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Tribunale di Vicenza – Giudice Unico Dr.
Bozza – 2 agosto 2004.
Nuovo processo societario – Ambito di applicazione – Connessione –
Specialità della normativa.
Nuovo processo societario – Ambito di applicazione – Opposizione a
decreto ingiuntivo – Applicazione del rito societario.
Nuovo processo societario – Opposizione a decreto ingiuntivo –
Mutamento del rito – Prosecuzione del processo.
(179-m1)
L’art. 1 d. lgs. n. 5/03 deve
considerarsi norma speciale che, prevedendo l’applicazione del rito
societario in tutti i casi di connessione tra una controversia societaria ed
una controversia soggetta a rito ordinario, sancisce chiaramente la
prevalenza del primo sul secondo in deroga alla regolamentazione dei rapporti
tra cause connesse dettate dall'art. 40 del codice di rito.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(179-m2)
Quando l’opposizione a decreto
ingiuntivo prevista dall’art. 645 c.p.c. ha ad oggetto le materie rientranti
nell’ambito di applicazione del nuovo processo societario – o perché poste a
fondamento della richiesta monitoria o perché introdotte con l’opposizione
stessa – quest’ultima deve essere proposta secondo il rito societario, posto
che l’opposizione non è una forma di impugnazione, ma è l’atto con il quale,
ad iniziativa dell’intimato, si determina l’apertura del contraddittorio in
un giudizio di primo grado a cognizione piena (con la sola particolarità di
una inversione puramente formale delle parti), ora sostituito, quando la
controversia ha ad oggetto una delle materie di cui all’art. 1 d. lgs. n.
5/03, dal processo societario ordinario.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(179-m3)
Qualora la controversia sia
relativa a materie cui deve essere applicato il rito societario,
l’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. deve essere
proposta con atto di citazione da notificare all’ingiungente. Poiché il
processo deve poi proseguire con lo scambio degli atti difensivi fuori
dell’udienza, la causa deve essere cancellata la causa dal ruolo e, ove
l’ordinanza venga emessa a seguito dell’udienza di prima comparizione, dalla
comunicazione della stessa decorrono i termini di cui all’art. 6 del d. lgs.
n. 5/03.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(179-t)
Il testo integrale:
Il Tribunale (omissis).
premesso che in data 12 marzo 2004 veniva
notificato a Alfa s.r.l., M. E. e M.G. il decreto ingiuntivo provvisoriamente
esecutivo n. 193/04 gennaio 2004 col quale questo tribunale ingiungeva a Alfa
s.r.l., quale debitore principale, e a M.E. e M.G., quali fideiussori, il
pagamento della somma di euro 313.170,75, oltre interessi e spese, in favore
di Monte Paschi di Siena, s.p.a. a saldo di scoperto di conto corrente;
che con atto di citazione notificato il 21 aprile
2004 gli ingiunti proponevano opposizione al predetto decreto ingiuntivo
convenendo in giudizio Monte Paschi di Siena s.p.a.: essi. lamentavano la
illegittima applicazione dell'anatocismo trimestrale e, per quello che qui
interessa, chiedevano, in via riconvenzionale principale, la declaratoria di
nullità «per carenza e/o illegittimità della causa e/o per contrarietà a
norme imperative» e, in via subordinata, dell'annullamento per errore essenziale
o dolo, dei rapporti intrattenuti dai garanti con la banca aventi ad oggetto
alcuni prodotti finanziari (quote di fondi comuni di investimento ad
altissimo rischio facenti parte del medesimo gruppo di riferimento del Monte
Paschi), il cui acquisto l'istituto aveva ad essi imposto ad ulteriore
garanzia delle obbligazioni della Alfa s.r.l., finanziandone l'acquisto,
senza che gli acquirenti fossero stati edotti della natura dell'investimento,
della esatta portata economica e dei rischi correlati. Sostenevano in
particolare gli opponenti che l'operazione non consisteva in un piano di
accumulo bensì di un vero e proprio prestito finanziario «finalizzato a
trasferire dalla Banca ai M. il rischio di impresa bancaria nascente dal
