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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1719/2009

 

 

data pubblicazione 11/05/2009

 

 

Doveri informativi dell’intermediario, rimedi, onere della prova e nesso di causalità

Offerta fuori sede

 

Tribunale di Biella 17 luglio 2008 – Pres. Grimaldi – Rel. Eleonora Reggiani.

 

Intermediazione finanziaria – Offerta fuori sede – Collocamento di strumenti finanziari – Interpretazione – Estensione alla negoziazione fuori sede – Esclusione – Diritto di recesso – Esclusione.

 

Intermediazione finanziaria – Doveri dell’intermediario – Dovere di astensione – Nesso di casualità in re ipsa – Sussistenza.

 

Intermediazione finanziaria – Violazione dell’obbligo di astensione dell’intermediario – Risarcimento del danno – Concorso di colpa dell’investitore – Condizioni – Sussistenza.

 

Il termine “collocamento” di strumenti finanziari contenuto nell’art. 30, comma 6, reg. Consob n. 11522/1998, deve essere inteso in senso tecnico, riferibile esclusivamente all’offerta di strumenti finanziari a condizioni standardizzate, rivolta al pubblico in genere ovvero a talune categorie di investitori nell’ambito di una operazione comunque destinata a una moltitudine indistinta di soggetti. Alla semplice negoziazione fuori sede non potrà quindi applicarsi la disciplina dettata dal citato articolo e la conseguente nullità per l’omissione dell’avviso relativo al diritto di recesso. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

L’intermediario che non si astiene dal compiere un’operazione dalla quale avrebbe dovuto necessariamente astenersi - quale, ad esempio, un’operazione in conflitto di interessi senza comunicazione scritta dell’esistenza del conflitto -, ha sicuramente concorso alla causazione del danno costituito dalla perdita conseguente all’investimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

Può costituire una concausa dell’evento dannoso il comportamento dell’investitore che, nonostante una discreta e documentata esperienza in investimenti a medio ed alto rischio, compia l’acquisto di strumenti finanziari in precedenza mai acquistati senza assumere sufficienti informazioni presso l’intermediario. (Nella specie, in ragione del ritenuto concorso di colpa, il risarcimento del danno è stato ridotto di un terzo). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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