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Tribunale di Verona
– Giudice unico Dr. Andrea Mirenda – 31 dicembre 2004.
Omologazione di delibera di
assemblea straordinaria – Rifiuto del notaio di chiedere l’iscrizione nel
registro delle imprese – Controllo di legittimità e di merito nel
procedimento di omologazione.
(167-m)
Nell’ambito
del procedimento di omologazione di delibera assembleare si attua un
controllo con preminente funzione di verifica della corrispondenza dell’atto
con il “tipo legale” corrispondente.
Tale
controllo si esplica su un piano di mera legittimità al quale deve restare
estranea ogni valutazione di merito, riservata invece alla sede
giurisdizionale contenziosa (art. 2377 c.c.).
Deve
pertanto ritenersi illegittimo il rifiuto del notaio di dare impulso
all’iscrizione nel registro delle imprese della delibera assembleare la
quale, oltre a provvedere all’adeguamento dello statuto sociale alle nuove
disposizioni contenute nei d.l. 5 e 6/2003, operi modifiche allo statuto per
le quali siano prescritti più alti quorum deliberativi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(167-t)
IL GIUDICE
sciogliendo la riserva che precede, osserva:
L'istante, nella veste di presidente e amministratore delegato della
società Alfa s.p.a., chiede l'omologazione della delibera di assemblea
straordinaria tenutasi il 29 settembre 2004 (avente ad oggetto " modifiche di alcuni articoli dello statuto sociale
per adeguamento nuove disposizioni contenute nei dd.ll. 5/6 del 17 gennaio
2003 "), avendo il notaio ritenuto di non poter dare impulso
all'iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese, stante il
mancato rispetto del quorum deliberativo di cui al quarto comma dell'articolo
11 del vecchio statuto, per il quale "le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono valide se approvate, fin
prima e seconda convocazione, col voto favorevole del 81% del capitale sociale".
Nella fattispecie è pacifico che la deliberazione della cui
omologazione si tratta è stata adottata con maggioranza dell'86,65% dei
votanti, pari a 76,72 % del capitale sociale e, con il 13,35% di voti
contrari, pari all'11,880 % del capitale sociale.
Di qui il puntuale rilievo del notaio il quale - nel comunicare al
Consiglio di Amministrazione ex articolo 2436 cod. civ. il diniego di cui
sopra - ha ritenuto inapplicabile alla fattispecie il disposto dell'articolo
223 bis comma III delle disposizioni di attuazione del codice civile, sulla
premessa che non si tratterebbe di modifiche destinate al mero adattamento
dello statuto alle norme inderogabili introdotte dalla nuova disciplina
societaria ovvero all’inserimento di clausole miranti a disapplicare norme
derogabili della nuova disciplina.
L'attenzione del notaio si concentra, in particolare, sulle
modifiche apportate agli artt. 3, 4, 8, 9, 10, 21 dello statuto, a mezzo
delle quali viene ampliato in modo significativo l'oggetto sociale, viene
ridotta la durata della società, viene introdotto un regolamento per i lavori
dell'assemblea, si dispone la mera facoltatività della comunicazione
"personale" ai soci dell'avviso di convocazione d’assemblea, si
dispone, infine, lo spostamento della data di chiusura dell'esercizio
sociale.
Osserva il notaio, in senso ostativo, che alcuna norma imperativa
del d. lgs. n. 6/2000 impone siffatte modificazioni (della cui astratta
utilità peraltro egli conviene) sì che egli, nel riscontrare il difetto delle
maggioranze statutarie all'uopo previste,"... non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla
legge per l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni assunte
dall'assemblea straordinaria dei soci della società Alfa s.p.a. " in
data 29 settembre 2004”.
A fronte di tali rilievi la società ricorrente, con ampia
motivazione, insiste per l'omologazione della delibera e per la conseguente
iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Ciò premesso in fatto, il Tribunale, sciogliendo la riserva, osserva
quanto segue:
il ricorso fondato.
È ben vero, come osserva il notaio, che nella fattispecie in esame
non ricorrono le ipotesi di legge di cui all'articolo 223 bis disp. att.
C.c., che legittimano le modificazioni statutarie con le maggioranze ivi
contemplate. E’ parimenti vero, poi, che la delibera in questione avrebbe
dovuto essere adottata con le superiori maggioranze statutarie.
