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Tribunale di Napoli –
Presidente Dr. Dacomo,
Relatore Dr. Pica - 12
maggio 2004.
Nuovo diritto societario –
Società a responsabilità limitata – Azione sociale di responsabilità nei
confronti degli amministratori – Legittimazione della società – Sussistenza.
Nuovo diritto societario –
Società a responsabilità limitata – Azione sociale di responsabilità –
Legittimazione del curatore fallimentare – Sussistenza.
Nuovo diritto societario –
Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità dei creditori
sociali – Applicazione dell’art. 2043 c.c. – Sussistenza.
Nuovo diritto societario –
Società a responsabilità limitata – Fallimento – Legittimazione del curatore
all’esercizio d dell’azione dei creditori e dell’azione sociale di
responsabilità – Sussistenza.
(175-m1)
Anche dopo l’entrata in vigore
del d. lgs. n. 5/2003, le cui modifiche di carattere processuale si applicano
anche ai giudizi pendenti, la società a responsabilità limitata continua ad
essere legittimata a promuovere direttamente l’azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, desumendosi ciò dai principi generali e dal
fatto che quella promossa dai singoli soci non è altro che l’azione sociale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(175-m2)
Anche dopo l’entrata in vigore
del d. lgs. n. 5/2003, le cui modifiche di carattere processuale si applicano
anche ai giudizi pendenti, permane in capo al curatore fallimentare la
legittimazione all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità e ciò in
virtù di quanto dispone l’art. 146 l. fall. e gli artt. 42 e 43, secondo i
quali il curatore subentra nell’amministrazione del patrimonio sociale ed è
l’unico legittimato a stare in giudizio nelle controversie relative ai
rapporti compresi nel fallimento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(175-m3)
Non è condivisibile l’opinione
secondo la quale l’omessa previsione nella riforma del diritto societario
dell’azione di responsabilità dei creditori sociali delle s.r.l. ha
comportato l’eliminazione di tale rimedio dall’ordinamento.
La legittimazione dei
creditori sociali a promuovere l’azione per i danni derivanti dalla mancata
conservazione del patrimonio sociale discende, infatti, dall’applicazione
della norma generale di cui all’art. 2043 c.c., della quale l’art. 2394
costituisce solo uno dei riconoscimenti legislativi della cd. tutela
aquiliana dei diritti di credito e della risarcibilità dei danni riflessi; la
rilevanza giuridica del “bene della vita” rappresentato dall’interesse dei
creditori alla conservazione della garanzia patrimoniale può desumersi anche
da altri dati normativi e dai principi generali. Deve quindi concludersi che,
anche in mancanza di una espressa previsione di legge, la legittimazione dei
creditori sociali a promuovere l’azione di responsabilità per i danni
derivanti dalla mancata conservazione del patrimonio sociale (danni cd.
Riflessi causati dalle condotte sanzionate dall’art. 2394 c.c.) discende
dall’applicazione della norma generale di cui all’art. 2043 c.c.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(175-m4)
Il fatto che, con la riforma
del diritto societario, non sia stata prevista, per le s.r.l., una norma che
richiami la disciplina delle s.p.a. (così come avveniva con il previdente
art. 2487 c.c.), non significa che sia venuta meno la legittimazione
sostitutiva del curatore, dovendosi valorizzare le disposizioni della legge
fallimentare con particolare riferimento all’art. 146 co. 1° e 240 l. fall..
L’art. 146 deve essere letto nel senso che lo stesso richiami, per
relationem, le vigenti disposizioni che regolano la responsabilità degli
amministratori delle s.r.l., ossia l’art. 2476 c.c. (per l’azione sociale) e
l’art. 2043 c.c. ovvero l’art. 2394 c.c. (per l’azione dei creditori per i
danni riflessi), nonché gli artt. 2485 co. 1° c.c., 2486 c.c. e 2497, co. 2°
c.c. novellati. L’art. 240 l. fall., non novellato, prevede, poi, la
legittimazione sclusiva del curatore a costituirsi parte civile nel processo
penale, salvo che per il risarcimento dei danni arrecati
direttamente a singoli creditori (i quali rimangono, in detti limiti, unici
legittimati a costituirsi parte civile).
Dal combinato disposto di cui
agli artt. 146 e 2401. fall. si desume, quindi, che sia in sede civile, sia
in sede penale il curatore rimane legittimato in via esclusiva ad esercitare
le azioni per il risarcimento dei danni arrecati alla società e per il
risarcimento dei danni riflessi subiti dai creditori sociali.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(175-t)
Il
Tribunale
Preliminarmente, però, va esaminata una questione
pregiudiziale sulla quale le parti non si sono soffermate neanche negli
scritti difensivi finali, ma che rientra tra quelle che, anche d'ufficio, il
giudice deve risolvere.
