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Sezione I - Giurisprudenza

documento 178/2004

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Padova – Dr. Farini, Presidente – Dr. Limitone, Giudice relatore - 26 aprile 2004.

(178-m)

Controllo giudiziario sulle società Società per azioni – Sequestro di azioni – Costituzione di pegno – Annotazione nel libro soci – Necessità – Provvedimento del Tribunale ex art. 2409 c.c. – Ammissibilità.

 

Il provvedimento di sequestro di azioni deve essere annotato nel libro soci, trattandosi di formalità necessaria alla esecuzione della cautela al fine di rendere opponibile il sequestro alla società e quindi l’inoppobilità a quest’ultima delle successive vicende traslative del titolo sequestrato. Analogo adempimento deve essere eseguito con riferimento alla costituzione in pegno delle azioni al fine di consentire l’esercizio dei diritti sociali e del diritto di credito in esse incorporato.

L’omessa annotazione nel libro soci di tali circostanze è rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c. e il Tribunale può ordinare all’amministratore in carica di provvedervi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(178-t)

Il Tribunale

Ritenuto che l'esito dell'ispezione consente di affermare che le irregolarità denunciate, relative a: 1) costituzione in pegno del titolo azionario a favore di un soggetto in conflitto di interessi e congruità dell'operazione in funzione dell'oggetto sociale della Alfa s.p.a. e dei suoi scopi; 2) omesso deposito di bilanci e conseguenze sui bilanci attuali in termini di chiarezza e verità; 3) trasferimento di sede non accompagnato dalla relativa delibera di modificazione dello statuto; 4) congruità del prezzo di cessione d'azienda, sono insussistenti, in quanto: 1) il titolo azionario è stato costituito in pegno da E. S., quale persona fisica proprietaria della partecipazione, sicché sfuma il rilievo inerente il pur sussistente conflitto di interessi, in relazione però alla sua posizione di amministratore della Alfa s.p.a.; 2) i bilanci sono stati tutti regolarmente depositati; 3) la sede è stata trasferita con delibera di modificazione dello statuto; 4) il minor prezzo di cessione dell'azienda, anche se fosse confermato da successive perizie, riguarderebbe soltanto profili risarcitori a favore dei soci e della società, e non direttamente ed attualmente i terzi, atteso che vi è ad oggi un patrimonio netto di € 662.000,00, e che l'amministratore pro tempore non è più in carica.

Ritenuto tuttavia che permanga quale profilo di irregolarità il non aver provveduto all'annotazione nel libro dei soci del provvedimento di sequestro giudiziario auto-rizzato dal Tribunale di Roma 1'8 marzo 2000, posto che si tratta di un adempimento necessario per l'esecuzione della cautela, al fine di perfezionare l'opponibilità del sequestro nei confronti della società e quindi l'inopponibilità a quest'ultima delle successive vicende traslative del titolo sequestrato; d'altronde, l'annotazione è necessaria anche perché può essere attribuito al custode del titolo sequestrato il diritto di voto (come ammetteva la giurisprudenza: cfr. Cass. 26 maggio 2000, n. 6957, in Le Società, n. 11, 2000, 1331 e dispone espressamente il nuovo testo dell'art. 2352 c.c.), che non potrebbe essere esercitato senza previa annotazione della concessa cautela nel libro dei soci, così come non lo potrebbero in genere tutti i diritti sociali che competono al custode.

Considerato che l'annotazione nel libro soci è prevista altresì dall'art. 2024 c.c. per i titoli nominativi (norma generale che corrisponde a quella speciale di cui all'art. 3, comma 4, R.D. 29 marzo 942, n. 239: Cass. 23 luglio 1996, n. 6596, in Le Società, n. 3, 1997, 283), secondo il quale nessun vincolo sul credito (quanto meno in funzione della liquidazione degli utili sociali) produce effetti nei confronti dell'emittente e dei terzi, se esso non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel registro, e che nel libro dei soci devono essere in-dicati i trasferimenti e i vincoli relativi alle azioni nomi-native, secondo l'art. 2421, comma 1, n. 1, c.c.

Ritenuta la necessità dell'annotazione nella analoga fattispecie del pegno di azioni sociali, e non soltanto per l'esercizio dei diritti sociali, ma anche per l'effettiva disponibilità del titolo azionario, comportante l'esercizio del diritto di credito rappresentato dal titolo stesso (cfr. Cass. 23 luglio 1996, n. 6596, in Le Società, n. 3, 1997, 283).

Considerato comunque che l'adempimento è stato stabilito con l'ordine di annotazione contenuto nel decreto di sequestro del Tribunale di Roma, che non può essere arbitrariamente disatteso.

Ritenuta la gravità dell'omissione, in quanto vanifica l'effetto complessivo di indisponibilità che consegue alla cautela, che si realizza anche con il concorso dell'annotazione nel libro dei soci, mentre la non apprensione del titolo incide prevalentemente sia sulla vicenda circolatoria del medesimo (in virtù dell'omessa annotazione del sequestro sul titolo prevista dall'art. 3, comma 4, RD. 29 marzo 942, n. 239), che sulla funzione custodiale del provvedimento cautelare, di cui all'art. 670 c.p.c.

Ritenuto che non appare opportuno sostituire l'attuale Amministratore, per un adempimento che si esaurisce in una singola attività, posto che questa può essere realizzata anche dall'organo in carica, su incarico e con la vigilanza del Tribunale. (omissis).

Visto l'art. 2409 c.c.; assegna all'amministratore in carica della s.p.a. Alfa il termine di quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto per iscrivere nel libro dei soci il provvedimento di sequestro del Tribunale di Roma dell'8 marzo 2000, salvo ogni altro provvedimento ex art. 2409 c.c., in caso di non ottemperanza.














 

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