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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1665/2009

 

 

data pubblicazione 21/04/2009

 

 

Massimario, art. 177 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 181 l. fall.

 

Tribunale di Pescara 16 ottobre 2008 – Pres. Rel. Filocamo.

 

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Mancanza di opposizioni – Ambito del giudizio del tribunale – Persistenza dei presupposti di ammissibilità e di fattibilità del piano.

 

Concordato preventivo – Giudizio di omologazione – Termine di sei mesi di cui all’art. 181 legge fallimentare – Natura processuale – Sospensione feriale – Applicabilità.

 

Concordato preventivo – Creditori privilegiati – Diritto al voto – Misura dell’interesse – Criterio qualitativo della soddisfazione.

 

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo, l’ambito del giudizio di valutazione del tribunale si estende alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità, ivi compresa la fattibilità del piano, anche nel caso in cui non siano state proposte opposizioni; pertanto, qualora dagli atti della procedura o dal parere conclusivo del commissario emergano fatti non valutati in sede di apertura, il tribunale non potrà esimersi dal valutare la loro possibile incidenza sull’ammissibilità del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Il termine di sei mesi, di cui all’art. 181 legge fallimentare, entro il quale deve intervenire l’omologazione del concordato preventivo, ha natura processuale ed è soggetto alla sospensione feriale di cui all’art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Nel concordato preventivo, l’individuazione dei creditori aventi diritto al voto deve essere effettuata unicamente sulla scorta della disposizione di cui all’art. 177, comma 2, della legge fallimentare, riconoscendo tale diritto non solo ai creditori privilegiati destinati a subire una diminuzione quantitativa del loro credito, ma anche a quei privilegiati destinati ad essere soddisfatti con modalità diverse dal pagamento nella misura in cui tale modalità di soddisfazione comporti una alterazione del loro diritto di credito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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