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Tribunale di Udine –
Pres. Dr. Edoardo Cola, Rel. Dr. Gianfranco Pellizzoni – 18 giugno 2004.
Nuovo diritto societario – Società a responsabilità limitata –
Controllo giudiziario – Nomina di ispettore giudiziale – Richiamo alle norme
delle società per azioni – Ammissibilità.
(165-m)
Se in linea generale deve ritenersi
esclusa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. alle società a responsabilità
limitata, in quanto il legislatore ha inteso affidare ad altri strumenti la
tutela delle minoranze e del singolo socio e la struttura stessa del
procedimento appare poco compatibile con le caratteristiche della nuova
s.r.l. in cui prevale l’aspetto personalistico, pur protetto dallo schermo
della responsabilità limitata, tuttavia tale potere di controllo esterno
affidato al Tribunale, mantiene inalterato il suo significato nelle società
di maggiori dimensioni, ove è prevista la necessaria presenza del Collegio
Sindacale, al quale è stata anzi conferita la legittimazione ad effettuare la
denunzia delle gravi irregolarità (in assenza fra l’altro di poteri di
intervento del P.M., prima sempre possibili, anche in difetto di
legittimazione di soci di minoranza).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(165-t)
N.458/04
R.R.C.C.I.
omissis
Sciogliendo
la riserva che precede;
letti gli
atti e sentite le parti;
rilevato
che il Collegio Sindacale della società ALFA srl, con sede in ***, con
capitale sottoscritto e versato di € 4.720.000,00 ha denunciato al Tribunale
l’esistenza di gravi irregolarità nella gestione, in quanto dopo aver
effettuato delle verifiche trimestrali in data 14/7/03 e 14/10/03, aveva
accertato l’esistenza di una anomala posta di bilancio sotto la voce “crediti
diversi” per € 2.057.770,43 e che malgrado l’invito rivolto al consiglio di
amministrazione, tale credito nei confronti di un socio non era stato
recuperato;
considerato
che i medesimi sindaci hanno riferito che, anche dopo la convocazione
dell’assemblea ordinaria in data 28.10.03 in cui il Collegio Sindacale aveva
informato i soci dell’esistenza di tale anomala erogazione di prestiti ad un
socio (Alfa srl), valutata imprudente ed ingiustificata alla luce della
situazione finanziaria della società, il C.d.A., non aveva provveduto a
recuperare la somma in questione, che anzi alla successiva verifica
trimestrale del 09/01/04 era aumentata alla somma di € 2.063.490,43; che
anche l’apposita seduta del Collegio Sindacale convocata per il 16.01.04 in
cui era stato convocato il Presidente del C.d.A. non aveva avuto alcun esito,
non essendosi il medesimo presentato alla riunione per rendere i richiesti
chiarimenti;
rilevato
che la convenuta società e gli amministratori hanno eccepito
l’inammissibilità del ricorso, in quanto l’art.2409 c.c. nuovo testo,
introdotto dal d.leg. 17/01/03, n.6 sulla riforma delle società di capitali,
non trova applicazione in tema di società a responsabilità limitata essendo
sostanzialmente superflua e in buona parte contraddittoria con il sistema, la
previsione di una forma di intervento del giudice, sostanzialmente assorbita
dalla legittimazione alla proposizione dell’azione sociale di responsabilità
da parte di ogni socio e dalla possibilità di ottenere in quella sede
provvedimenti cautelari, come la revoca degli amministratori;
considerato
che tali deduzioni, che pure riprendono quasi alla lettera la relazione
governativa alla legge di riforma delle società e che trovano concorde parte
della dottrina, che si è espressa nei primi commenti per l’inammissibilità
della procedura ex art.2409 c.c. per tutte le srl, non possono essere
condivise, alla luce di una attenta lettura del dato normativo; è indubbio
infatti che mentre il vecchio art.2488 c.c. espressamente richiamava
l’applicabilità delll’art.2409, anche quando mancava il Collegio Sindacale
(ex art. 19 D. lg 9/4/1991, n.127), dando quindi per scontato che quando era
presente tale organo si imponesse il ricorso allo strumento di controllo
esterno, il nuovo art.2476 c.c. nel prevedere la possibilità di revoca degli
amministratori in presenza di gravi irregolarità, nulla dispone in ordine al
controllo giudiziale, eliminando in linea generale il ricorso a tale
procedura latamente cautelare;
considerato
– tuttavia – che in forza del richiamo operato dall’art. 2477, 3° c. C.C.