Sennonché, come bene rileva la difesa dell’istante, il vizio
evidenziato dal notaio a fondamento del rifiuto sfugge al controllo di
legittimità formale proprio dell’omologazione.
Non è questa la sede per ripercorrere l’annosa (e tutt’ora non
composta) questione dei limiti allo screening
degli atti societari, sia esso quello del notaio chiamato a “formare” l’atto
costitutivo di una società di capitali (ovvero, in via gradata, a
verbalizzare il documento impetrante la deliberazione di modificazione
statutaria) ovvero del tribunale in sede di omologa eventuale ex art. 2436
c.c.
Per quanto qui interessa, anche laddove si volesse seguire la tesi
che equipara – quanto a rilevanza istituzionale - l'attuale intervento
notarile all’abrogata omologazione giudiziale (per l'effetto di riconoscere
al notaio i medesimi poteri di sindacato degli atti societari già assegnati
al tribunale in sede di volontaria giurisdizione, prima della riforma della
legge n. 340/2000), si avrebbe in ogni caso riguardo ad un controllo di mera
legittimità al quale deve restare naturalmente estranea ogni valutazione di
merito, riservata alla sede giurisdizionale contenziosa.
Vi è ampia convergenza in dottrina – ancorché con diversità di
accenti – nel riconoscere al controllo omologatorio la preminente funzione di
verifica della congruità dell’atto collettivo con il "tipo legale"
corrispondente, al fine di porre lo schema legale al riparo da snaturamenti
volontaristici (e sempre che, oramai, dopo la riforma introdotta con il
d.lgs. n.6/2003, sia possibile intravedere un tipo legale “rigido”, del che
ragionevolmente si dubita da più parti).
In tal senso va inteso il disposto dell'articolo 2436 cod. civ. lì
dove prescrive - ai fini della richiesta di iscrizione nel Registro delle
imprese - la sola verifica "delle
condizioni richieste dalla legge" e non già – è il
caso di sottolinearlo ai fini che ci occupano – di quelle fissate nello “statuto” (diversamente da quanto
prevede, ad es. l’art. 2377 c.c. per l’annullabilità).
Già questo primo rilievo dimostra come sia inammissibile - in sede
di omologa - il sindacato della delibera per contrasto con lo strumento
regolamentare della vita sociale, ovviamente laddove quest’ultimo non sia
pleonasticamente riproduttivo della disciplina legale cogente. E, invero, è
del tutto evidente, per un verso, che il contenuto della delibera
modificativa sarà sempre, per definizione, “difforme” dallo statuto e, per
l’altro, che di “conflitto” si potrà logicamente parlare – come si è
acutamente osservato – solo in relazione alla eventuale violazione dell’iter
deliberativo fissato dallo statuto (ossia del procedimento decisionale), per
reagire al quale soccorrerà, tuttavia, il solo rimedio impugnatorio dell’art.
2377 c.c.
Ad uguale
conclusione conducono, secondo ampia analisi dottrinaria, anche gli articoli
47 e 28 della Legge Notarile che, ancora una volta, chiamano il notaio ad
indagare sulla volontà empirica delle parti al solo scopo di tradurre – se ed
in quanto possibile – quella manifestazione di autonomia privata nel
corrispondente schema legale, con un processo di adeguamento tecnico del
linguaggio negoziale a quello ordinamentale (nel che si riassume
plasticamente il concetto di omologazione:
omos/logos).
L’indagine
notarile prescinderà, poi, da ogni accertamento sui motivi dei contraenti
così come sugli eventuali vizi dell’atto costitutivo o della deliberazione
sociale, purchè alla loro formalizzazione/verbalizzazione non ostino espressi
divieti derivanti da norme imperative e/o di ordine pubblico tali da condurre
alla nullità assoluta dell’atto collettivo (sul punto cfr., da ultimo, Cass.
1 febbraio 2001 n. 1394, secondo cui: l’articolo
28 della Legge Notarile n. 89/1913, vietando al Notaio di ricevere atti
“espressamente proibiti” dalla legge, intende riferirsi a tutti gli atti
affetti da vizi che diano luogo a nullità assoluta, senza che rilevi sul
punto la distinzione tra norme proibitive e precettive e la differenza tra
nullità espressa e non espressa o tra nullità formale e sostanziale).
