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TRIBUNALE
DI MILANO, ordinanza, 7 ottobre 2004, Simonetti Giudice Designato.
Processo
societario – Procedimento sommario di cognizione – Pluralità di domande
proposte dall’attore – Domanda riconvenzionale proposta dal
convenuto – Ammissibilità (D.lgs. 5/03, art. 19).
(171-m1)
Nel
procedimento sommario societario, è ammissibile la domanda riconvenzionale
proposta dal convenuto se si tratta di domanda connessa oggettivamente con la
domanda principale e con oggetto compatibile con il rito speciale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Processo
societario – Procedimento sommario di cognizione – Pluralità di domande
proposte dall’attore – Domanda riconvenzionale proposta dal convenuto –
Accoglimento parziale e ordinanza di condanna solo per alcune domande –
Conversione del rito solo per alcune domande – Ammissibilità.
(171-m2)
Nel
procedimento sommario societario in cui l’attore ha proposto una pluralità di
domande e il convenuto ha proposto una domanda riconvenzionale, il giudice
può accogliere parzialmente il ricorso e pronunciare l’ordinanza di condanna solo
per alcune delle domande cumulate e disporre per le restanti domande la
conversione del rito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(171-t)
R.G.N. 31892/2004
Il Giudice designato,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del giorno 22.9.2004;
rilevato che Gianfranco Carmignani con ricorso
depositato l’8.5.2004 ha esposto, in fatto, che la banca Unicredit Private
Banking spa, con cui ha in essere un contratto di deposito titoli n.
07558/000000473131/00000 e un contratto di conto corrente, in data
imprecisata gli ha inviato documentazione attestante l’esecuzione il
26.11.2003 di operazioni, asseritamente eseguite su suo ordine, di acquisto
di un certo numero di obbligazioni Prafin (Parmalat Finanziaria) e Fiat
addebitandogli sul conto corrente il costo complessivo degli acquisti corrispondente
ad € 180.044,19; che in realtà egli non avrebbe mai conferito alcun ordine
per l’acquisto di tali titoli; che la sua richiesta alla banca di procedere
allo storno della somma addebitata sul c/c è rimasta inevasa;
rilevato che la difesa dell’attore, sulla base di
tali fatti, ha dedotto l’inesistenza (per mancanza dell’ordine alla banca) o
la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni per inosservanza
della forma scritta prevista dall’art.23 TUF; che sulla base di ciò ha
proposto due domande di condanna chiedendone lo accoglimento con la forma
dell’emissione di ordinanza ex art. 19 d.lgs n. 5/2003 e precisamente: a) di
condannare la banca convenuta al pagamento di € 180.044,19, somma addebitata
sul conto corrente attoreo il 26.11.2003, oltre interessi legali
dall’1.12.2003; b) di condannare la banca a risarcire il maggior danno
conseguente alla mancata disponibilità della somma addebitata sul conto
corrente dall’1.12.2003 alla data del riaccredito nella misura che verrà
ritenuta di giustizia, tenuto conto di investimenti alternativi, il tutto
oltre alla rifusione delle spese di giustizia;
rilevato che nei termini si è costituita la banca convenuta la cui
difesa ha contestato i fatti allegati dall’attore in particolare ha dedotto
che Gianfranco Carmignani ha in essere con la banca un rapporto che trova
fonte nel contratto “di negoziazione, sottoscrizione di strumenti finanziari,
ricezione o trasmissione di ordini aventi ad oggetto gli stessi strumenti”
stipulato il 22.12.2000 con Cassa di Risparmio di Verona, Vincenza, Belluno e
Ancona Banca spa nel quale sarebbe subentrata Unicredit per effetto di
vicende societarie di fusione per incorporazione che hanno interessato la
Cassa; che nell’ambito di tale contratto “quadro” si sarebbero svolti tra le
parti i rapporti dedotti in giudizio e relativi all’ordine e alla sua
esecuzione di acquisto dei prodotti finanziari indicati in ricorso; che
l’attore, come di prassi con la banca, aveva dato il 26.11.2003 l’ordine
telefonico di acquisto impegnandosi a firmare la copia scritta del medesimo
nei giorni immediatamente successivi; che però nonostante solleciti da parte
della banca il cliente si era rifiutato di sottoscrivere gli ordini cartacei
affermando che “il suo legale gli aveva consigliato di non firmare nulla”;
rilevato che la banca convenuta sulla base di
tali fatti ha chiesto il rigetto delle domande dell’attore assumendo che la
norma di cui all’art. 23 TUF sulla forma scritta del contratto era stata
rispettata avendo il cliente sottoscritto il contratto 22.12.2003 prodotto in
copia e che la ricezione telefonica dell’ordine è modalità prevista dal
regolamento Consob n. 11522 nonché dal contratto in essere tra le parti;
rilevato che la convenuta ha proposto domanda
riconvenzionale di condanna dell’attore, in ipotesi di accoglimento delle
domande, alla restituzione dei titoli Parfin e Fiat F, dei frutti civili dei
medesimi, al risarcimento del danno da essa subito da quantificarsi
nell’ammontare della differenza tra il prezzo che ha pagato per procurarsi
sul mercato le obbligazioni Parfin e l’attuale valore di scambio;
rilevato che la convenuta ha prodotto
documentazione relativa alle operazioni di acquisto degli strumenti
finanziari contestate dall’attore e ha chiesto di ammettere la prova orale
per testimoni sulle circostanze di fatto dedotte nella comparsa di
costituzione;
rilevato, preliminarmente, che la domanda sub a)
proposta dall’attore rientra tra le controversie di cui all’art. 1 d.Lgs
5/2003, non è azione di responsabilità, ha ad oggetto il pagamento di una
somma di denaro e quindi è azione proponibile con il rito alternativo ex art.