La questione è quella dell'incidenza della
disciplina di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, recante la cd. riforma del
diritto societario, sulla legittimazione del curatore fallimentare a
promuovere l'azione sociale e quella dei creditori sociali nei confronti
degli amministratori delle società a responsabilità limitata.
La nuova normativa è entrata in vigore a far data
dal 1 gennaio 2004, ossia dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni
(tenutasi il 1 dicembre 2003), ma è evidente che le eventuali modifiche di
carattere processuale, concernenti una condizione dell'azione (la
legittimazione ad agire), rilevano anche nei giudizi pendenti (mancando una
apposita disciplina transitoria), per cui delle stesse il giudice deve tener
conto al momento della decisione.
E' noto che, a seguito della riforma, la
disciplina dell'azione sociale e dei creditori sociali della s.p.a. non è
mutata, mentre il novellato art. 2476 c.c., nel regolare la responsabilità
degli amministratori delle s.r.l., sembra occuparsi solo dell'azione promossa
dai singoli soci e non richiama (come prima faceva l'art. 2487 c.c.) la
disciplina della responsabilità verso la società e verso i creditori sociali
degli amministratori delle s.p.a.
a)
Anche
alla luce del nuovo testo normativo, però, nessun dubbio può sussistere in
ordine al fatto che la società (a responsabilità limitata) continua ad essere
legittimata a promuovere direttamente l'azione di responsabilità nei
confronti degli amministratori, in quanto ciò si desume dai principi generali
(secondo cui ogni soggetto ha il libero esercizio dei diritti che gli
spettano) ed in quanto quella promossa dai singoli soci non è altro che
l'azione sociale (cfr. in tal senso anche la relazione al d.lgs. di riforma),
tant'è che la causa instaurata dai so-ci può poi essere rinunziata o
transatta dalla società (cfr. art. 2476, comma 5, c.c. novellato).
b)
Parimenti,
nessun dubbio può sussistere in ordine al fatto che, pur in assenza di
specifiche previsioni (esistenti, invece, per le s.p.a.: cfr. l'art. 2394 bis
c.c. ), in caso di fallimento della società il curatore continua ad essere
legittimato ad esercitare l'azione sociale di responsabilità, in virtù di
quanto ancora oggi dispone l'art. 146 I. fall. e poiché certamente ciò
discende dagli artt. 42 e 43 L fall. (secondo
cui il curatore subentra nell'amministrazione del patrimonio sociale ed è
l'unico legittimato a stare in giudizio nelle controversie relative ai
rapporti compresi nel fallimento).
c)
Nel
silenzio del legislatore della novella, è controverso, invece, se permanga
l'azione di responsabilità dei creditori sociali (espressamente regolata solo
per le s.p.a.). Premesso che quella dei creditori sociali va qualificata come
un'azione diretta e non surrogatoria, autonoma (rispetto a quella sociale) e
di natura extracontrattuale (cfr., amplius Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488),
ad avviso del collegio non può condividersi l'opinione, espressa da alcuni
tra i primi commentatori della nuova disciplina, secondo cui l'omessa
previsione dell'azione di responsabilità dei creditori sociali delle s.r.l.
ha comportato l'eliminazione della stessa dall'ordinamento.
Deve, invece, ritenersi che il silenzio del
legislatore dipenda da un mero difetto di coordinamento tra la disciplina
delle s.p.a. e quella delle s.r.l. e che, comunque, sia irrilevante.
Invero, dall'ermeticità dei nuovi dati normativi
non può certo desumersi l'inequivoca volontà del legislatore di escludere
l'azione dei creditori sociali per i danni riflessi ed, infatti, nulla a
riguardo si legge nella relazione di accompagnamento al d.lgs. di riforma, in
cui pure vengono evidenziate tutte le «novità» introdotte.
In ogni caso, va condivisa la tesi, già sostenuta
da autorevole dottrina, secondo cui l'art. 2394 c.c. costituisce solo uno dei
riconoscimenti legislativi della cd. tutela aquiliana dei diritti di credito
e della risarcibilità dei danni riflessi, ma che la rilevanza giuridica del
«bene della vita» rappresentato dall'interesse dei creditori alla
conservazione della garanzia patrimoniale può desumersi anche da altri dati
normativi e dai principi generali (arg. ex artt. 2740 ss. c.c., 2043 ss. c.c., etc.). In
buona sostanza, anche in mancanza di un'espressa previsione di legge, la
legittimazione dei creditori sociali a promuovere l'azione di responsabilità
per i danni derivanti dalla mancata conservazione del patrimonio sociale
discende dall'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c.