prestito medesimo e, conseguentemente, anche dagli affidaAlfa accordati
all'azienda», in violazione degli artt. 21 e 23 D.Lgs. n. 58/1998 e degli
artt. 26-29 Reg. Consob 11522/98;
che nel costituirsi la Banca eccepiva, in via
preliminare, il difetto di instaurazione del rito sostenendo che
l'opposizione al decreto ingiuntivo, investendo rapporti in materia di
intermediazione mobiliare e servizi e contratti di investimento, andava
proposta seguendo il rito societario di cui al D.Lgs. n. 5/2003, per cui
chiedeva che il giudice, a norma del comma 5 dell'art. 1 del citato D.Lgs.,
disponesse il mutamento del rito e la cancellazione della causa dal ruolo;
che, in replica, gli opponenti adducevano che
avendo la banca creditrice fatto ricorso al procedimento monitorio ordinario
anche l'opposizione da proporre avverso tale decreto rientrava in quella
ordinaria, sicché se fosse stata fondata la tesi dell'opposta, lo stesso
decreto ingiuntivo sarebbe stato nullo; sostenevano, altresì, che operava
nella fattispecie il principio di cui all'art. 40 c.p.c. dell'attrazione del
rito ordinario, su quello societario, prevalendo la normativa speciale
soltanto quando la causa connessa sia da trattare col rito societario e non
quando, come nella specie, la causa connessa sia ascrivibile alla materia del
rito speciale e la causa principale sia da trattare col rito ordinario;
infine, in via subordinata, chiedevano la separazione della causa di
separazione avente ad oggetto la materia ordinaria da quella rientrante nella
previsione dell'art. 1 della legge processuale societaria;
tanto premesso in via ricostruttiva, ritiene il
giudice di dover accogliere l'eccezione della società opposta. Invero, non vi
è dubbio tra le parti che la presente controversia, avendo ad oggetto
rapporti in materia di intermediazione mobiliare e la vendita di prodotti
finanziari, rientri nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. n. 5/2003, sicché essendo la controversia iniziata dopo il 1 gennaio
2004 va assoggetta al rito societario regolato dal citato decreto
legislativo.
Ciò anche ove si ritenesse che la materia che
giustifica l'attrazione al rito societario rivesta una funzione solo
accessoria rispetto agli altri motivi di opposizione o rispetto al credito
azionato in via monitoria, giacché l'art. 1 inizia proprio col disporre che
«si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le
controversie, incluse quelle connesse a norma degli artt. 31, 32, 33, 34, 35
e 36 del codice di procedura civile, relative a ...». Si tratta di una norma
speciale che, prevedendo la applicazione del rito societario in tutti i casi
di connessione tra una controversia societaria ed una controversia soggetta a
rito ordinario, sancisce chiaramente la prevalenza del primo sul secondo in
deroga alla regolamentazione dei rapporti tra cause connesse dettate
dall'art. 40 del codice di rito. Di contro non trova alcun fondamento la
distinzione fatta dagli opponenti tra causa principale e cause connesse
giacché la nuova norma richiama tutti i casi di connessione qualificata
indicati dagli artt. 31-36 senza stabilire all'interno delle stesse
differenze a seconda che la causa societaria sia quella principale o quella
connessa per accessorietà, garanzia, cumulo soggettivo, o altro.
Queste considerazioni comportano il rigetto anche
della richiesta subordinata degli opponenti di scindere le cause a seconda
della materia; l'applicazione del rito societario a tutti i casi indicati è
finalizzata proprio alla attuazione del simultaneus processus tra
controversie soggette a riti diversi, per cui la richiesta separazione
tradirebbe le finalità che la norma cerca di attuare.
Prive di fondamento sono anche le argomentazioni
degli opponenti circa l'erroneo utilizzo da parte della Banca dell'ordinario procedimento
monitorio e del necessario ricorso alla opposizione di cui all'art. 645
c.p.c. per opporre un ordinario decreto ingiuntivo.
Nessuna delle due proposizione è condivisibile.
