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Tribunale di Padova – Dr. Farini, Presidente
– Dr. Limitone, Giudice relatore - 26 aprile 2004.
(178-m)
Controllo
giudiziario sulle società – Società per azioni
– Sequestro di azioni –
Costituzione di pegno – Annotazione nel libro soci – Necessità –
Provvedimento del Tribunale ex art. 2409 c.c. – Ammissibilità.
Il provvedimento di sequestro
di azioni deve essere annotato nel libro soci, trattandosi di formalità
necessaria alla esecuzione della cautela al fine di rendere opponibile il
sequestro alla società e quindi l’inoppobilità a quest’ultima delle
successive vicende traslative del titolo sequestrato. Analogo adempimento
deve essere eseguito con riferimento alla costituzione in pegno delle azioni
al fine di consentire l’esercizio dei diritti sociali e del diritto di credito
in esse incorporato.
L’omessa annotazione nel libro
soci di tali circostanze è rilevante ai sensi dell’art. 2409 c.c. e il
Tribunale può ordinare all’amministratore in carica di provvedervi.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(178-t)
Il
Tribunale
Ritenuto
che l'esito dell'ispezione consente di affermare che le irregolarità
denunciate, relative a: 1) costituzione in pegno del titolo azionario a
favore di un soggetto in conflitto di interessi e congruità dell'operazione
in funzione dell'oggetto sociale della Alfa s.p.a. e dei suoi scopi; 2)
omesso deposito di bilanci e conseguenze sui bilanci attuali in termini di
chiarezza e verità; 3) trasferimento di sede non accompagnato dalla relativa
delibera di modificazione dello statuto; 4) congruità del prezzo di cessione
d'azienda, sono insussistenti, in quanto: 1) il titolo azionario è stato
costituito in pegno da E. S., quale persona fisica proprietaria della
partecipazione, sicché sfuma il rilievo inerente il pur sussistente conflitto
di interessi, in relazione però alla sua posizione di amministratore della
Alfa s.p.a.; 2) i bilanci sono stati tutti regolarmente depositati; 3) la
sede è stata trasferita con delibera di modificazione dello statuto; 4) il
minor prezzo di cessione dell'azienda, anche se fosse confermato da successive
perizie, riguarderebbe soltanto profili risarcitori a favore dei soci e della
società, e non direttamente ed attualmente i terzi, atteso che vi è ad oggi
un patrimonio netto di € 662.000,00, e che l'amministratore pro tempore
non è più in carica.
Ritenuto
tuttavia che permanga quale profilo di irregolarità il non aver provveduto
all'annotazione nel libro dei soci del provvedimento di sequestro giudiziario
auto-rizzato dal Tribunale di Roma 1'8 marzo 2000, posto che si tratta di un
adempimento necessario per l'esecuzione della cautela, al fine di
perfezionare l'opponibilità del sequestro nei confronti della società e
quindi l'inopponibilità a quest'ultima delle successive vicende traslative
del titolo sequestrato; d'altronde, l'annotazione è necessaria anche perché
può essere attribuito al custode del titolo sequestrato il diritto di voto
(come ammetteva la giurisprudenza: cfr. Cass. 26 maggio 2000, n. 6957, in Le
Società, n. 11, 2000, 1331 e dispone espressamente il nuovo testo
dell'art. 2352 c.c.), che non potrebbe essere esercitato senza previa
annotazione della concessa cautela nel libro dei soci, così come non lo
potrebbero in genere tutti i diritti sociali che competono al custode.
Considerato
che l'annotazione nel libro soci è prevista altresì dall'art. 2024 c.c. per i
titoli nominativi (norma generale che corrisponde a quella speciale di cui
all'art. 3, comma 4, R.D. 29 marzo 942, n. 239: Cass. 23 luglio 1996, n.
6596, in Le Società, n. 3, 1997, 283), secondo il
quale nessun vincolo sul credito (quanto meno in funzione della liquidazione
degli utili sociali) produce effetti nei confronti dell'emittente e dei
terzi, se esso non risulta da una corrispondente annotazione sul titolo e nel
registro, e che nel libro dei soci devono essere in-dicati i trasferimenti e
i vincoli relativi alle azioni nomi-native, secondo l'art. 2421, comma 1, n.
1, c.c.
Ritenuta
la necessità dell'annotazione nella analoga fattispecie del pegno di azioni
sociali, e non soltanto per l'esercizio dei diritti sociali, ma anche per
l'effettiva disponibilità del titolo azionario, comportante l'esercizio del
diritto di credito rappresentato dal titolo stesso (cfr. Cass. 23 luglio
1996, n. 6596, in Le Società, n. 3, 1997, 283).
Considerato
comunque che l'adempimento è stato stabilito con l'ordine di annotazione
contenuto nel decreto di sequestro del Tribunale di Roma, che non può essere
arbitrariamente disatteso.
Ritenuta
la gravità dell'omissione, in quanto vanifica l'effetto complessivo di
indisponibilità che consegue alla cautela, che si realizza anche con il
concorso dell'annotazione nel libro dei soci, mentre la non apprensione del
titolo incide prevalentemente sia sulla vicenda circolatoria del medesimo (in
virtù dell'omessa annotazione del sequestro sul titolo prevista dall'art. 3,
comma 4, RD. 29 marzo 942, n. 239), che sulla funzione custodiale del
provvedimento cautelare, di cui all'art. 670 c.p.c.
Ritenuto
che non appare opportuno sostituire l'attuale Amministratore, per un
adempimento che si esaurisce in una singola attività, posto che questa può
essere realizzata anche dall'organo in carica, su incarico e con la vigilanza
del Tribunale. (omissis).
Visto l'art. 2409 c.c.;
assegna all'amministratore in carica della s.p.a. Alfa il termine di quindici
giorni dalla comunicazione del presente decreto per iscrivere nel libro dei
soci il provvedimento di sequestro del Tribunale di Roma dell'8 marzo 2000,
salvo ogni altro provvedimento ex art. 2409 c.c., in caso di non
ottemperanza.
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