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Sezione I - Giurisprudenza

documento 163/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Udine – Pres. E. Cola, Relatore G. Pellizzoni – Sentenza 17 dicembre 2004.

 

Processo societario – Istanze ex art. 186bis e 186ter c.p.c. – Termine per la loro proposizione – Decadenza.

(163-m)

Le istanze ex artt. 186 bis e 186ter .c.p.c. possono essere formulate in qualunque fase del processo, ma fino al momento della precisazione delle conclusioni e tale preclusione processuale opera anche nel nuovo processo societario, ove, ai sensi dell’art. 10 del decreto n. 5/03, a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, le parti decadono dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare e modificare le domande già proposte, di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti, essendo tale termine della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 16 il limite ultimo entro cui appare possibile formulare nuove istanze sia di natura istruttoria sia relative all’eventuale modificazione delle domande proposte e quindi anche eventuali istanze ai sensi degli artt.186 bis e segg. c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(163-t)

omissis

ha pronunciato la seguente ordinanza:

vista l’ordinanza di data 3.11.2004 ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. n. 5/03;

letti gli atti e sentite le parti;

ritenuto che appare necessario disporre ctu volta a determinare il valore della quota di partecipazione del defunto socio della società convenuta T.L. alla data del 6.09.2001, nomina quali consulenti tecnici d’ufficio il dr. M.V. e l’arch. M.M. delegando per tale incombente istruttorio il giudice relatore dr. Pellizzoni;

rilevato che il giuramento decisorio, così come deferito dai convenuti, non appare ammissibile, in quanto lo stesso riproduce esclusivamente in forma affermativa la tesi della parte che lo ha deferito, invece della tesi difensiva del delato dal momento che il giurante non può, senza alterare il contenuto e la sostanza della formula ammessa, mutare la formula da affermativa in negativa, respinge l’istanza formulata dai convenuti non ammettendo il deferito giuramento;

rilevato altresì che le attrici, all’udienza collegiale fissata ex art.16 del citato decreto n.5/03, hanno avanzato istanza di emissione di ordinanza ai sensi dell’art 186 bis cpc di pagamento delle somme non contestate, o in subordine di emissione di ordinanza di ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art.186 ter per la somma di € 725.000,00, sull’assunto che tale importo, relativo alla valutazione operata dai professionisti incaricati dalle parti di redigere una perizia contrattuale sul valore della quota appartenuta al defunto socio, non era contestato e del credito stesso esisteva prova scritta;

rilevato che tali istanze, a prescindere dal merito, sono inammissibili , come immediatamente eccepito dalle parti convenute, in quanto tardivamente formulate solo all’udienza collegiale e quindi dopo la precisazione delle conclusioni, mentre le istanze ex artt. 186 bis e ter devono essere formulate in qualunque fase del processo, ma fino al momento della precisazione delle conclusioni;

ritenuto che tale preclusione processuale operi anche nel nuovo processo societario, ove ai sensi dell’art. 10 del citato decreto n. 5/03 a seguito dell’istanza di fissazione dell’udienza collegiale, le parti decadono dal potere di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, di precisare e modificare le domande già proposte, di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre nuovi documenti, essendo tale termine della notifica dell’istanza di fissazione dell’udienza di cui all’art. 16 il limite ultimo entro cui appare possibile formulare nuove istanze sia di natura istruttoria sia relative all’eventuale modificazione delle domande proposte e quindi anche eventuali istanze ai sensi degli artt.186 bis e segg.;

P Q M

respinge l’istanza avanzata dalle attrici e fissa l’udienza del 9.03.2005 ore 11 per la comparizione dei ctu davanti al giudice relatore per il giuramento e l’affidamento del quesito.

Si comunichi alle parti e ai consulenti.














 

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