|
Tribunale di Biella – Presidente Dr. Grimaldi, relatore Dr. Reggiani – 4 giugno 2004.
Nuovo diritto societario –
Società per azioni – Controllo giudiziario sulle società – Verificarsi di una
causa di scioglimento – Ricorso individuale del sindaco al tribunale – Ammissibilità.
Nuovo diritto societario –
Società per azioni – Controllo giudiziario sulle società – Verificarsi di una
causa di scioglimento – Ricorso individuale del sindaco al tribunale –
Cessazione dalla carica – Interesse ad agire – Insussistenza.
(169-m1)
Nell’ipotesi in cui gli
amministratori omettano di accertare senza indugio il verificarsi di una
delle cause di scioglimento della società e di procedere agli adempimenti
previsti dall’art. 2484 c.c., è consentito a ciascun amministratore ed a ciascun
sindaco di promuovere l’intervento giudiziale , in modo che in caso di
inerzia del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nel
procedere alle iniziative previste dall’art. 2484 n. 4 c.c. venga ugualmente
accertato l’avvenuto scioglimento della società.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(169-m2)
L’interesse ad agire con il
ricorso al tribunale ex art. 2485, 2° co.per far accertare una causa di
scioglimento della società a fronte dell’inerzia del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale deve sussistere non solo al momento
della proposizione del ricorso ma anche durante il corso di tutto il
procedimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(169-t)
omissis
Il Tribunale
E’ da ritenersi applicabile alla presente
fattispecie l'invocato disposto dell'art. 2485, comma 2, c.c., introdotto con
l'art. 4 D.Lgs. n. 6/2003, in vigore dal 1 gennaio 2004 (art. 10 D.Lgs. cit.)
e sottratto alla disciplina transitoria di cui all'art. 223 bis disp. att.
c.c., in quanto contenente disposizioni indipendenti dall'adeguamento o meno
dell'atto costitutivo o dello statuto alla riforma.
E infondata l'eccezione di difetto di
legittimazione attiva del ricorrente, sollevata dai resistenti, in ragione
della ritenuta 'legittimazione del solo collegio sindacale e non di ciascun
sindaco a proporre il presente ricorso.
L'art. 2485, comma 2, c.c. prevede che «Quando
gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma», - e
cioè quando gli amministratori omettono di accertare senza indugio il
verificarsi di una delle cause di scioglimento della società e di procedere
agli adempimenti previsti dall'art. 2484, comma 3, c.c. - «il tribunale su
istanza dei singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il
verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto
a norma del terzo comma dell'art. 2484».
Si vede bene che la stessa lettera della legge
non indica espressamente, quale soggetto legittimato a proporre l'istanza, il
collegio sindacale.
E non può ritenersi, come invece affermato
dai resistenti, che il legislatore, nel prevedere che il menzionato accertamento
possa avvenire su istanza «dei singoli soci o amministratori ovvero dei
sindaci», abbia voluto distinguere la posizione dei soci e degli
amministratori da quella dei sindaci, prevedendo soltanto per le prime due
categorie di legittimati l'iniziativa individuale.
La lettera della norma è equivoca e infatti può
essere utilizzata per sostenere anche la tesi contraria a quella prospettata
dai resistenti, considerandola dettata da semplici ragioni di stile
(correlazione o ... ovvero) e così tale da accomunare soci, amministratori e
sindaci in una identica legittimazione individuale.
D'altronde proprio dalla lettera della legge si
evince che il legislatore ha voluto indicare come legittimati al ricorso i
sindaci e non il collegio sindacale, mentre in altri casi, quando ha voluto
attribuire poteri di iniziativa processuale al collegio sindacale (e non ai
sindaci individualmente), ha espressamente e inequivocamente utilizzato la
dicitura «collegio sindacale» e non la dicitura «sindaci».
Si legga ad esempio: - il disposto dell'art. 2377
c.c. che prevede la legittimazione del collegio sindacale ad impugnare le
deliberazioni assembleari; - il disposto dell'art. 2391 c.c. che prevede la
legittimazione del collegio sindacale ad impugnare le deliberazioni delle
adunanze del consiglio di amministrazione assunte con la partecipazione
dell'amministratore in conflitto d'interessi; - il disposto dell'art. 2409,
ult. comma, c.c. che conferisce al collegio sindacale il potere di richiedere
il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.
Sempre seguendo il criterio letterale-sistematico
appena prospettato, occorre tenere presente che nell'art. 223 septies
disp. att. c.c., anch'esso introdotto dalla riforma, è stabilito che
«se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno
riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto
compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio
di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e
ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato
per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il
sistema monistico. Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci
presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio
di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro
componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi». In questo
caso risulta evidente la consapevole e chiara distinzione, che il legislatore
ha voluto compiere, quando ha utilizzato la dicitura «collegio sindacale» e
quando ha usato la dicitura «sindaci», riferendosi inequivocabilmente
nell'ultimo caso ai componenti del collegio sindacale individualmente.
Non può neppure ritenersi che la legittimazione a
proporre il ricorso debba essere intesa come riferita al «collegio
sindacale» - e non ai singoli sindaci - in considerazione del fatto che il
normale funzionamento dell'organo di controllo è collegiale e che al
collegio è demandato il generale compito di vigilanza sulla gestione (art.
