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Tribunale di Napoli, Sez. II – Dott.
Frallicciardi, Presidente - Dott. Celentano, Giudice relatore - 4 giugno
2004.
(174-m)
Società a responsabilità limitata – Regime
transitorio – Controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. –
Applicabilità.
L’art.
223bis, primo e terzo comma, disp. att. c.c., così come modificato dal d.
lgs. 6 febbraio 2004, n. 37, prevede che alle società di capitali iscritte al
registro delle imprese in data anteriore al 1 gennaio 2004, che non abbiano
ancora esercitato la facoltà di modifica semplificata dei propri atti
costitutivi e/o statuti, si applichi la disciplina statutaria e legale
vigente alla data del 31 dicembre 2003 nella sua interezza e non
limitatamente a quelle disposizioni relative alle materie già disciplinate negli
atti suddetti. Da ciò consegue che alle società a responsabilità limitata che
non abbiamo ancora provveduto alle modifiche, fino al 30 settembre 2003, sarà
applicabile anche l’art. 2409 c.c. e le relative forme di controllo sulla
società.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
(174-t)
Il Tribunale
Considerato che, alla stregua della riforma della
disciplina delle società di capitali e cooperative di cui al d. Lgs. 17
gennaio 2003, n. 6, l'art. 2409 c.c. non è più applicabile alle società a
responsabilità limitata;
considerato, tuttavia, che l'art. 223 bis, primo
e terzo comma, disp. att. c.c., nel testo risultante dalle importanti
modifiche apportatevi dal D. Lgs. (cd. correttivo) 6 febbraio 2004, n. 37,
consente, fino al 30 settembre 2004, alle società di capitali iscritte nel
registro delle imprese in data anteriore al 1 gennaio 2004 di modificare con
una o più deliberazioni dell'assemblea straordinaria dei soci adottate a
maggioranza semplice il proprio atto costitutivo e/o il proprio statuto per
adattarli alle disposizioni legali inderogabili ovvero per introdurvi
clausole che escludono l'applicazione delle disposizioni legali derogabili
introdotte dal D.Lgs. n. 6/2003 e, al contempo, prevede che «per tali
società» - fino all'adozione di tali modificazioni dell'atto costitutivo e/o
dello statuto o, in mancanza, fino al 30 settembre 2004 - continuino ad
applicarsi le clausole dell'atto costitutivo e/o dello statuto e le
disposizioni legali vigenti alla data del 31 dicembre 2003;
ritenuto che ciò significhi che la disciplina
applicabile alle società di capitali iscritte nel registro delle imprese in
data anteriore al 1 gennaio 2004 che non abbiano ancora esercitato la facoltà
di modificazione semplificata dei propri atti costitutivi e/o dei propri
statuti ad esse concessa dalla citata disposizione transitoria è quella,
statutaria e legale, che era vigente alla data del 31 dicembre 2003, nella
sua interezza;
ritenuto, infatti, che la tesi di chi, in
dottrina, sostiene invece che la provvisoria sopravvivenza (o, in
considerazione della data di entrata in vigore del D.Lgs. a 37/
2004, meglio sarebbe dire, la reviviscenza) delle
disposizioni legali vigenti alla data del 31 dicembre 2003 disposta dal nuovo
testo dell'art. 223 bis, primo e terzo comma, disp. att. c.c. sia limitata a
quelle sole tra tali disposizioni che concernevano materie già disciplinate
dall'atto costitutivo e/o dallo statuto non convince, essendo in contrasto
sia con la lettera che con la ratio della correzione apportata alla suddetta
disciplina transitoria dal cit. D.Lgs. n.
37/2004:
- con la lettera, poiché l'ultimo periodo del terzo
comma del nuovo testo del cit. art. 223 bis dispone che, «fino alla avvenuta
adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30 settembre 2004,
per tali società resta in vigore la relativa disciplina statutaria e di legge
vigente alla data del 31 dicembre 2003» e, dunque, non autorizza alcuna
distinzione, nell'ambito della «disciplina ... di legge vigente alla data del
31 dicembre 2003» «per tali società», cioè per le società di capitali
iscritte nel registro delle imprese in data antecedente al 1 gennaio 2004,
tra le disposizioni legali concernenti materie già statutariamente
disciplinate e le altre;
- con la ratio, individuabile nell'intento di
concedere alle società di capitali un congruo termine per adattare il proprio
statuto alla nuova disciplina legale e, al contempo, di evitare che, nel
periodo di tempo all'uopo concesso, la disciplina di tali società dovesse
essere, in tutto o in parte, individuata mediante un difficile, diverso caso
per caso ed assai opinabile nei risultati collage tra clausole statutarie
conformate tenendo presente il precedente quadro normativo e nuove
disposizioni di legge;
- atteso che Alfa s.r.l. ha esercitato la facoltà
di adattamento delle sue clausole statutarie alle nuove disposizioni legali
concessale dall'art. 223 bis disp. att. c.c. con una deliberazione
assembleare, adottata in data 17 maggio 2004 e verbalizzata dal dr. ***,
Notaio in Napoli, della quale il ricorrente non ha contestato né la validità né
l'efficacia;
- ritenuto, pertanto, che il ricorso in esame era
certamente ammissibile alla data della sua presentazione e che, tuttavia, il
procedimento instaurato dalla sua presentazione è divenuto improseguibile per
effetto dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione
assembleare adottata dalla suddetta società il 17 maggio 2004;
- ritenuto
che l'accertamento della sussistenza delle irregolarità denunziate dal *
richieda, anche in considerazione delle contestazioni del *, approfondimenti
istruttori che, alla stregua di quanto s'è detto, non appaiono più possibili
in questa sede e che, peraltro, richiederebbero l'integrazione del
contraddittorio anche nei confronti della società, sicché pare equo disporre
l'integrale compensazione tra le parti private costituite delle
spese del procedimento. Tribunale di Napoli –
Presidente Dr. Dacomo, Relatore Dr. Pica - 12 maggio 2004.
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