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Tribunale di Brescia
– Presidente Dr. Cumin, Relatore Dr. Sabbadini – 18 ottobre 2004.
Nuovo
processo societario – Questione di costituzionalità – Rilenza.
(170-m)
Non è manifestamente infondata
la questione di costituzionalità della parte del d. lgs. n. 5/2003 relativa
al procedimento di primo grado davanti al tribunale di cui agli artt. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (attesa la connessione fra
tutti gli articoli interessati), con riferimento non solo all'art. 76 ma
anche agli artt. 98 e 111, primo e secondo comma, Cost..
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(170-t)
omissis
Il Tribunale
Trattandosi di causa fra i soci di società in
nome collettivo avente ad oggetto l'impugnativa dei bilanci e la revoca e
l'esclusione dalla società degli amministratori, essa rientra all'evidenza fra
quelle previste dalla lett. a) art. 1 D.Lgs. n. 5/2003, per cui assume
rilievo nel caso specifico l'applicazione delle norme processuali stabilite
dal citato decreto al titolo II, capo I, relativamente agli artt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, disciplinanti appunto il
giudizio di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione
collegiale nelle materie di cui all'art. 1 del decreto citato.
Orbene, al fine di valutare la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalità dell'articolato sopra
citato, trattandosi di normativa delegata, va esaminato l'art. 12 della legge
delega al governo per la riforma del diritto societario (L. 3 ottobre 2001, a
366) che in materia processuale per quanto riguarda in particolare il
processo di cognizione di primo grado (che questo Tribunale è chiamato ad
applicare al caso di specie), delegava il governo, testualmente, ad «emanare
norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei
procedimenti» prevedendo che per il perseguimento di dette finalità il
governo era delegato a dettare regole processuali che in particolare potevano
prevedere la «concentrazione del procedimento e la riduzione dei termini
processuali», nient'altro.
Né aggiunge altro la relazione ministeriale al
disegno di legge delega che si limita ad indicare l'obiettivo della
«concentrazione».
In particolare, non veniva più prevista l'istituzione
di sezioni specializzate (che sarebbero state chiamate ad applicare il rito
speciale) per le cause societarie come originariamente indicato nel c.d.
«schema Mirone».
Ora, l'art. 76 Cost. vuole che l'esercizio della
funzione legislativa non possa essere delegato al Governo se non con
determinazione dei principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.
La migliore dottrina e la stessa giurisprudenza della Corte
costituzionale hanno da sempre interpretato la norma nel senso che essa
intende vietare non solo il trasferimento di pieni poteri dalle camere al
governo ma qualunque legge delegante che non operi una previa determinazione
della portata e del tipo della disciplina delegata, così che l'attività del
Governo risulti sostanzialmente vincolata a realizzare con un circoscritto
margine di scelte operative una serie di risultati già precostituiti da parte
delle Camere, assolvendo in sostanza le norme delegate una funzione attuativa
delle norme deleganti.
Ne deriva, quindi, che il legislatore ordinario
deve stabilire principi e criteri così specificati da far prevedere l'esito finale
della delega, per quanto il suo oggetto possa essere esteso e complesso, pena
l'incostituzionalità della legge delega per genericità ed indeterminatezza.
Come insegna infatti anche la giurisprudenza
della Corte cost. occorre individuare la ratio della delega (cfr. sentenza n.
163/2000) ed i principi e criteri direttivi vanno letti «tenendo conto del
complessivo contesto di norme in cui si collocano e individuando le ragioni e
le finalità poste a fondamento della legge di delegazione» (cfr. sentenze n.
425/2000 e n. 96/2001).
Nel caso di specie ritiene questo Tribunale che
la sintetica norma contenuta nella legge delega, per evitare il sospetto di
incostituzionalità per indeterminatezza e genericità, non possa non essere
letta e interpretata facendo riferimento alla disciplina del vigente
processo di cognizione davanti al tribunale, come contenuta nel libro II
titolo I del codice di procedura civile, il rito cioè che sino al 31 dicembre
2003 è stato applicato anche alle controversie societarie e che il legislatore
delegante aveva davanti al momento della concessione della delega.
Questa ricostruzione sistematica della volontà
del legislatore delegante non solo appare rispettosa del dettato
costituzionale ma permette anche una agevole e semplice lettura della norma
stessa.
La disciplina del processo di cognizione davanti
al tribunale contenuta nel codice di procedura civile prevede infatti che il
processo si svolga attraverso la successione di più udienze fisse ed
obbligatorie, in particolare quella di prima comparizione (art. 180 c.p.c.),
quindi la prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), cui segue una prima
udienza per la discussione e l'ammissione delle prove (art. 184 c.p.c.) ed
eventualmente una seconda udienza, su richiesta delle parti, sempre per la
discussione e l'ammissione delle prove (art. 184, primo comma, seconda parte,
c.p.c.) e quindi, all'esito, un'ulteriore udienza di precisazione delle
conclusioni (art. 189 c.p.c.).
Il legislatore delegante indicando il principio
di «concentrazione del procedimento» faceva evidentemente riferimento proprio
a questa scansione prevista nel processo ordinario.