Ed ancora, nel medesimo senso depone il quinto comma dell'articolo
32 della legge n.340/ 2000 che, nel fissare in capo al notaio le sanzioni
della pena amministrativa e della sospensione con riferimento rispettivamente
alle carenze documentali e di formalizzazione dell’atto, richiede
espressamente che "risultino
manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge",
dal che si evince, con lettura tesa a ricostruire dalla sanzione il precetto,
il dovere del notaio di non dar corso all’attività che gli è propria in
presenza di una radicale inesistenza delle condizioni legittimanti l’atto.
Si è, così, opportunamente precisato, in negativo:
·
che il controllo omologativo sull'atto
costitutivo o sullo statuto non investe il profilo della validità dell'atto
· non concerne l'accertamento di eventuali vizi
comportanti le "nullità" emendabili di cui all’art. 2379 c.c.
(ovvero l’"annullabilità" dell’art.2377 c.c.)
· non si incentra sulla valutazione dell'attività
di soggetti che lo hanno posto in essere, non ha come oggetto un
comportamento negoziale
e, in positivo:
che esso trova il suo fondamento “…nell'esigenza
di verificare la (globale) legalità di un determinato schema societario (la
società omologanda), misurato sul modello tipologico astrattamente
predisposto dal legislatore".
Il procedimento di controllo della legalità formale dell’atto
collettivo, sia esso quello del notaio o quello eventuale del tribunale, dà
quindi luogo ad una mera verifica della sussistenza delle condizioni minime
per l'identificazione del "tipo legale", finalizzata ad evitare che
l'autonomia privata possa snaturarne le linee essenziali concettualmente
destinate alla tutela dell’interesse dell’impresa, dei soci di minoranza o
dei terzi.
Tali condizioni, è bene precisarlo, non coincidono di per sé con
l'assenza di cause di nullità e/o annullabilità dell'atto medesimo per due
ordini di ragioni:
·
perché la verifica del tipo legale si pone come
un ex ante rispetto
all’accertamento dei vizi ridetti, dei quali è obiettivamente possibile
discettare (in sede contenziosa) solo in relazione ad un atto che, seppur
viziato, possegga le caratteristiche minime dello schema legale tipizzato;
·
perché i vizi di nullità/annullabilità non
mettono in discussione il tipo legale,
lo schema tipico dell’atto collegiale, come è fatto inequivocamente chiaro
dalla disciplina degli artt. 2377 e 2379 c.c. che assicura pur sempre
tendenziale stabilità all’atto viziato (con l’eccezione - tanto residuale
quanto estrema - della nullità assoluta della deliberazione che modifichi
l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, alla quale
vanno aggiunte le ipotesi, in parte simmetriche, di nullità dell’atto
costitutivo ex art.2332) attraverso pesanti limitazioni al diritto
(potestativo) di farle valere in forza di precise restrizioni incidenti: a)
sulla legittimazione attiva per la proposizione della relativa azione
costitutiva; b) sul termine per proporla; c) sulla portata dell’intervento
sanzionatorio del giudice (ovvero sostituivo-correttivo dell’assemblea ex
art. 2377, penultimo comma, c.c.), mediante la previsione dell’espressa
salvezza dei diritti del terzo di buona fede per gli atti compiuti in
esecuzione della deliberazione rispettivamente annullata o modificata.
L’effetto ordinamentale è evidente: una volta decorso il termine di 90 gg.
(per i casi “aperti” di annullabilità) ovvero triennale (per il numerus clausus delle nullità) anche le
parti viziate della delibera conserveranno definitiva validità ed
operatività, a dimostrazione di come esse siano ritenute meritevoli di tutela
dall'ordinamento.
L'inquadramento che precede consente di affrontare il punto di
diritto evidenziato dal notaio con il rifiuto di richiedere l'iscrizione
della delibera in esame.
Nessuna delle clausole modificative evidenziate dal notaio dà luogo
ad una ipotesi di “nullità assoluta” o comunque di radicale inesistenza delle
condizioni volute dalla legge per dar luogo al tipo legale richiesto dalle
parti.
A ben vedere dette clausole ( ampliamento dell’oggetto sociale;
riduzione della durata della società; introduzione di un regolamento per i
lavori dell'assemblea; mera facoltatività della comunicazione
"personale" ai soci dell'avviso di convocazione d’assemblea;
spostamento della data di chiusura dell'esercizio sociale) si rivelano, sotto
il profilo contenutistico, del tutto lecite quando non coerenti con
l'obiettivo di assicurare maggiore certezza nella “governance” della società, seconda la ratio ispiratrice della riforma
societaria.