Invero, anche ammesso che le somme ingiunte siano
state generate da rapporti che, ancorché regolati in conto corrente, siano
riconducibili alla intermediazione mobiliare, la tesi degli opponenti
presuppone l'obbligatorietà per il creditore di fare ricorso al procedimento
sommario di cognizione di cui all'art. 19; tuttavia le caratteristiche di
questo procedimento, completamente diverse da quello monitorio per
presupposti e per rito, e la mancanza di qualsiasi espressa previsione
sostitutiva dell'ordinario monitorio, fanno ritenere che il nuovo
procedimento sommario non elimina, per le materie oggetto del nuovo rito, il
procedimento regolato dagli artt 633 ss. c.p.c. Questo, infatti, richiedendo
per l'emissione del decreto ingiuntivo la prova scritta del credito azionato,
è emesso inaudita altera parte lasciando al debitore Ingiunto l'onere
dell'opposizione per istaurare il giudizio ordinario di primo grado, nel
mentre il nuovo procedimento sommario si svolge in contraddittorio tra le
parti non richiede la prova scritta e l'ordinanza di condanna può essere
impugnata davanti alla corte di appello; in sostanza col nuovo procedimento
sommario di cognizione il legislatore ha inteso favorire la formazione di un
tolo esecutivo, anche quando manca la prova scritta del credito o si tratti
di credito non liquido, anticipando il contraddittorio anche al fine di
valutare la compatibilità della complessità della lite con i limiti della
cognizione sommaria, per cui non può esservi sovrapposizione tra le due forme
di tutela.
Avverso il decreto ingiuntivo è ammessa
opposizione a norma dell'art. 645 c.p.c., e, quando questa ha ad oggetto
materie societarie - o perché poste a fondamento della richiesta monitoria o
perché introdotta con l'opposizione stessa - quest'ultima deve essere
proposta secondo il rito societario, posto che l'opposizione non è una forma
di impugnazione, ma è l'atto col quale, ad iniziativa dell'intimato, si
determina l'apertura del contraddittorio in un giudizio di primo grado a
cognizione piena, con la sola particolarità di un'inversione puramente
formale delle parti, ora sostituito, quando la controversia ha ad oggetto una
delle materie di cui all'art. 1 D.Lgs. n. 5/ 2003, dal processo societario
ordinario.
Queste considerazioni di carattere generale
trovano un puntuale riscontro nell'art. 2 comma terzo (introdotto dal D.Lgs.
6 febbraio 2004, n. 37), nella parte in cui stabilisce che «i termini sono
ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell' art. 645 c.p.c.» e
poi dispone la immediata designazione del magistrato «per l'adozione, previa
convocazione delle parti, dei provvediAlfa di cui agli artt. 648 e 649
c.p.c.». Da queste disposizioni si ottiene, infatti, in primo luogo, una
conferma di quanto detto in precedenza circa la sopravvivenza del
procedimento monitorio nella materia de qua, ma, principalmente, si deduce che
l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con atto di citazione da
notificare all'ingiungente, ma segue il rito del processo ordinario
societario, adattato con i citati interventi alle esigenze della peculiare
materia.
Se così è, ne consegue che, quand'anche non si
concordasse con quanto in precedenza detto circa la sopravvivenza del
procedimento monitorio, l'opponente avrebbe comunque dovuto introdurre
l'opposizione col rito societario per far valere le proprie eccezioni - ivi
compresa quelle attinente alla nullità del decreto ingiuntivo - dovendosi
prima instaurare regolarmente il contraddittorio col rito previsto dalla
legge per far valere in quel processo le proprie difese e domande.
A norma dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 5/2003 il
giudice, «quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al
comma 1 è stata proposta in forme diverse da quelle previste dal presente
decreto, dispone con ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della
causa dal molo», per cui la presente causa va cancellata dal ruolo perché
deve proseguire con lo scambio degli atti difensivi fuori dell'udienza, e,
poiché la presente ordinanza è emessa a seguito dell'udienza di prima
comparizione, dalla comunicazione di detta ordinanza decorrono i termini di cui
all'art. 6.
(omissis)
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