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Sezione I - Giurisprudenza

documento 174/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Napoli, Sez. II – Dott. Frallicciardi, Presidente - Dott. Celentano, Giudice relatore - 4 giugno 2004.

 

(174-m)

Società a responsabilità limitata – Regime transitorio – Controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. – Applicabilità.

 

L’art. 223bis, primo e terzo comma, disp. att. c.c., così come modificato dal d. lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, prevede che alle società di capitali iscritte al registro delle imprese in data anteriore al 1 gennaio 2004, che non abbiano ancora esercitato la facoltà di modifica semplificata dei propri atti costitutivi e/o statuti, si applichi la disciplina statutaria e legale vigente alla data del 31 dicembre 2003 nella sua interezza e non limitatamente a quelle disposizioni relative alle materie già disciplinate negli atti suddetti. Da ciò consegue che alle società a responsabilità limitata che non abbiamo ancora provveduto alle modifiche, fino al 30 settembre 2003, sarà applicabile anche l’art. 2409 c.c. e le relative forme di controllo sulla società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

omissis

(174-t)

Il Tribunale

Considerato che, alla stregua della riforma della disciplina delle società di capitali e cooperative di cui al d. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, l'art. 2409 c.c. non è più applicabile alle società a responsabilità limitata;

considerato, tuttavia, che l'art. 223 bis, primo e terzo comma, disp. att. c.c., nel testo risultante dalle importanti modifiche apportatevi dal D. Lgs. (cd. correttivo) 6 febbraio 2004, n. 37, consente, fino al 30 settembre 2004, alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese in data anteriore al 1 gennaio 2004 di modificare con una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci adottate a maggioranza semplice il proprio atto costitutivo e/o il proprio statuto per adattarli alle disposizioni legali inderogabili ovvero per introdurvi clausole che escludono l'applicazione delle disposizioni legali derogabili introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 e, al contempo, prevede che «per tali società» - fino all'adozione di tali modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto o, in mancanza, fino al 30 settembre 2004 - continuino ad applicarsi le clausole dell'atto costitutivo e/o dello statuto e le disposizioni legali vigenti alla data del 31 dicembre 2003;

ritenuto che ciò significhi che la disciplina applicabile alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese in data anteriore al 1 gennaio 2004 che non abbiano ancora esercitato la facoltà di modificazione semplificata dei propri atti costitutivi e/o dei propri statuti ad esse concessa dalla citata disposizione transitoria è quella, statutaria e legale, che era vigente alla data del 31 dicembre 2003, nella sua interezza;

ritenuto, infatti, che la tesi di chi, in dottrina, sostiene invece che la provvisoria sopravvivenza (o, in considerazione della data di entrata in vigore del D.Lgs. a 37/

2004, meglio sarebbe dire, la reviviscenza) delle disposizioni legali vigenti alla data del 31 dicembre 2003 disposta dal nuovo testo dell'art. 223 bis, primo e terzo comma, disp. att. c.c. sia limitata a quelle sole tra tali disposizioni che concernevano materie già disciplinate dall'atto costitutivo e/o dallo statuto non convince, essendo in contrasto sia con la lettera che con la ratio della correzione apportata alla suddetta disciplina transitoria dal cit. D.Lgs. n. 37/2004:

- con la lettera, poiché l'ultimo periodo del terzo comma del nuovo testo del cit. art. 223 bis dispone che, «fino alla avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004, per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003» e, dunque, non autorizza alcuna distinzione, nell'ambito della «disciplina ... di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003» «per tali società», cioè per le società di capitali iscritte nel registro delle imprese in data antecedente al 1 gennaio 2004, tra le disposizioni legali concernenti materie già statutariamente disciplinate e le altre;

- con la ratio, individuabile nell'intento di concedere alle società di capitali un congruo termine per adattare il proprio statuto alla nuova disciplina legale e, al contempo, di evitare che, nel periodo di tempo all'uopo concesso, la disciplina di tali società dovesse essere, in tutto o in parte, individuata mediante un difficile, diverso caso per caso ed assai opinabile nei risultati collage tra clausole statutarie conformate tenendo presente il precedente quadro normativo e nuove disposizioni di legge;

- atteso che Alfa s.r.l. ha esercitato la facoltà di adattamento delle sue clausole statutarie alle nuove disposizioni legali concessale dall'art. 223 bis disp. att. c.c. con una deliberazione assembleare, adottata in data 17 maggio 2004 e verbalizzata dal dr. ***, Notaio in Napoli, della quale il ricorrente non ha contestato né la validità né l'efficacia;

- ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame era certamente ammissibile alla data della sua presentazione e che, tuttavia, il procedimento instaurato dalla sua presentazione è divenuto improseguibile per effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assembleare adottata dalla suddetta società il 17 maggio 2004;

- ritenuto che l'accertamento della sussistenza delle irregolarità denunziate dal * richieda, anche in considerazione delle contestazioni del *, approfondimenti istruttori che, alla stregua di quanto s'è detto, non appaiono più possibili in questa sede e che, peraltro, richiederebbero l'integrazione del contraddittorio anche nei confronti della società, sicché pare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti private costituite delle spese del procedimento. Tribunale di Napoli – Presidente Dr. Dacomo, Relatore Dr. Pica - 12 maggio 2004.














 

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