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Sezione I - Giurisprudenza

documento 172/2005

 

 

 

 

 

Profili processuali, rito sommario societario

 

Tribunale di Milano – Giudice Unico Carla Romana Raineri Provvedimento del giugno 2005.

 

Procedimento sommario ex art. 19 d. lgs. N. 5/2003 – Oggetto – Limiti – Controversie in materia finanziaria – Accertamento della nullità del contratto – Inapplicabilità.

 

Ai fini dell’applicazione del rito sommario previsto dall’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, per cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro debbono intendersi quelle che hanno “originariamente” ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ancorchè non liquida, secondo la previsione dell’art. 1182 III co. c.c. e non anche le controversie che, presupponendo un accertamento preliminare (in senso lato) della nullità di un negozio conducono inevitabilmente, quale conseguenza della declaratoria di nullità, alla restituzione di somme di danaro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 c.c.

Ne consegue che il contenzioso relativo agli investimenti in strumenti finanziari, vuoi in quanto fondato sulla preliminare declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma, vuoi in quanto fondato sulla dedotta responsabilità degli intermediari per violazione delle norme primarie e secondarie contenute nel T.U.F. e nei Regolamenti Consob, è per sua intrinseca natura estraneo alla previsione di cui all’art. 19 D.Lgs cit. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(172-t)

omissis

Il Giudice

letta l’istanza;

atteso che il procedimento sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 , per espressa previsione legislativa, può essere attivato solo per le controversie (di cui all’art. 1) che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ovvero la consegna di cosa mobile, fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte 

ritenuto che per cause aventi ad oggetto il pagamento di una somma di danaro debbano intendersi quelle che hanno “originariamente” ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, ancorchè non liquida, secondo la previsione dell’art. 1182 III co. c.c. (e secondo la nota giurisprudenza in argomento) e non anche le controversie che, presupponendo un accertamento preliminare (in senso lato) della nullità di un negozio conducono inevitabilmente, quale conseguenza della declaratoria di nullità, alla restituzione di somme di danaro ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2033 c.c. 

ritenuto pertanto che tutto il contenzioso relativo agli investimenti in strumenti finanziari, vuoi in quanto fondato sulla preliminare declaratoria di nullità dei contratti per difetto di forma, vuoi in quanto fondato sulla dedotta responsabilità degli intermediari per violazione delle norme primarie e secondarie contenute nel T.U.F. e nei Regolamenti Consob, sia per sua intrinseca natura estraneo alla previsione di cui all’art. 19 D.Lgs cit. 

ritenuto in linea di principio che il rimedio della conversione del rito valga per i procedimenti introdotti con il rito ordinario piuttosto che con il rito societario, e che il disposto dell’art. 19 comma 3 presuppone che il procedimento, correttamente introdotto (perché ne sussistevano i presupposti in diritto) venga ritenuto incompatibile con la sommaria cognitio 

ritenuto conseguentemente che l’utilizzo non corretto della procedura di cui all’art. 19 ben possa comportare una preliminare declaratoria di inammissibilità, analogamente a quanto accade, nelle procedure cautelari, nelle ipotesi in cui il Giudice verifichi l’assenza “in radice” e secondo la stessa prospettazione del ricorrente, dei requisiti minimi voluti dalla legge, ovvero nelle istanze ex art. 186 ter c.p.c. laddove il Giudice ritenga il difetto dei presupposti per pronunciare l’ingiunzione 

considerato nondimeno che la novità della materia giustifica un provvedimento di minor rigore e che pertanto, ferme restando le considerazioni sopra esposte, si ritiene opportuno instaurare il contraddittorio per poi consentire la ordinaria cognizione ai sensi dell’art. 19 comma 3

P.Q.M.

revocando l’ordinanza resa in data fissa l’udienza del

per la comparizione delle parti; assegna termine alla parte convenuta sino al per la propria costituzione;

dispone che il ricorso, unitamente alla ordinanza, alla istanza di revoca dell’ordinanza ed al presente provvedimento, vengano notificati, a cura della parte ricorrente, alla controparte, entro il ...

omissis














 

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