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Tribunale di Palermo – Presidente Dr.
Monteleone, Relatore Dr. Laudani – 16 aprile 2004.
(177-m)
Riforma delle
società – Controllo giudiziario sulle società a responsabilità limitata –
Regime transitorio – Applicabilità – Esclusione.
L’applicazione
della disciplina previgente fino al 30 settembre 2004, consentita dall’art.
223 bis disp. att. cc. alle società a responsabilità che non abbiano ancora
provveduto all’adeguamento dell’atto costitutivo e dello statuto, riguarda
esclusivamente quella strettamente connessa alle modifiche – obbligatorie o
facoltative – che le società devono introdurre nei loro statuti, tutte
inerenti fondamentalmente alla struttura interna, con particolare riguardo
alla forma di amministrazione prescelta. Devono invece ritenersi
immediatamente applicabili le norme che esulano dall’assetto organizzativo
interno, non sussistendo alcuna ragione per procrastinare la loro entrata in
vigore ad un momento successivo a quello indicato dall’art. 43 d. lgs. 6/03.
La
nuova normativa introdotta dal d. lgs. 6/2003 ha, come è noto, escluso
l’applicazione alle società a responsabilità limitata dell’art. 2409 c.c.,
relativo al controllo giudiziario sulle s.r.l., e poiché la norma di cui
all’art. 2409 non riguarda l’assetto organizzativo interno delle società, la
sua applicazione non può essere protratta sino al 30 settembre 2004.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(177-t)
Il Tribunale
…omissis…
P.G., titolare del 40% del capitale sociale della
società Alfa s.r.l., ha chiesto la nomina di un amministratore giudiziario
della medesima società, previa ispezione giudiziale, ed in subordine la
nomina di un esperto per riordinare la contabilità societaria.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in virtù
della novella in diritto societario introdotta con il D. Lgs. n. 6/ 2003 e
successive modifiche, entrata in vigore il 1 gennaio 2004.
Com'è noto, il controllo giudiziario previsto
dall'art. 2409 c.c. non è più esperibile per le società a responsabilità
limitata, per effetto dell'abrogazione della norma di cui all'art. 2488 c.c.
sul collegio sindacale delle s.r.l., che dichiarava espressamente applicabile
anche per tale tipo di società l'art. 2409 c.c.
Inoltre, il controllo giudiziario disciplinato
dal suddetto articolo è stato parzialmente modificato, sotto il profilo dei
presupposti e degli effetti.
L'art. 223 novies disp. att. c.c., introdotto con
il medesimo decreto, disciplina il regime transitorio in relazione all'art.
2409 c.c., stabilendo che i relativi procedimenti pendenti alla data dell'1
gennaio 2004 proseguono secondo le norme anteriormente vigenti; mentre il
secondo comma dello stesso articolo sancisce che il tribunale ha il potere di
dichiarare cessata la materia del contendere, qualora le modifiche introdotte
comportino la sanatoria delle irregolarità denunciate.
Tale ultima disposizione si riferisce sia alle
s.p.a. che alle s.r.l., deve però trattarsi in ogni caso di ricorso proposto
anteriormente all'1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della nova
disciplina normativa, come sancito dal-l'art. 43 D.Lgs. n. 6/2003.
Secondo l'assunto del ricorrente l'art. 2409 c.c.
sarebbe comunque applicabile alle s.r.l. fino al 30 settembre 2004.
Tale data corrisponde al termine ultimo che il
legislatore ha indicato per la trasformazione delle s.r.l. in s.p.a. oppure per
l'adeguamento statutario delle s.r.l. alla nuova disciplina normativa.
Infatti l'art. 223 bis disp. att. c.c., nella sua
ultima formulazione introdotta con D.Lgs. n. 37/2004, prevede che entro il 30
settembre 2004 le società a responsabilità limitata che non intendono
trasformarsi in società per azioni devono adeguare l'atto costitutivo alle
nuove norme inderogabili introdotte, oppure introdurre clausole che deroghino
alle nuove norme derogabili; la medesima norma recita inoltre: «Fino alla
avvenuta adozione della modifica statutaria e comunque non oltre il 30
settembre 2004 per tali società resta in vigore la relativa disciplina
statutaria e di legge vigente alla data del 31 dicembre 2003».
Seguendo tale tesi interpretativa la disciplina
di legge previgente applicabile fino all'adeguamento dello statuto
ricomprenderebbe anche la norma di cui all'art. 2409 c.c.
Ciò sulla base di due argomentazioni: in primo
luogo si sarebbe espressa in tal senso la relazione governativa nel commento
all'art. 223 novies disp. att. c.c. sopra ricordata, là dove lascia
chiaramente intendere che per le s.r.l. il tribunale deve verificare la
possibilità di dichiarare cessata la materia del contendere alla scadenza del
termine per l'adeguamento degli statuti; in secondo luogo perché ritenendo
immediatamente non applicabile l'art. 2409 c.c. si priverebbe di ogni tutela
il singolo socio rispetto alle irregolarità gestionali.
Sotto questo profilo occorre specificare che
secondo l'assunto del ricorrente non sarebbe immediatamente applicabile
nemmeno l'art. 2476 c.c. novellato, che ha introdotto per le s.r.l. l'azione
di danni individuale del socio nei confronti dell'amministratore, e che viene
considerato sia nella stessa relazione governativa che da alcuni commentatori
come speculare e compensativo dell'abrogazione del controllo ex art. 2409
c.c.
L'interpretazione appena esposta non è
condivisibile.
Al contrario, deve ritenersi che la disciplina
previgente richiamata, sia essa statutaria o normativa, è esclusivamente
quella strettamente connessa alle modifiche - obbligatorie o facoltative -
che le società devono introdur-re nei loro statuti, tutte inerenti
fondamentalmente alla struttura interna della stesse, con particolare
riguardo al-la forma di amministrazione prescelta.
Invece, quelle norme che esulano dall'assetto
organizzativo interno devono ritenersi immediatamente applica-bili, non
sussistendo alcuna ragione per procrastinare la loro entrata in vigore ad un
momento successivo a quello fissato dal citato art. 43.
Tra queste deve senz'altro ricomprendersi l'art.
2409 c.c. D'altra parte gli argomenti a sostegno dell'opposta tesi, se pur
suggestivi, non appaiono decisivi né tanto meno insuperabili.
Infatti, la relazione governativa di
accompagnamento al D.Lgs. n. 6/003 non è vincolante ai fini interpretativi
della norma, ma costituisce esclusivamente uno tra i criteri emerneutici che
devono guidare l'interprete nell'individuazione della effettiva volontà del
legislatore.
Ciò significa che il contenuto della relazione di
accompagnamento deve comunque trovare un valido riscontro negli altri criteri
emerneutici ed in primo luogo nello spirito e nella lettera della legge.
Nel caso in esame così non è, in quanto la norma
di cui all'art. 2409 c.c. in questione non riguarda in alcun modo l'assetto
interno della società e la sua inapplicabilità alle s.r.l. a partire dall'1
gennaio 2004 ed a prescindere dall'adeguamento statutario non è lesivo o
pregiudizievole di alcun interesse rilevante; a maggior ragione ove si
consideri che la nuova formulazione dell'art. 2476 c.c. deve ritenersi
immediatamente applicabile per le medesime ragioni sopra esposte in relazione
all'art. 2409 c.c.
Viene meno, in tal modo, anche l'altra
argomentazione a sostegno dell'assunto in questa sede disatteso.
…omissis…
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