Esclusa dunque l’illiceità, la loro illegittimità deriva piuttosto,
come bene ha osservato il notaio, dal mancato rispetto delle norme
procedimentali fissate dallo statuto per la loro adozione e,
specificatamente, di quella che prevede un superiore quorum deliberativo.
Emerge, pertanto, con assoluta evidenza che si ha riguardo a
violazioni di norme statutarie per le quali l'articolo 2377 codice civile
prevede espressamente la sola sanzione della annullabilità ad impulso di
parte, esclusa ogni rilevabilità ex officio.
Si osserva, allora, che l'omologa non è rimedio impugnatorio sì che
essa non può mai invadere la sfera soggettiva del socio dissenziente al quale
solo, alla luce della norma teste richiamata, compete l’esclusivo diritto
potestativo di far valere – ove lo ritenga - il vizio, in guisa tale da
provocare l’intervento repressivo del giudice (in sede contenziosa).
Per converso, il socio dissenziente, con valutazione insindacabile
fondata sul discrezionale apprezzamento, ben potrebbe ritenere di non reagire
all’atto illegittimo, favorendone la definitiva stabilizzazione.
In tal senso si è ripetutamente pronunciata la giurisprudenza (così,
ad es., Trib. Messina 13 ottobre 1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n.
474, e Dir. fallim., 1994, II, 1001, con nota di CINTIOLI; Trib. Melfi 7
maggio 1992, Foro it., Rep. 1993, voce Banca, credito e risparmio, n. 107, e
Impresa, 1993, 37, con nota di MANZONE; Trib. Piacenza 25 maggio 1992, Foro
it., Rep. 1992, voce Società, n. 478, e Società, 1992, 1115; App. Milano 9
maggio 1991, Foro it., 1992, I, 1015; v. anche Trib. Milano 20.11.2003 , in
Giur. It. 2004 , 1459 e App. Torino 24.8.2000, in Foro it., 2001, I, 696, secondo
cui “ … non ogni vizio comportante
invalidità della deliberazione risulta sindacabile da parte del giudice
dell’omologazione nell’ambito dell’esercizio del suo potere di controllo
della legalità formale e sostanziale dell’atto” posto che “…i vizi comportanti mera annullabilità della
deliberazione (ex art. 2377 c.c.) non sarebbero rilevabili in sede di
controllo omologatorio …omissis…alla luce della natura non pienamente
giurisdizionale dei poteri esercitati in tale contesto, inidoneo pertanto
all’esame di vizi devoluti alla specifica sede contenziosa disciplinata dagli
art. 2377 e 2378 c.c.” e che “…anche
volendo ammettere l’estensione del controllo omologatorio a quei vizi
comportanti invalidità dell’atto, suscettibili di essere fatti valere nel
giudizio di impugnazione nei termini e secondo le modalità dell’art. 2377
c.c. (e non solo quindi alle più gravi ipotesi di nullità assoluta ex art.
2379 c.c. per illiceità o impossibilità dell’oggetto della deliberazione), il
sindacato del giudice dell’omologazione non può giungere sino al controllo
del rispetto di prescrizioni poste a tutela di interessi riconosciuti
dall’ordinamento esclusivamente in capo a specifici soggetti”
sicchè “…in sede di omologazione il
giudice non (può ndr.) che limitarsi a verificare la conformità dell’atto
alla legge in funzione dell’interesse pubblico al regolare svolgimento della
vita societaria, all’ordinato espletamento dei compiti assegnati agli organi
sociali e al rispetto dello schema voluto dalla legge per l’esercizio
dell’attività del tipo societario considerato, senza poter rilevare la
configurabilità di vizi che non comportino lesione di tali superiori
interessi, ma che colpiscano eventualmente la sfera di interessi specifica di
singoli soggetti”).
Va dunque ritenuta la sussistenza delle condizioni previste dalla
legge per la chiesta omologazione e va quindi accolto il ricorso come in
dispositivo.
P.Q.M.
visto l’art. 2436 c.c., ordina l’iscrizione nel Registro delle
Imprese della delibera dell’assemblea straordinaria della s.p.a. Alfa del
29.9.2004, di cui al verbale rep. n. 86722, racc. n. 27704 del notaio *** di
Verona.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 31.12.2004
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