IL CASO.it

Sezione I - Giurisprudenza

documento 1670/2009

 

 

data pubblicazione 24/04/2009

 

 

Massimario, art. 366bis c.p.c.

 

Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili 09 marzo 2009, n. 5624 – Pres. Vittoria – Rel. Felicetti.

 

Quesito di diritto – Proposizione cumulativa di plurimi motivi – Modalità di formulazione.

 

Espropriazione per pubblica utilità – Accordo amichevole – Sopravvenuta revoca della dichiarazione di p.u. – Conseguenze.

 

Indebito oggettivo – Estensione analogica alla ipotesi dell’insussistenza della “causa debendi” successivamente al pagamento – Ammissibilità.

 
In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la "ratio" dell'art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o nei quesiti prospettati, poiché solo per esse può rilevarsi l'adempimento della prescrizione del citato art. 366 bis, dovendo la decisione della Corte di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce l'illustrazione. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

In tema di espropriazione per pubblica utilità, qualora, percepita a seguito di "accordo amichevole" da parte del proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa di possesso, in virtù di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità (costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto provvedimento terminativo della procedura espropriativi, con la conseguente applicabilità reciproca tra le parti della disciplina sulla “mora credendi”, che si estende anche all'obbligo di restituzione di un immobile. (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al pagamento, la "causa debendi" (principio affermato in fattispecie relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole da parte di ente espropriante successivamente alla sopravvenuta revoca della dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto espropriando). (fonte CED – Corte di Cassazione)

 

 

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