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Corte di
Cassazione, Sez. I Civile 19 marzo 2009, n. 6711 – Pres. Carnevale.
Fallimento
- Società - Credito per conferimenti nei confronti del socio - Compensazione
con crediti del socio - Ammissibilità.
L'obbligo
del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in
occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può
essere estinto per compensazione con un corrispondente credito pecuniario nei
confronti della società, anche a norma dell’art. 56 della legge fallimentare.
omissis
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
Fatto
Con la
sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato il rigetto
dell'opposizione proposta dalla A. H. s.p.a. avverso il decreto con il quale
il Giudice delegato al fallimento della P. D. I. s.p.a. le aveva ingiunto,
quale socia della società fallita, il pagamento della somma di Euro
206.883,60, quota di sua spettanza di un aumento di capitale deliberato e
sottoscritto prima del fallimento.
Hanno
ritenuto i giudici del merito che non era ammissibile la compensazione,
dedotta dall'opponente, tra un credito verso la società e il debito da
sottoscrizione di aumento di capitale.
Contro
la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la A. H. s.p.a. e propone un
unico motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Fallimento P.
D. I. s.p.a..
Diritto
1. Con
l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione o falsa
applicazione dell'art. 1241 c.c. e segg., e L. Fall., art. 56, sostenendo
che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, l'art. 2344
c.c., non attribuisce al debito da conferimento una particolare natura,
preclusiva della possibilità di una sua estinzione per compensazione.
Il
ricorso è fondato.
Secondo
la giurisprudenza più recente, infatti, nel caso di sottoscrizione di un
aumento del capitale sociale, il conferimento può essere eseguito mediante
compensazione tra il relativo debito del socio e un suo credito verso la
società, che, pur perdendo formalmente il credito al conferimento, acquista
concretamente un "valore" economico, consistente nella liberazione
da un corrispondente debito (Cass., sez. 1^, 24 aprile 1998, n. 4236, m.
514876, Cass., sez. 1^, 5 febbraio 1996, n. 936, m. 495723).
Nè è
condivisibile il contrario orientamento giurisprudenziale richiamato dai
giudici del merito, ma risalente in realtà al 1938 (Cass., 5 dicembre 1938,
n. 3148), che aveva ipotizzato un divieto di compensazione a norma dell'art.
1246 c.c., n. 5, "a salvaguardia della corrispondenza tra il valore
nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità, dato che i
versamenti del sottoscrittore costituiscono atto dovuto per la conservazione
della qualità di socio e vanno eseguiti appena gli amministratori sollecitano
il socio all'adempimento" (Cass., sez. 1^, 10 dicembre 1992, n. 13095).
E'
vero infatti che l'art. 1342 c.c., comma 1, esige che i conferimenti siano
fatti in danaro. Tuttavia la compensazione, intervenendo tra crediti entrambi
pecuniari a norma dell'art. 1243 c.c., comma 1, non modifica l'oggetto del
conferimento, che avviene pur sempre in danaro, ma solo le modalità di
estinzione dell'obbligo di conferire.
Quanto
alla pretesa esigenza di salvaguardare la "corrispondenza tra il valore
nominale del capitale sociale e la sua effettiva entità", si tratta
evidentemente di un equivoco.
Infatti
il capitale sociale è solo una quota ideale del patrimonio netto della
società. Ma il patrimonio netto è la differenza fra le poste dell'attivo e le
poste del passivo esposte in bilancio. Sicchè si incrementa sia con
l'aggiunta di una posta attiva (versamento in danaro) sia con la soppressione
di una posta passiva (estinzione di un debito). E nella prospettiva della
società, che è l'unica rilevante ai fini del conferimento, ciò che è davvero
necessario è appunto solo l'incremento del suo patrimonio netto, in una
misura tale da coprire l'intero valore nominale delle azioni emesse e
sottoscritte dal socio che conferisce mediante compensazione.
Considerato
dunque che anche la compensazione comporta un aumento del patrimonio netto
della società, non vi sono ragioni per escluderne l'ammissibilità come modo
di estinzione dell'obbligazione pecuniaria di conferimento, secondo le norme
generali del codice civile, che sono applicabili anche alla compensazione
prevista dalla L. Fall., art. 56 (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n. 775,
m. 531937). Nè tale ammissibilità risulta esclusa nel caso in esame da
specifiche norme statutarie, di cui non è stata neppure dedotta l'esistenza.
Mentre
la compensazione non è certo preclusa da norme, come gli art. 2344 c.c. e L.
fall., art. 150, che prevedono particolari modalità di esazione del credito
vantato dalla società, perchè tali norme presuppongono evidentemente
l'esistenza del credito, che risulta invece estinto per effetto appunto della
compensazione.
In
accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va pertanto cassata con
rinvio ai giudici del merito, che si atterrano al seguente principio di
diritto.
L'obbligo
del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in
occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario che può
essere estinto per compensazione con un corrispondente credito pecuniario nei
confronti della società, anche a norma della L. Fall., art. 56, quando ne sia
sopravvenuto il fallimento.
P.Q.M.
La
Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia
anche per le spese alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.
Così
deciso in Roma, il 10 marzo 2009.
Depositato
in Cancelleria il 19 marzo 2009
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