D'altronde, anche se in modo frammentario e
disorganico, il legislatore continua a prevedere espressamente casi in cui i
creditori possono agire per i danni nei confronti dei titolari delle cariche
sociali delle s.r.l. Invero, i creditori sociali delle s.r.l. (come quelli
delle s.p.a.) rimangono tuttora legittimati ad agire nei confronti degli amministratori
per il risarcimento dei danni connessi al ritardo o all'omissione
dell'accertamento e della pubblicità di una causa di scioglimento (cfr. art.
2485, comma 1, c.c. novellato), per il risarcimento dei danni conseguenti
all'indebito uso dei poteri di conservazione del patrimonio sociale dopo lo
scioglimento della società (cfr. art. 2486 c.c. novellato), per il
risarcimento dei danni cagionati all'integrità del patrimonio della società
controllata nel caso di gruppo di società (cfr. art. 2497, comma 2, c.c.
novellato). Né può negarsi la legittimazione ad agire dei creditori sociali
nei confronti dei sindaci (nel caso in cui vi sia obbligo di nomina
dell'organo di controllo), essendo in questo caso (cfr. l'art.
2477 c.c. novellato) integralmente richiamata la disciplina dettata per le
società per azioni e quindi anche il disposto di cui all'art. 2407 c.c. (che
in tema di responsabilità dei sindaci a sua volta rinvia agli artt. 2392 ss. c.c. ).
Pertanto, da tutti i suindicati dati normativi,
interpretati in modo sistematico, deve trarsi la conclusione secondo cui
tuttora sussiste la legittimazione dei creditori delle s.r.l. a richiedere il
risarcimento di quei danni cd. riflessi causati dalle condotte sanzionate
(per gli amministratori delle s.p.a.) dall'art. 2394 c.c.
Del resto quella suesposta appare l'unica
interpretazione, per così dire, costituzionalmente orientata, posto che
altrimenti le nuove disposizioni non sembrano sottrarsi a censure di
illegittimità costituzionale per violazione del principio di eguaglianza,
stante la disparità del trattamento riservato ai creditori a seconda della
diversa tipologia della persona giuridica debitrice, pur in presenza di
uguale limitazione della responsabilità dei soci.
Inoltre, ancor più stridente con i principi di
cui agli artt. 3 e 24 Cost. appare l'interpretazione non condivisa, se si
pensa che la stessa, in mancanza di apposite disposizioni transitorie,
comporta il venir meno della legittimazione dei creditori anche nei processi
pendenti ed anche in relazione a fattispecie di danno risalenti ad epoca in
cui la disciplina sostanziale della responsabilità degli amministratori delle
s.r.l. e delle s.p.a. era del tutto identica.
Né può ritenersi che il legislatore delegato sia
stato effettivamente «autorizzato» ad eliminare l'azione dei creditori
sociali delle s.r.l., considerato che l'art. 3, lett. i), legge delega 3
ottobre 2001, n. 366 impone di prevedere «norme inderogabili in materia di
formazione e conservazione del capitale sociale, nonché in materia di liquidazione
che siano idonee a tutelare i creditori sociali». Anche sotto questo profilo,
pertanto, l'interpretazione cui il collegio aderisce si rende preferibile,
apparendo altrimenti la nuova disciplina in contrasto con i principi ed i
criteri direttivi di cui alla legge-delega (e, di conseguenza, illegittima ex art.
76 Cost.).
Del resto, l'azione dei creditori sociali appare
funzionale rispetto alla tutela dell'interesse pubblico al
corretto funzionamento dell'impresa, che rimane tuttora un limite a quella
pur vasta autonomia che le nuove regole di funzionamento delle s.r.l.
intendono riconoscere ai soci.
A quest'ultimo riguardo, peraltro, va osservato
che, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, anche il
creditore sociale di una società diverso ne può esercitare l'azione di
responsabilità nei confronti dell'amministratore, essendo applicabile in via
analogica l'art. 2394 c.c. (cfr., da ultimo, Trib. Milano
24 marzo 2003), per cui a maggior ragione ciò deve ritenersi
ammissibile per le s.r.l., pur se caratterizzate come società personali che
godono del beneficio della responsabilità limitata (cfr., per tale
definizione, la relazione al d.lgs. di riforma).
d) Sulla scorta di analoghe considerazioni deve
ritenersi che tuttora sussista anche la legittimazione del curatore
fallimentare all'esercizio dell'azione dei creditori per i danni riflessi e
che il silenzio del legislatore sia più apparente che reale.
