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Tribunale di Napoli – Giudice Unico Dr. Pica
- 23 febbraio 2004.
(176-m)
Nuovo processo societario –
Mutamento del rito – Comparizione delle parti - Necessità.
L’ordinanza
di mutamento del rito deve essere emessa a seguito dell’udienza di comparizione
delle parti al fine di poter sentire le parti stesse in contraddittorio ed in
considerazione del fatto che i termini per le memorie di replica di cui agli
artt. 6 o 7 d. lgs. 5/03 decorrono dalla comunicazione di detta ordinanza.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(176-t)
Il Tribunale
Ritenuto che la presente controversia, instaurata con atto
notificato il 23 gennaio 2004, sembra rientrare tra quelle di cui all'art. 1,
comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 5/2003, ossia tra quelle che vanno trattate
secondo le nuove norme di procedura di cui al citato D.Lgs. (in vigore dal 1
gennaio 2004);
considerato che l'espressione contenuta nell'art.
1, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, secondo cui «quando rileva che una causa
relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata proposta in forme diverse
da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con ordinanza il
mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo», non può essere
interpretata nel senso che detta ordinanza possa essere assunta in ogni
tempo, ma nel senso che detto provvedimento vada emesso a seguito della prima
udienza di comparizione;
considerato, in particolare, che l'eventuale
mutamento del rito, previsto dall'art. 1, comma 5, del citato D.Lgs., non può
essere ordinato dal giudice allorché il fascicolo gli viene presentato al
fine del differimento della data della prima udienza ex art.
168 bis c.p.c.;
considerato, infatti, che sulla questione è
opportuno previamente sentire le parti in contraddittorio; considerato,
inoltre, che proprio il citato art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003, sembra
presupporre che l'ordinanza di mutamento del rito venga emessa dopo l'udienza
di prima comparizione, posto che disciplina unicamente tale ipotesi
prevedendo che dopo tale ordinanza decorano i termini per la memoria di replica
dell'attore (di cui all'art. 6 D.Lgs. cit.) o i termini per le repliche
ulteriori (di cui all'art. 7 D.Lgs. cit.);
considerato, altresì, che, a ritenere
diversamente, si rischia di pregiudicare i diritti di parte convenuta, che
potrebbe non riuscire ad ottemperare a quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del
citato D.Lgs. per non aver avuto tempestiva notizia del mutamento del rito.
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