ultima parte secondo cui “nei casi previsti dal secondo e terzo comma si
applicano le disposizioni in tema di società per azioni”, alle srl che siano
obbligatoriamente dotate di collegio sindacale, quando il capitale non sia
inferiore a quello previsto per le società per azioni, oppure vengono
superati i limiti dimensionali dell’impresa individuati dall’art.2435 – bis
c.c., si applicano tutte le norme di cui agli artt. 2397 – 2409 c.c. e quindi
anche la norma che attiene alla denunzia al Tribunale di gravi irregolarità,
essendo tale ultima disposizione significativamente inserita proprio
all’interno del paragrafo terzo della sez. VI capo V interamente dedicato al
collegio sindacale;
rilevato,
pertanto, che se in linea generale deve ritenersi esclusa l’applicabilità
dell’art.2409 c.c. alle srl, in quanto il legislatore ha inteso affidare ad
altri strumenti la tutela delle minoranze e del singolo socio e la struttura
stessa del procedimento appare poco compatibile con le caratteristiche della
nuova srl in cui prevale l’aspetto personalistico, anche se protetto dallo
schermo della responsabilità limitata, tuttavia tale potere di controllo
esterno affidato al Tribunale, mantiene inalterato il suo significato nelle
società di maggiori dimensioni, ove è prevista la necessaria presenza del
Collegio Sindacale, al quale è stata anzi conferita la legittimazione ad
effettuare la denunzia delle gravi irregolarità (in assenza fra l’altro di
poteri di intervento del P.M., prima sempre possibili, anche in difetto di
legittimazione di soci di minoranza);
considerato,
d’altro canto, che lo strumento del controllo giudiziario non può neppure
ritenersi equivalente, con lo strumento dell’azione individuale di
responsabilità, sol che si osservi come quest’ultima postuli l’intervenuta
produzione di un pregiudizio al patrimonio sociale, mentre la denunzia ex art.2409
può essere proposta anche in presenza di un danno meramente potenziale e come
sotto il profilo dei provvedimenti adottabili dal giudice consenta solamente
la revoca degli amministratori, essendo comunque la nomina dei nuovi
amministratori affidata sempre ai soci, mentre l'art. 2409 consente la nomina
di un ispettore da parte del Tribunale e la sostituzione degli
amministratori, con un amministratore giudiziale, nell’ambito di un
procedimento indubbiamente dotato di maggior rapidità e duttilità;
rilevato
che in assenza della possibilità nelle società di maggiori dimensioni di
ricorso alla procedura di denunzia ex art. 2409, i terzi sarebbero
completamente privi di ogni tutela in quelle situazioni in cui i soci
rimangono inerti di fronte alle irregolarità commesse dagli amministratori e
lo stesso Collegio Sindacale, sarebbe privato di qualsiasi possibilità di
incisivo intervento, proprio come nella fattispecie in esame;
considerato – quanto al merito – che sussiste il sospetto
dell’esistenza di gravi irregolarità nella gestione della società, che
possono provocare un danno quantomeno potenziale alla stessa, in quanto –
come rilevato dal Collegio Sindacale – gli amministratori non avevano
provveduto, malgrado i ripetuti solleciti formali dell’organo di controllo, a
recuperare la somma imprudentemente e ingiustificatamente erogata a favore di
un socio (indicata in bilancio sotto la voce “crediti diversi” per
€2.063.490,43);
considerato
che tale credito verso il socio Alfa Srl non era giustificato da alcun contratto
o prestazione effettuata dalla società, ma costituiva la mera appostazione
contabile a fronte di una esorbitante erogazione di somme a favore del socio,
e nulla rilevando circa la sussistenza del sospetto della presenza di gravi
irregolarità gestionali – la allegata recente restituzione dell’importo in
questione, essendo evidente la mancata adozione da parte dell’organo
amministrativo di corretti criteri di gestione;
rilevato
che fra le gravi irregolarità che giustificano il ricorso alla procedura di
cui all’art. 2409 C.C. rientrano anche le inosservanze da parte degli
amministratori delle regole di prudenza ed avvedutezza, in quanto violazione
dell’obbligo di diligenza, qualora da esse derivi un pericolo di danno per la
società (cfr. per tutte App. Milano, 15/7/97, in Soc. 1997, 1415 e Trib.
Roma, 13/7/00 in giur. it., 2000, 2103);
ritenuto,
pertanto, che appare opportuno disporre l’ispezione dell’amministrazione
della società a spese della stessa ex art.2409, 2° c. Cod. Civ.
P.Q.M.
Visto
l’art. 2409 C.C.
NOMINA
Ispettore giudiziale la dott.ssa ** di ** con
il compito di effettuare la predetta ispezione tesa all’accertamento della
sussistenza o meno di gravi irregolarità nella gestione, depositando una
relazione scritta nel termine di 120 gg.
Si comunichi
alle parti e all’ispettore giudiziale.
Udine,
18/06/2004
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