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Profili processuali, rito
sommario societario
Tribunale di Milano – Giudice Unico Carla
Romana Raineri – Provvedimento del giugno 2005.
Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 –
Oggetto – Limiti – Controversie in materia finanziaria – Accertamento della
nullità del contratto – Inapplicabilità.
Ai fini
dell’applicazione del rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/2003,
per cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro debbono
intendersi quelle che hanno “originariamente” ad oggetto il pagamento di una
somma di danaro, ancorchè non liquida, secondo la previsione dell’art. 1182
III co. c.c. e non anche le controversie che, presupponendo un accertamento preliminare
(in senso lato) della nullità di un negozio conducono inevitabilmente, quale
conseguenza della declaratoria di nullità, alla restituzione di somme di
danaro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 c.c.
Ne consegue che il contenzioso
relativo agli investimenti in strumenti finanziari, vuoi in quanto fondato
sulla preliminare declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma,
vuoi in quanto fondato sulla dedotta responsabilità degli intermediari per
violazione delle norme primarie e secondarie contenute nel T.U.F. e nei
Regolamenti Consob, è per sua intrinseca natura estraneo alla previsione di
cui all’art. 19 D.Lgs cit.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(172-t)
omissis
Il
Giudice
letta l’istanza;
atteso che il procedimento sommario di cui
all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 , per espressa previsione legislativa, può
essere attivato solo per le controversie (di cui all’art. 1) che abbiano ad
oggetto il pagamento di una somma di danaro, ovvero la consegna di cosa
mobile, fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte
ritenuto che per cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma
di danaro debbano intendersi quelle che hanno “originariamente” ad oggetto il
pagamento di una somma di danaro, ancorchè non liquida, secondo la previsione
dell’art. 1182 III co. c.c. (e secondo la nota giurisprudenza in argomento) e
non anche le controversie che, presupponendo un accertamento preliminare (in
senso lato) della nullità di un negozio conducono inevitabilmente, quale
conseguenza della declaratoria di nullità, alla restituzione di somme di
danaro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 c.c.
ritenuto pertanto che tutto il contenzioso
relativo agli investimenti in strumenti finanziari, vuoi in quanto fondato
sulla preliminare declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma,
vuoi in quanto fondato sulla dedotta responsabilità degli intermediari per
violazione delle norme primarie e secondarie contenute nel T.U.F. e nei
Regolamenti Consob, sia per sua intrinseca natura estraneo alla previsione di
cui all’art. 19 D.Lgs cit.
ritenuto in linea di principio che il rimedio
della conversione del rito valga per i procedimenti introdotti con il rito
ordinario piuttosto che con il rito societario, e che il disposto dell’art.
19 comma 3 presuppone che il procedimento, correttamente introdotto (perché
ne sussistevano i presupposti in diritto) venga ritenuto incompatibile con la
sommaria cognitio
ritenuto conseguentemente che l’utilizzo non
corretto della procedura di cui all’art. 19 ben possa comportare una
preliminare declaratoria di inammissibilità, analogamente a quanto accade,
nelle procedure cautelari, nelle ipotesi in cui il Giudice verifichi
l’assenza “in radice” e secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dei
requisiti minimi voluti dalla legge, ovvero nelle istanze ex art. 186 ter
c.p.c. laddove il Giudice ritenga il difetto dei presupposti per pronunciare
l’ingiunzione
considerato nondimeno che la novità della materia
giustifica un provvedimento di minor rigore e che pertanto, ferme restando le
considerazioni sopra esposte, si ritiene opportuno instaurare il
contraddittorio per poi consentire la ordinaria cognizione ai sensi dell’art.
19 comma 3
P.Q.M.
revocando l’ordinanza resa in data fissa
l’udienza del
per la comparizione delle parti; assegna termine
alla parte convenuta sino al per la propria costituzione;
dispone che il ricorso, unitamente alla ordinanza, alla istanza di revoca dell’ordinanza ed al presente provvedimento, vengano
notificati, a cura della parte ricorrente, alla controparte, entro il
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omissis
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