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Tribunale
di Bologna, 29 aprile 2009 – Pres. Colonna – Rel. Atzori.
Segnalazione dell’Avv. Matteo
Acciari
Fallimento
– Stato passivo – Opposizione – Credito per omesso versamento di contributi
sindacali – Natura – Cessione del credito – Collocazione in privilegio.
Divieto
di cessione della retribuzione da lavoro dipendente – Deroghe – Deleghe
sindacali – Ammissibilità.
Il
credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi
loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle c.d. “deleghe” sindacali va
ammesso allo stato passivo in privilegio ex art 2751 bis n. 1 codice civile,
avendo queste natura di cessione parziale del credito retributivo. (fc)
Il
disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 180/50, recante il divieto di cessione dei
crediti derivanti da stipendi e salari, non osta alla piena validità ed
efficacia delle cessioni relative alle trattenute sindacali in virtù della
loro riconducibilità al novero delle eccezioni previste dalla legge ed in
forza di una lettura sistematica di tali disposizioni con l’art. 52 del
medesimo D.P.R.. Da un lato, infatti, deve ritenersi che la cedibilità di
quote dello stipendio, nei casi di cui all’art. 52 DPR 180/50, incontri il
solo limite quantitativo del quinto e degli altri requisiti (durata massima,
natura dei rapporti di lavoro) ivi previsti, a prescindere dalla finalità
perseguita con la cessione. Dall’altro, siffatta deroga al principio di
incedibilità trova specifico fondamento positivo nell’art. 26 St. lavoratori
in virtù della piena meritevolezza della libertà di proselitismo sindacale
quale interesse di rango costituzionale sotteso a questo tipo di cessione
fermi restandone, al contempo, la piena compatibilità con la ratio della
riforma del citato D.P.R. (da individuarsi nella protezione del lavoratore
dall’usura) ed il pieno rispetto del disposto di cui all’art. 36 Cost.
(principio di sufficienza della retribuzione) per la normale, assoluta
esiguità degli stessi contributi. (fc)
Il testo
integrale
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