Ugualmente il processo ordinario vigente prevede
che tra il giorno della notificazione della citazione e quello dell'udienza
di comparizione debbano intercorrere termini liberi non minori di sessanta
giorni, fissa il termine meramente ordinatorio di quindici giorni per la
successione fra le varie udienze (art. 81 disp. att. c.p.c.), stabilisce ai
sensi dell'art. 183 c.p.c., comma 5, un termine massimo di trenta giorni per
il deposito di memorie e di altri trenta per le repliche, non prestabilisce
nessun termine per il deposito delle memorie istruttorie ex art.
184 c.p.c., primo comma, seconda parte, e prevede il termine di sessanta
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti per eventuali
repliche.
Anche in questo caso, evidentemente, il
legislatore delegante quando indicava il principio della «riduzione dei
termini processuali» faceva riferimento a quanto previsto nel processo ordinario
vigente.
Solo questa lettura dei principi fissati dal legislatore delegante,
altrimenti invero generici, appare, ad avviso del Tribunale, corretta da un
punto di vista costituzionale.
Ebbene, è allora evidente che l'articolato contenuto
negli artt. da 2 a 17 D.Lgs. n. 5/2003 con cui si è inteso dare attuazione
alla delega, contrasta con i principi fissati dal legislatore delegante per
«eccesso di delega».
Il nuovo rito societario previsto per il processo
di cognizione davanti al tribunale costituisce, infatti, come indicato dalla
stessa relazione della commissione ministeriale e rilevato da subito dalla
dottrina, un vero e proprio nuovo modello processuale, che si distacca
volutamente sia dal modello processuale del 1942, sia da quello del processo
del lavoro del 1973 ed infine anche da quello abbozzato nella riforma del
1990.
Ispirandosi forse a modelli ottocenteschi (il
procedimento formale previsto dal codice di procedura civile del 1865) ed
ancor più risalenti nel tempo, il nuovo rito di cognizione di primo grado
davanti al tribunale in materia societaria prevede tutta la prima fase del
processo senza l'intervento del giudice; nell'atto di citazione ai sensi
dell'art. 2 non è più indicata l'udienza avanti al giudice ed il termine che
l'attore fissa al convenuto per la comunicazione della comparsa di risposta è
stabilito solo nel minimo, così nella comparsa di risposta ai sensi dell'art.
4 il convenuto può a sua volta fissare all'attore per eventuale replica un
termine stabilito ancora una volta solo nel minimo, e con lo stesso
meccanismo l'art. 6 prevede la possibilità di una replica da parte
dell'attore e l'art. 7 la possibilità di una controreplica da parte del
convenuto e poi ancora ulteriori repliche e contro-repliche.
Solo con l'istanza di fissazione di udienza di
cui all'art. 8 interviene finalmente il giudice, in un momento però in cui
sia il thema decidendum che il thema
probandum si sono già definitivamente formati, totalmente al di
fuori, quindi, del controllo del giudice.
D'altra parte la stessa istanza di fissazione di
udienza, con gli effetti preclusivi rilevantissimi stabiliti dall'art. 10, è
uno strumento lasciato nella totale disponibilità delle parti o anche di una
sola di esse, che può utilizzarlo a suo piacimento, nel momento ritenuto più
opportuno.
Ancora poi va segnalato l'art. 13 in tema di
contumacia o costituzione tardiva del convenuto, che introduce l'innovativo
principio (di cui nella delega non vi è traccia), per cui nel caso in cui il
convenuto non notifichi la comparsa di risposta nel termine stabilito o anche
solo si costituisca tardivamente «i fatti affermati dall'attore si intendono
non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza
di questa».
Ora, come rilevato dalla dottrina ed anche da
organi di rilevata costituzionale, siamo di fronte alla creazione di una
«disciplina interamente nuova per il processo societario di cognizione
ordinaria, non prevista dalla legge delega» in quanto «si doveva solo
concentrare il procedimento e così ridurre i termini».
Viceversa, «l'operazione effettuata dal decreto
legislativo non è stata quella di prevedere un rito concentrato rispetto
all'attuale rito ordinario disciplinato dagli artt. 163 a 310 c.p.c., bensì
quella di introdurre nell'ordinamento un'anticipazione del rito ordinario
prefigurato dal testo redatto dalla commissione ministeriale per la riforma
del processo civile».
Ed ancora, «con lo schema di decreto legislativo
si è disciplinato per intero un nuovo rito a cognizione piena operante
secondo linee culturali che implicano l'assunzione di un modello
processuale in toto difforme da quello vigente, mentre il codice attuale
prevede un potere di collaborazione del giudice nella definizione del thema
probandum e del thema decidendum, il legislatore delegato a sottratto
qualunque intervento del giudice e rimesso alle parti la gestione dell'intera
fase preparatoria si tratta di una soluzione dell'eterno
problema dell'equilibrio tra privato e pubblico nel processo di cui si
discute da tempo di cui però non vi è traccia nella legge delega che non ha
inteso incidere sul modello processuale».
