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Tribunale di Verona,
Sez. III civ. – Presidente rel. Dr. Andrea Mirenda – 20 luglio 2004.
Nuovo diritto
societario – Società a responsabilità limitata – Ricorso al tribunale per la
convocazione di assemblea ex art. 2367 c.c. – Inammissibilità – Fase di
transizione e vigenza del vecchio statuto – Ammissibilità.
(166-m)
L’attuale disciplina dell’articolo 2479 bis cod civ, diversamente
dal passato (v. art. 2486 abrogato), non prevede per le società a
responsabilità limitata l’intervento sostitutivo del Tribunale in ipotesi di inerzia
dell’amministratore nella convocazione l’assemblea, come si evince dal
silenzio della norma sul punto e dal mancato richiamo della simmetrica
disciplina contemplata dall’articolo 2367 cod. civ. per le s.p.a.. Il silenzio
del legislatore sul punto, lungi dal rappresentare una lacuna, appare
coerente con l’indicazione desumibile dalla norma citata (art. 2479 bis c.c.)
la quale - salva diversa previsione dell’atto costitutivo - riconosce a ciascun
socio il potere di procedere autonomamente alla convocazione l’assemblea, di talchè superfluo si rivelerebbe l’intervento giudiziale di cui si tratta.
Peraltro, qualora la società sia disciplinata dal vecchio statuto,
la cui efficacia è assicurata dalla disciplina transitoria fino al 30
settembre 2004 (art. 223 bis, co. 4, disp. Att. C.c. d. lgs. 6/03), è
possibile scorgere nella disciplina di cui all’art. 2367 c.c. un “principio
generale” in tema di ordinato funzionamento dell’organo assembleare, cui
l’interprete può fare agevole riferimento - nel caso particolare pro praeterito e in via transitoria - ai sensi dell’art. 12, co. 2 delle preleggi,
in ragione dell’evidente analogia iuris.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(166-t)
sul ricorso ex art. 2367, c.II, c.c. promosso da
(omissis)
sciogliendo la riserva che precede;
letto il ricorso della società Alfa;
rilevato che nessuno è comparso per la società
resistente;
osservato che la società Alfa risulta ancora
disciplinata dal vecchio statuto, la cui perdurante efficacia –pur nella
difformità dalla previsione legale cogente – risulta assicurata fino al 30
settembre 2004 in forza della disciplina transitoria di cui al decreto
legislativo n. 6/2003 (articolo 223 bis, comma quarto, disp. att. c.c.);
osservato che detto statuto attribuisce il potere
di convocazione dell’assemblea al solo amministratore il quale, nonostante le
rituali sollecitazioni della maggioranza dei soci, è rimasto inerte;
osservato, ancora, che l’attuale disciplina
dell’articolo 2479 bis cod civ, diversamente dal passato (v. art. 2486
abrogato), non prevede per le società a responsabilità limitata l’intervento
sostitutivo del Tribunale in ipotesi di inerzia dell’amministratore nella
convocazione l’assemblea, come si evince dal silenzio della norma sul punto e
dal mancato richiamo della simmetrica disciplina contemplata dall’articolo 2367
cod civ per le s.p.a.;
che, peraltro, il silenzio sul punto, lungi dal
rappresentare una lacuna, appare coerente con l’indicazione desumibile dalla
norma citata (art. 2479 bis c.c.) la quale –salva diversa previsione
dell’atto costitutivo- riconosce a ciascun socio il potere di procedere
autonomamente alla convocazione l’assemblea, di talchè superfluo si
rivelerebbe l’intervento giudiziale di cui si tratta;
che, tuttavia, ad avviso di Questo Tribunale,
permane la necessità dell’invocato intervento giudiziale nell’attuale fase di
transizione dalla previgente disciplina delle s.r.l. a quella introdotta dal
decreto legislativo n. 6/2003, in ragione della perdurante (ancorchè
transitoria) lecita attribuizione statutaria all’amministratore, in via
esclusiva, del potere di convocazione dell’organo assembleare;
che, in questo contesto, non potendosi ammettere
lacune dell’ordinamento, soccorre al fine indicato proprio la disciplina
dell’art. 2367 c.c., nella quale –secondo il Collegio- deve scorgersi un
“principio generale” in tema di ordinato funzionamento dell’organo
assembleare, cui l’interprete può fare agevole riferimento -nel caso di
specie pro praeterito e in via transitoria – ai sensi dell’art. 12,
comma secondo, delle preleggi, in ragione dell’evidente analogia iuris;
che, diversamente opinando, al rischio di lacune
paventato si accompagnerebbe, altresì, la necessità di individuare strumenti
alternativi di tutela dei soci intenzionati a provocare il pronunciamento
dell’assemblea (quali –ad esempio- lo scioglimento della società o la revoca
dell’amministratore per gravi irregolarità), che, peraltro, per l’evidente
severità, mostrano l’inconveniente di una netta sproporzione con la finalità
meramente procedimentale concretamente perseguita;
che, infine, la mancata comparizione degli
amministratori all’udienza camerale, senza alcuna giustificazione, può valere
come acquiescenza al ricorso in esame;
che, dunque, appare superflua la loro audizione;
P q m
ordina la convocazione dell’assemblea dei soci
della società Alfa s.r.l., per deliberare sugli argomenti di cui all’ordine
del giorno del 27..1.2004, entro la data del 30.9.2004;
designa quale persona che dovrà presiederla e che
potrà individuare luogo e data di svolgimento di essa, entro il prefissato
termine, il rag. *** con studio in Verona.
Si comunichi alla ricorrente e al Rag. ***.
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