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Sezione I - Giurisprudenza

documento 176/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Napoli – Giudice Unico Dr. Pica - 23 febbraio 2004.

(176-m)

Nuovo processo societario – Mutamento del rito – Comparizione delle parti - Necessità.

 

L’ordinanza di mutamento del rito deve essere emessa a seguito dell’udienza di comparizione delle parti al fine di poter sentire le parti stesse in contraddittorio ed in considerazione del fatto che i termini per le memorie di replica di cui agli artt. 6 o 7 d. lgs. 5/03 decorrono dalla comunicazione di detta ordinanza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(176-t)

Il Tribunale

Ritenuto che la presente controversia, instaurata con atto notificato il 23 gennaio 2004, sembra rientrare tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 5/2003, ossia tra quelle che vanno trattate secondo le nuove norme di procedura di cui al citato D.Lgs. (in vigore dal 1 gennaio 2004);

considerato che l'espressione contenuta nell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, secondo cui «quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo», non può essere interpretata nel senso che detta ordinanza possa essere assunta in ogni tempo, ma nel senso che detto provvedimento vada emesso a seguito della prima udienza di comparizione;

considerato, in particolare, che l'eventuale mutamento del rito, previsto dall'art. 1, comma 5, del citato D.Lgs., non può essere ordinato dal giudice allorché il fascicolo gli viene presentato al fine del differimento della data della prima udienza ex art. 168 bis c.p.c.;

considerato, infatti, che sulla questione è opportuno previamente sentire le parti in contraddittorio; considerato, inoltre, che proprio il citato art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, sembra presupporre che l'ordinanza di mutamento del rito venga emessa dopo l'udienza di prima comparizione, posto che disciplina unicamente tale ipotesi prevedendo che dopo tale ordinanza decorano i termini per la memoria di replica dell'attore (di cui all'art. 6 D.Lgs. cit.) o i termini per le repliche ulteriori (di cui all'art. 7 D.Lgs. cit.);

considerato, altresì, che, a ritenere diversamente, si rischia di pregiudicare i diritti di parte convenuta, che potrebbe non riuscire ad ottemperare a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del citato D.Lgs. per non aver avuto tempestiva notizia del mutamento del rito.














 

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