Ovviamente, nessuno dubita del fatto che il
curatore non ha, in generale, un potere di rappresentanza dei diritti dei
creditori e che, al di fuori dei casi previsti dalla legge, il curatore non
può far valere in nome dei creditori la responsabilità di terzi (cfr. amplius
Trib. Milano 9 maggio 2001). Infatti, la legittimazione sostitutiva del
curatore presuppone una espressa previsione di legge (cfr. art. 81 c.p.c.) ed
effettivamente è stata finora il «frutto di una scelta del legislatore volta
ad assicurare alla curatela un maggior livello di tutela» (così Cass. 22
ottobre 1998, n. 10488, cit.).
E vero anche che, per le s.p.a., l'art. 2394 bis
c.c. ribadisce che in caso di fallimento le azioni di responsabilità (quella
sociale e quella dei creditori) spettano al curatore e che, per le s.r.l.,
nel codice civile non vi è più un'analoga disposizione.
Tuttavia, ad avviso del collegio, il fatto che
nel codice civile non vi sia più, per le s.r.l., una norma che richiami la
disciplina delle s.p.a. (come faceva il previgente art. 2487 c.c.), non basta
a far ritenere che sia venuta meno la legittimazione sostitutiva del
curatore, dovendosi valorizzare le disposizioni della legge fallimentare e,
in particolare, quelle di cui agli artt. 146, comma 2, e 2401. fall., che non
sono stati abrogati.
Invero, l'art. 146 cit. continua a rimanere
applicabile in caso di fallimento delle società, senza distinzioni. In base a
detta norma, le azioni di responsabilità esperibili nei confronti degli
amministratori confluiscono nell'unica azione (di cui diviene titolare il
curatore), che, cumulando i presupposti e gli scopi delle altre, risulta
finalizzata al risultato di acquisire all'attivo fallimentare tutto quanto
sottratto per fatti imputabili agli amministratori e che si caratterizza come
azione dal carattere unitario e inscindibile (cfr. Cass. 24 marzo 1999, n. 2772,
8 febbraio 2000, n. 1375, 6 dicembre 2000, n. 15487, etc.), per cui è
evidente che, non essendo stato abrogato, l'art. 146 cit. va interpretato
estensivamente. Vero è che l'art. 146 cit. richiama solo gli artt. 2393 e
2394 c.c., ma è noto che detta disposizione è stata sempre interpretata nel
senso che il rinvio contenuto nella norma fosse fatto tout
court alla disciplina dell'azione sociale e a quella
dell'azione dei creditori per i danni riflessi, tant'è che anche il
riferimento all'art. 2393 c.c. (piuttosto che all'art. 2392 c.c.) non è mai
apparso pertinente, né si è mai dubitato del fatto che la norma intendesse
richiamare anche l'art. 2487 c.c. (per gli amministratori delle s.r.l.).
Pertanto, ancora oggi, non appare fuor di luogo
«leggere» il citato art. 146 1. fall. nel senso che lo stesso richiami, per
relationem, le vigenti disposizioni che regolano la responsabilità
degli amministratori delle s.r.l., ossia l'art. 2476 c.c. (per l'azione
sociale) e l'art. 2043 c.c. ovvero l'art. 2394 c.c., se applicabile per
analogia (per l'azione dei creditori per i danni riflessi), nonché gli arti.
2485, comma 1, c.c., 2486 c.c. e 2497, comma 2, c.c. novellati.
In buona sostanza, è preferibile
un'interpretazione sistematica, in virtù della quale il vero significato della
norma appare essere quello di escludere la legittimazione esclusiva del
curatore fallimentare solo per le azioni individuali dei terzi per i cd. danni
diretti.
D'altronde, neanche l'art. 240 1. fall. è stato
modificato e anche questa norma appare attribuire al curatore la
legittimazione esclusiva a costituirsi parte civile nel processo penale, salvo
che per il risarcimento dei danni arrecati direttamente a singoli creditori (i
quali rimangono, in detti limiti, unici legittimati a costituirsi parte
civile).
Dal combinato disposto di cui agli artt. 146 e
2401. fall. si desume, quindi, che sia in sede civile, sia in sede penale il
curatore rimane legittimato in via esclusiva ad esercitare le azioni per il
risarcimento dei danni arrecati alla società e per il risarcimento dei danni
riflessi subiti dai creditori sociali.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono,
il collegio ritiene che nel caso di specie il curatore del fallimento
continui, anche in base ai mutati dati normativi, ad essere legittimato a
coltivare le azioni originariamente promosse e, comunque, certamente l'azione
sociale di responsabilità.
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