine –
Pres. E. Cola, Relatore G. Pellizzoni – Sentenza 17 dicembre 2004.
Processo societario – Istanze ex art.
186bis e 186ter c.p.c. – Termine per la loro proposizione – Decadenza.
(163-m)
Le istanze ex artt. 186 bis e 186ter .c.p.c. possono essere
formulate in qualunque fase del processo, ma fino al momento della
precisazione delle conclusioni e tale preclusione processuale opera anche nel
nuovo processo societario, ove, ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 5/03, a
seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, le parti decadono
dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare e
modificare le domande già proposte, di formulare ulteriori istanze
istruttorie e di produrre nuovi documenti, essendo tale termine della
notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 16 il limite
ultimo entro cui appare possibile formulare nuove istanze sia di natura
istruttoria sia relative all’eventuale modificazione delle domande proposte e
quindi anche eventuali istanze ai sensi degli artt.186 bis e segg. c.p.c..
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(163-t)
omissis
ha pronunciato la seguente ordinanza:
vista l’ordinanza di data 3.11.2004 ai sensi
dell’art. 12 del d. lgs. n. 5/03;
letti gli atti e sentite le parti;
ritenuto che appare necessario disporre ctu volta
a determinare il valore della quota di partecipazione del defunto socio della
società convenuta T.L. alla data del 6.09.2001, nomina quali consulenti
tecnici d’ufficio il dr. M.V. e l’arch. M.M. delegando per tale incombente
istruttorio il giudice relatore dr. Pellizzoni;
rilevato che il giuramento decisorio, così come
deferito dai convenuti, non appare ammissibile, in quanto lo stesso riproduce
esclusivamente in forma affermativa la tesi della parte che lo ha deferito,
invece della tesi difensiva del delato dal momento che il giurante non può,
senza alterare il contenuto e la sostanza della formula ammessa, mutare la
formula da affermativa in negativa, respinge l’istanza formulata dai
convenuti non ammettendo il deferito giuramento;
rilevato altresì che le attrici, all’udienza
collegiale fissata ex art.16 del citato decreto n.5/03, hanno avanzato
istanza di emissione di ordinanza ai sensi dell’art 186 bis cpc di pagamento
delle somme non contestate, o in subordine di emissione di ordinanza di
ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art.186 ter per la somma di €
725.000,00, sull’assunto che tale importo, relativo alla valutazione operata
dai professionisti incaricati dalle parti di redigere una perizia
contrattuale sul valore della quota appartenuta al defunto socio, non era
contestato e del credito stesso esisteva prova scritta;
rilevato che tali istanze, a prescindere dal
merito, sono inammissibili , come immediatamente eccepito dalle parti
convenute, in quanto tardivamente formulate solo all’udienza collegiale e
quindi dopo la precisazione delle conclusioni, mentre le istanze ex artt. 186
bis e ter devono essere formulate in qualunque fase del processo, ma fino al
momento della precisazione delle conclusioni;
ritenuto che tale preclusione processuale operi
anche nel nuovo processo societario, ove ai sensi dell’art. 10 del citato
decreto n. 5/03 a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale,
le parti decadono dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio,
di precisare e modificare le domande già proposte, di formulare ulteriori
istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti, essendo tale termine della
notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 16 il limite
ultimo entro cui appare possibile formulare nuove istanze sia di natura
istruttoria sia relative all’eventuale modificazione delle domande proposte e
quindi anche eventuali istanze ai sensi degli artt.186 bis e segg.;
P Q M
respinge l’istanza avanzata dalle attrici e fissa
l’udienza del 9.03.2005 ore 11 per la comparizione dei ctu davanti al giudice
relatore per il giuramento e l’affidamento del quesito.
Si comunichi alle parti e ai consulenti.
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