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Massimario, art.
366bis c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili 09 marzo
2009, n. 5624 – Pres. Vittoria – Rel.
Felicetti.
Quesito di diritto – Proposizione cumulativa di plurimi motivi –
Modalità di formulazione.
Espropriazione per pubblica utilità – Accordo amichevole – Sopravvenuta
revoca della dichiarazione di p.u. – Conseguenze.
Indebito oggettivo – Estensione analogica alla ipotesi
dell’insussistenza della “causa debendi” successivamente al pagamento –
Ammissibilità.
In caso di proposizione di motivi di ricorso per cassazione formalmente
unici, ma in effetti articolati in profili autonomi e differenziati di
violazioni di legge diverse, sostanziandosi tale prospettazione nella
proposizione cumulativa di più motivi, affinché non risulti elusa la
"ratio" dell'art. 366 bis cod. proc. civ., deve ritenersi che tali
motivi cumulativi debbano concludersi con la formulazione di tanti quesiti
per quanto sono i profili fra loro autonomi e differenziati in realtà
avanzati, con la conseguenza che, ove il quesito o i quesiti formulati
rispecchino solo parzialmente le censure proposte, devono qualificarsi come
ammissibili solo quelle che abbiano trovato idoneo riscontro nel quesito o
nei quesiti prospettati, poiché solo per esse può rilevarsi l'adempimento
della prescrizione del citato art. 366 bis, dovendo la decisione della Corte
di cassazione essere limitata all'oggetto del quesito o dei quesiti
idoneamente formulati, rispetto ai quali il motivo costituisce
l'illustrazione. (fonte CED – Corte di Cassazione)
In tema di espropriazione per pubblica utilità,
qualora, percepita a seguito di "accordo amichevole" da parte del
proprietario espropriando la somma convenuta a titolo di indennità di
espropriazione in relazione ad un procedimento in corso, ed avvenuta la presa
di possesso, in virtù di occupazione d'urgenza da parte dell'espropriante del
bene, sia sopravvenuta la revoca della dichiarazione di pubblica utilità
(costituente il presupposto del procedimento ablativo), tutti i successivi
atti che vi si ricollegano diventano inefficaci in forza del suddetto
provvedimento terminativo della procedura espropriativi, con la conseguente
applicabilità reciproca tra le parti della disciplina sulla “mora credendi”,
che si estende anche all'obbligo di restituzione di un immobile. (fonte CED –
Corte di Cassazione)
L'art. 2033 cod. civ., pur essendo formulato con riferimento
all'ipotesi del pagamento "ab origine" indebito, è applicabile per
analogia anche alle ipotesi di indebito oggettivo sopravvenuto per essere
venuta meno, in dipendenza di qualsiasi ragione, in un momento successivo al
pagamento, la "causa debendi" (principio affermato in fattispecie
relativa alla ripetizione di somma conseguente ad accordo amichevole da parte
di ente espropriante successivamente alla sopravvenuta revoca della
dichiarazione di pubblica utilità comportante l'inefficacia dell'accordo
medesimo, con relativo computo degli interessi compensativi dal momento della
domanda giudiziale, essendo rimasta esclusa la malafede del soggetto
espropriando). (fonte CED – Corte di Cassazione)
Il testo
integrale
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