19 D.lgs 5/2003; che è ammissibile anche la domanda connessa sub b);
ritenuta l’ammissibilità nel procedimento ex art.
19 della introduzione della domanda riconvenzionale, domanda che nel caso in
esame è connessa oggettivamente con la domanda dell’attore, oltre ad avere un
oggetto compatibile con il rito speciale ( richiesta di condanna al pagamento
di somma di denaro e consegna di cose mobili determinate);
rilevato che poiché l’attore deduce l’inesistenza
o la nullità per difetto di forma dell’ordine di acquisto delle obbligazioni
esistenti nel suo portafoglio e, quindi, sostiene che l’addebito del prezzo
sul suo c/c è senza causa, il fatto costitutivo della domanda è dimostrato
con la prova dell’addebito sul c/c spettando alla controparte l’onere di
allegare e dimostrare l’esistenza della causa dell’attribuzione patrimoniale;
che nel caso in esame l’addebito in conto corrente della somma di €
180.044,19 a titolo di acquisto delle obbligazioni Parfin e Fiat è provato
dai documenti prodotti dall’attore (doc.dall’1 al 5) e dalla convenuta
(doc.10) e non è contestato dalla banca la quale ne sostiene la legittimità
perché fondato su un contratto valido;
ritenuto che la difesa della convenuta, in
relazione alla domanda sub a) dell’attore è manifestamente infondata nel
senso che i fatti dedotti dalla banca (ovvero che il cliente ha dato l’ordine
su strumenti finanziari per telefono) non risultano provati dai documenti prodotti
e si ritiene non potranno essere dimostrati dalla prova per testimoni
richiesta dalla convenuta atteso che la difesa dell’attore ne ha eccepito,
fondatamente, l’inammissibilità ex art. 2725 c.c., mentre nessuna altra prova
( come la produzione della registrazione della telefonata) è stata indicata
dalla convenuta;
rilevato in particolare che anche se si potesse
ricondurre il contratto prodotto dalla convenuta (22.12.2000) alle parti in
causa e, quindi, collocare gli ordini di acquisto delle obbligazioni Parfin e
Fiat del 26.11.2003 nell’ambito di quel contratto quadro, regolarmente
stipulato per iscritto, comunque gli ordini su strumenti finanziari, per
disposizione del contratto medesimo art.3, dovevano esser dati in forma
scritta od oralmente per telefono ma registrati e quindi dovevano esser
assunti con una forma documentale, quantomeno ai fini probatori, tale per cui
la prova ex art. 2725 c.c. non può, in ipotesi di eccezione di parte, essere
data con testimoni né, ex art.2729 c.c., in via presuntiva;
rilevato inoltre che la banca non ha dedotto
prove sul rispetto della forma alternativa a quella scritta di raccolta degli
ordini oggetto di contestazione;
ritenuto pertanto che sussistono i presupposti
per concedere l’ordinanza ex art. 19 d.lgs 5/2003 quanto alla domanda sub a)
dell’attore;
rilevato che dall’accoglimento della domanda
dell’attore consegue, così come anche richiesto dalla convenuta con una delle
domande proposte, l’ordinanza di condanna alla restituzione dei titoli e dei
frutti civili maturati sui medesimi che la banca ha quantificato in €
4.722,42 somma che l’attore non ha contestato e che è dimostrata dai doc. 4 e
10 prodotti dalla banca;
ritenuto invece che la domanda sub b) e le altre
domande riconvenzionali non possono essere decise allo stato degli atti
considerando che non è provato il fatto costitutivo del diritto al
risarcimento del danno vantato dall’attore e dalla banca né il danno nella
misura in cui è richiesto dall’attore (parametrato ad investimenti
alternativi);
ritenuto pertanto che con riferimento a queste
due domande va disposta la conversione del rito ex art. 19 comma 3 d.lgs
5/2003;
rilevato che per le due domande accolte il
presente procedimento ex art. 19 d.lgs n. 5/2003 si conclude con l’emissione
dell’ordinanza di condanna e che va riconosciuta la soccombenza della banca
che è condannata alla rifusione in favore dell’attore delle spese
processuali,
P.Q.M.
Visto l’art.19 comma 2 bis d.lgs 5/2003
Condanna Unicredit Private Banking spa a pagare a
Gianfranco Carmignani la somma di € 180.044,19 oltre interessi al tasso
legale dalla data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza fino al saldo effettivo;
Condanna Gianfranco Carmignani a consegnare a
Unicredit Private Banking spa le obbligazioni Parfin con scadenza anno 2006 e
tasso di interesse annuo del 6,125% per un valore nominale complessivo di €
100.000,00 e le obbligazioni FIAT F con scadenza nell’anno 2011 e tasso di
interesse annuo del 6,75% per un valore nominale complessivo di € 80.000,00
acquistate a suo nome dalla banca il 26.11.2003;
Condanna l’attore a pagare alla banca la somma di
€ 4.722,42 oltre interessi legali dal 28.5.2004 al saldo.
Condanna la convenuta alla rifusione in favore
dell’attore delle spese processuali che si liquidano in € 606,00 per spese, €
1.014,00 per diritti ed € 2.450,00 per onorari oltre Cpa e Iva di legge.
Dispone la conversione del rito ex art. 19 comma
3 d.lgs 5/2003 in relazione alla domanda dell’attore di risarcimento danni e
alla domanda riconvenzionale risarcitoria della convenuta assegnando
all’attore il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente
ordinanza per replica ex art.6.
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