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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1709/2009

 

 

data pubblicazione 08/05/2009

 

 

 

Corte di Cassazione, Sez. I Civile 10 novembre 2008, n. 26898 – Pres. Losavio – Rel. Giuliani.

 

Responsabilità patrimoniale - Cause di prelazione - Pegno - Di beni mobili - Vendita della cosa - Forma - Creditore bancario - Oggetto della garanzia - Titoli del debito pubblico - Beni aventi un prezzo di mercato - Configurabilità - Preavviso e termine per la vendita - Derogabilità - Ammissibilità - Sussistenza - Vendita diretta dei beni - Configurabilità - Fondamento - Condizioni - Conseguenze in materia di revocatoria fallimentare.

 

In tema di pegno, la possibile derogabilità consensuale della disciplina dettata dall'art. 2797 cod. civ. è applicabile sia al termine minimo di preavviso (ridotto nella specie ad un giorno) sia all'intimazione a mezzo dell'ufficiale giudiziario (sostituita con un preavviso al debitore dato in forma scritta); se poi la cosa ha "un prezzo di mercato", nel significato desumibile per analogia dall'art. 1515 cod. civ. relativo all'esecuzione coattiva della vendita e dunque "un prezzo corrente stabilito per atto della pubblica autorità ovvero risultante da listini di borsa o mercuriali", la vendita stessa può avvenire a mezzo delle persone autorizzate, ai sensi dell'art. 83 disp. att. cod. civ. o anche tramite commissionario, ciò implicando una "vendita a trattative private" ad un prezzo non inferiore al minimo del listino, così potendosi argomentare in via analogica dall'art. 532 cod. proc. civ. (in applicazione di tali principi è stata cassata con rinvio la sentenza che erroneamente, trattandosi di cose oggetto del pegno costituite da titoli del debito pubblico rilasciati a garanzia, non aveva valutato se esse avessero un prezzo di mercato e così pure se la banca, nella sua qualità di intermediario finanziario e quindi abilitato alla negoziazione di valori mobiliari, rivestisse la qualità di persona autorizzata alla vendita ex art. 2797 cod. civ.).  (fonte CED – Cassazione Civile)

 

 

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