2403 c.c.).
Com'è noto, proprio nell'esercizio della funzione
di controllo il legislatore della riforma ha conferito specifici poteri in
capo a ciascun sindaco per il compimento di determinati atti di controllo e
d'ispezione (v. art. 2403 bis, comma 2, c.c.), sicché non può escludersi che
anche in questo caso abbia voluto attribuire un analogo potere di iniziativa
individuale.
D'altronde in casi come quello in questa sede
prospettato - allegata riduzione del capitale oltre il minimo legale per
perdite - la legge prevede già il potere-dovere per il collegio sindacale di
convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il
contemporaneo aumento ad una cifra non inferiore al minimo di legge (o la
trasformazione della società), quando ciò non sia fatto dagli amministratori
(artt. 2447 e 2482 ter c.c.; in generale v. art. 2406,
comma 1, c.c.).
Non ha senso quindi fornire un'interpretazione
dell'ambito operativo dell'istituto in esame, che si sovrappone ad altri
poteri e rimedi già previsti e disciplinati dall'ordinamento. Al contrario,
esso deve essere inteso come inserito in un contesto applicativo diverso e
ulteriore, ove né l'organo gestorio (consiglio di amministrazione) né quello
di controllo (collegio sindacale) riescano a (o vogliano) funzionare per
attivare le procedure sopra indicate.
Deve pertanto ritenersi consentito a ciascun
amministratore e a ciascun sindaco di promuovere siffatto intervento
giudiziale, in modo tale che in caso di inerzia del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale nel procedere alle iniziative
previste all'art. 2484 n. 4 c.c. venga ugualmente accertato l'avvenuto
scioglimento della società (analogamente a quanto previsto all'art. 2482 bis,
commi 4 e 5, c.c. in caso di mancata convocazione dell'assemblea per
l'approvazione del bilancio e la riduzione del capitale sociale a seguito dei
provvedimenti adottati in conseguenza della riduzione del capitale sociale
oltre un terzo sempre per perdite).
Ritiene pertanto questo collegio di aderire a
quell'orientamento interpretativo secondo il quale l'art. 2485, comma 2, c.c.
sanziona la violazione da parte degli amministratori dell'obbligo di
dichiarare l'avvenuta verificazione di una causa di scioglimento della
società, così dirimendo i conflitti interni agli organi sociali (soci in seno
all'assemblea, amministratori in seno al consiglio di amministrazione e
sindaci in seno al collegio sindacale), mediante l'attribuzione ad ogni
socio, amministratore o sindaco del potere di chiederne l'accertamento.
E mentre il potere di iniziativa dei soci è posto
a tutela di un diritto, o meglio di un potere, insito nello status di socio,
il potere di iniziativa degli amministratori e dei sindaci costituisce un
dovere correlato alla funzione istituzionale da loro rivestita e alla
responsabilità personale conseguente in caso di omesso o ritardato
accertamento (per i sindaci in virtù del combinato disposto degli arti. 2407,
comma 2, e 2485, comma 1, c.c.).
Deve invece ritenersi fondata l'eccezione
pregiudiziale denominata dai resistenti come di sopravvenuto difetto di
legittimazione e invece meglio qualificata come eccezione di sopravvenuto
difetto d'interesse all'accertamento richiesto.
Com'è noto l'interesse ad agire, oltre a
sussistere al momento della proposizione della domanda, deve
permanere per tutto il processo sino alla statuizione finale (Cass. 8 giugno
1988, n. 3881).
E incontestato che in data 24
marzo 2004, il giorno successivo al deposito del ricorso, l'assemblea degli
azionisti ha nominato un nuovo collegio sindacale, non rinnovando
la nomina a sindaco del ricorrente. II ricorrente ha quindi perso ogni legame
con la società e conseguentemente ogni interesse alle sorti della
stessa.
Il ricorrente ha tuttavia allegato la permanenza
dell'interesse all'accertamento dell'intervenuto scioglimento
della società in considerazione dell'eventuale responsabilità su di lui
gravante ex artt. 2407, comma 2, e 2485, comma 1, c.c. per il
periodo in cui è stato presidente del collegio sindacale.
Il rilievo è tuttavia infondato. E infatti
incontestato che in data 14 marzo 2004, a seguito dell'approvazione del
bilancio 2003, l'assemblea straordinaria degli azionisti ha provveduto a
ripianare le perdite e a deliberare la riduzione del capitale sociale con il
successivo aumento del medesimo mediante sottoscrizione delle relative azioni
da parte di alcuni soci.
Com'è noto la perdita del capitale
costituisce una causa di scioglimento che opera di diritto, ma è fatta salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2447 e art. 2482 ter c.c.
(v. art. 2484, comma 1, n. 4, c.c.). E l'adozione di tali provvedimenti
costituisce condizione risolutiva dello scioglimento della società, la quale
fa venir meno con effetto ex tunc lo scioglimento verificatosi
(Cass. 29 ottobre 1994, n. 8928).
Sulla base dell'incontestato andamento dei fatti,
deve pertanto ritenersi che il ricorrente non ha più interesse
all'accertamento richiesto a seguito della mancata conferma quale sindaco e
dell'adozione della deliberazione ex art.
2484, comma 1, n. 4, c.c.
omissis
|