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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1739/2009

 

 

data pubblicazione 27/05/2009

 

 

 

Tribunale di Gorizia, 30 gennaio 2009 – Pres. Venier – Est. Angela Masiello.

Segnalazione dell’Avv. Giuseppe E. Lozupone

Intermediazione finanziaria – Ordini di negoziazione – Forma ad substantiam – Esclusione – Ordine impartito per via telematica – Validità – Operazione inadeguata – Conseguenze.

 

Intermediazione finanziaria – Ordini impartiti per via telematica – Doveri informativi relativi alla specifica operazione – Sussistenza.

 

L’obbligo della forma scritta di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998 si riferisce al solo contratto quadro e non ai singoli ordini di negoziazione, i quali potranno pertanto essere impartiti anche per via telematica senza la firma digitale; in questo caso, tuttavia, detti ordini non potranno essere considerati equivalenti al documento scritto richiesto nell’ipotesi in cui l’operazione sia inadeguata al profilo di rischio del cliente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

L’intermediario, in applicazione dell’ultimo comma dell’art. 23 del d.lgs. n. 58/1998, deve provare di aver puntualmente e correttamente adempiuto al dovere di informazione imposto dagli artt. 21 del citato d.lgs. e 28 del reg. Consob n. 11522/1998 con particolare riferimento alle caratteristiche, alle implicazioni ed ai rischi della specifica operazione che l’investitore si accinge a compiere; da tale dovere l’intermediario non è esonerato nel caso in cui gli ordini vengano dal cliente impartiti per via telematica. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

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