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Sezione I - Giurisprudenza

documento 166/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Verona, Sez. III civ. – Presidente rel. Dr. Andrea Mirenda – 20 luglio 2004.

 

Nuovo diritto societario – Società a responsabilità limitata – Ricorso al tribunale per la convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c. – Inammissibilità – Fase di transizione e vigenza del vecchio statuto – Ammissibilità.

(166-m)

L’attuale disciplina dell’articolo 2479 bis cod civ, diversamente dal passato (v. art. 2486 abrogato), non prevede per le società a responsabilità limitata l’intervento sostitutivo del Tribunale in ipotesi di inerzia dell’amministratore nella convocazione l’assemblea, come si evince dal silenzio della norma sul punto e dal mancato richiamo della simmetrica disciplina contemplata dall’articolo 2367 cod. civ. per le s.p.a.. Il silenzio del legislatore sul punto, lungi dal rappresentare una lacuna, appare coerente con l’indicazione desumibile dalla norma citata (art. 2479 bis c.c.) la quale - salva diversa previsione dell’atto costitutivo - riconosce a ciascun socio il potere di procedere autonomamente alla convocazione l’assemblea, di talchè superfluo si rivelerebbe l’intervento giudiziale di cui si tratta.

Peraltro, qualora la società sia disciplinata dal vecchio statuto, la cui efficacia è assicurata dalla disciplina transitoria fino al 30 settembre 2004 (art. 223 bis, co. 4, disp. Att. C.c. d. lgs. 6/03), è possibile scorgere nella disciplina di cui all’art. 2367 c.c. un “principio generale” in tema di ordinato funzionamento dell’organo assembleare, cui l’interprete può fare agevole riferimento - nel caso particolare pro praeterito e in via transitoria - ai sensi dell’art. 12, co. 2 delle preleggi, in ragione dell’evidente analogia iuris. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(166-t)

sul ricorso ex art. 2367, c.II, c.c. promosso da (omissis)

sciogliendo la riserva che precede;

letto il ricorso della società Alfa;

rilevato che nessuno è comparso per la società resistente;

osservato che la società Alfa risulta ancora disciplinata dal vecchio statuto, la cui perdurante efficacia –pur nella difformità dalla previsione legale cogente – risulta assicurata fino al 30 settembre 2004 in forza della disciplina transitoria di cui al decreto legislativo n. 6/2003 (articolo 223 bis, comma quarto, disp. att. c.c.); 

osservato che detto statuto attribuisce il potere di convocazione dell’assemblea al solo amministratore il quale, nonostante le rituali sollecitazioni della maggioranza dei soci, è rimasto inerte;

osservato, ancora, che l’attuale disciplina dell’articolo 2479 bis cod civ, diversamente dal passato (v. art. 2486 abrogato), non prevede per le società a responsabilità limitata l’intervento sostitutivo del Tribunale in ipotesi di inerzia dell’amministratore nella convocazione l’assemblea, come si evince dal silenzio della norma sul punto e dal mancato richiamo della simmetrica disciplina contemplata dall’articolo 2367 cod civ per le s.p.a.;

che, peraltro, il silenzio sul punto, lungi dal rappresentare una lacuna, appare coerente con l’indicazione desumibile dalla norma citata (art. 2479 bis c.c.) la quale –salva diversa previsione dell’atto costitutivo- riconosce a ciascun socio il potere di procedere autonomamente alla convocazione l’assemblea, di talchè superfluo si rivelerebbe l’intervento giudiziale di cui si tratta;

che, tuttavia, ad avviso di Questo Tribunale, permane la necessità dell’invocato intervento giudiziale nell’attuale fase di transizione dalla previgente disciplina delle s.r.l. a quella introdotta dal decreto legislativo n. 6/2003, in ragione della perdurante (ancorchè transitoria) lecita attribuizione statutaria all’amministratore, in via esclusiva, del potere di convocazione dell’organo assembleare;

che, in questo contesto, non potendosi ammettere lacune dell’ordinamento, soccorre al fine indicato proprio la disciplina dell’art. 2367 c.c., nella quale –secondo il Collegio- deve scorgersi un “principio generale” in tema di ordinato funzionamento dell’organo assembleare, cui l’interprete può fare agevole riferimento -nel caso di specie pro praeterito e in via transitoria – ai sensi dell’art. 12, comma secondo, delle preleggi, in ragione dell’evidente analogia iuris;

che, diversamente opinando, al rischio di lacune paventato si accompagnerebbe, altresì, la necessità di individuare strumenti alternativi di tutela dei soci intenzionati a provocare il pronunciamento dell’assemblea (quali –ad esempio- lo scioglimento della società o la revoca dell’amministratore per gravi irregolarità), che, peraltro, per l’evidente severità, mostrano l’inconveniente di una netta sproporzione con la finalità meramente procedimentale concretamente perseguita;

che, infine, la mancata comparizione degli amministratori all’udienza camerale, senza alcuna giustificazione, può valere come acquiescenza al ricorso in esame;

che, dunque, appare superflua la loro audizione;

P q m

ordina la convocazione dell’assemblea dei soci della società Alfa s.r.l., per deliberare sugli argomenti di cui all’ordine del giorno del 27..1.2004, entro la data del 30.9.2004;

designa quale persona che dovrà presiederla e che potrà individuare luogo e data di svolgimento di essa, entro il prefissato termine, il rag. *** con studio in Verona.

Si comunichi alla ricorrente e al Rag. ***.














 

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