Tutto ciò poi contrasta sino ai limiti dell'irragionevolezza con il
fatto che il legislatore delegante ha rinunciato all'istituzione di sezioni
specializzate nella materia societaria, per cui secondo il sistema delineato
dalla riforma processuale in oggetto avremo giudici non specializzati che in
compenso applicheranno riti speciali a seconda delle varie materie sottoposte
alla loro cognizione, con quali ricadute sulla funzionalità e sul buon
andamento degli uffici giudiziari è facile immaginare.
In sintesi, quindi, dovendo fra le varie
interpretazioni possibili della legge preferire, secondo l'insegnamento della
stessa Corte costituzionale, quella che offre una lettura in linea con i
precetti costituzionali, appare pertanto doveroso, secondo questo Tribunale,
ritenere che la legge delega indicando i principi già sopra richiamati
intendesse riferirsi al processo di cognizione davanti al tribunale vigente,
come previsto nel libro II titolo I del codice di procedura civile,
autorizzando quindi il governo a prevedere semplicemente una concentrazione
delle udienze e la riduzione dei termini processuali ivi previsti.
Ritenere viceversa che possa essere rispettosa
del dettato costituzionale contenuto nell'art. 76 una legge delega che si
limiti ad indicare un obiettivo rimettendo al decreto delegato
l'individuazione della via idonea a raggiungerlo, come pure si è sostenuto,
pare piuttosto un'interpretazione assai pericolosa, potenzialmente
eversiva dell'ordinamento costituzionale (atteso che posto un obiettivo
verrebbe lasciata al governo l'individuazione della via più idonea per
raggiungerlo!), in contrasto con il consolidato orientamento in materia da
sempre espresso dalla migliore dottrina e dal giudice delle leggi e contraria
alla stessa prassi decennale seguita dal Parlamento e dai governi della
Repubblica (si pensi, per restare alla materia processuale, alla specificità
della legge delega n. 81/1987 per l'emanazione del nuovo codice di procedura
penale con i suoi 105 principi!).
Per tutti i motivi sopra indicati, pertanto,
ritiene questo Tribunale che non sia manifestamente infondata la questione di
costituzionalità della parte del citato decreto legislativo relativa al
procedimento di primo grado davanti al tribunale di cui agli artt. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (attesa la connessione fra
tutti gli articoli interessati), con riferimento non solo all'art. 76 ma
anche agli artt. 98 e 111, primo e secondo comma, Cost.
Ed invero:
-
con riferimento all'art. 3 Cost. sia perché
appare irragionevole introdurre per alcune materie un ulteriore rito speciale
ispirato ad un modello processuale completamente diverso da quelli vigenti e
che si aggiunge ad essi, senza contestualmente prevedere l'istituzione di
giudici specializzati, con evidenti ricadute negative sulla funzionalità del
sistema, sia perché il nuovo rito rimettendo totalmente alle parti la
predisposizione del thema decidendum e del thema probandum
impedisce l'intervento direzionale e correttivo del giudice che costituisce
lo i strumento per realizzare anche nel processo civile l'eguaglianza
sostanziale di tutti i cittadini davanti alla legge;
-
con riferimento all'art. 76 Cost. perché appare
palese nel decreto legislativo di attuazione della delega agli artt. da 2 a
17 la violazione per «eccesso di delega» dei principi e dei criteri direttivi
contenuti nella nonna delegante, interpretata secondo l'unica lettura
costituzionalmente corretta, cioè facendo riferimento al modello del processo
di cognizione davanti al tribunale previsto nel codice di procedura civile
vigente;
- con riferimento all'art. 98 Cost. perché posto
che non viene prevista alcuna sezione specializzata, appare in contrasto con
il principio del buon andamento (applicabile anche agli uffici giudiziari),
prevedere che lo stesso giudice sia chiamato ad applicare più riti, fondati
su modelli completamente diversi l'uno dall'altro, a seconda delle materie;
- con riferimento all'art. 111, primo e secondo
comma, Cost. perché detta norma obbliga il legislatore a predisporre un
«giusto processo» davanti a giudice terzo ed imparziale, garantendo la
ragionevole durata del giudizio, mentre il processo delineato nel decreto
legislativo agli artt. da 2 a 17 prevede che tutta la prima fase si svolga
senza che il giudice possa intervenire da subito onde garantire il «giusto
processo» evitando inutili lungaggini e il compimento di atti nulli o
viziati, lascia alle parti piena libertà di far scattare le preclusioni
connesse all'istanza di fissazione di udienza (riportando in auge una sorta
di «furbizia processuale» che tanti decenni di elaborazione dottrinale e
giurisprudenziale sembravano aver ormai espunto dal nostro sistema
processuale), non prevede alcun termine massimo per garantire sin dall'inizio
la ragionevole durata del processo, posto che quanto si legge nella relazione
della commissione ministeriale secondo cui «fino a quando una delle parti non
chiede la fissazione dell'udienza non può esserci ritardo imputabile
all'amministrazione» appare in palese contrasto con il più recente
orientamento in materia della Corte Europea dei diritti dell'uomo.
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