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Massimario, art. 66 l. fall.
Corte di
Cassazione, Sez. I Civile 9 aprile 2009, n. 8735 – Pres. Proto – Rel. Didone.
Revocatoria
ordinaria (azione pauliana) – Condizioni e presupposti (esistenza del
credito, “eventus damni, consilium fraudis et scientia damni”) – Atto
compiuto da una società – Conoscenza del pregiudizio – Stato soggettivo
dell'amministratore legale rappresentante – Rilevanza – Fondamento.
In tema di
azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società, il
requisito della "scientia damni" va accertato avendo riguardo
all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la
rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 cod. civ.,
applicabile all'attività delle persone giuridiche. (fonte CED – Corte di
Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con
sentenza depositata il 1 aprile 2004, la Corte di appello di Roma ha confermato
la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale è stata accolta la
domanda L. Fall., ex art. 66, di revocatoria della compravendita di immobile
promossa dal curatore del fallimento della s.r.l. A. B. nei confronti degli
acquirenti B. M., B. I. e B. A., accogliendo parzialmente l'appello proposto
da questi ultimi soltanto in relazione all'entità dell'indennità di
occupazione.
Ha osservato
la Corte territoriale (per quanto ancora interessa) che il primo motivo di
gravame - con il quale era stata dedotta l'inammissibilità della proposizione
di azione revocatoria e di azione di simulazione nello stesso giudizio - non
poteva essere accolto in quanto la domanda di revocatoria era stata proposta
"in via subordinata e quindi alternativamente alla domanda di
simulazione".
Quanto alla
prova del consilium fraudis, al rilievo che la lettera inviata da R. B.,
padre degli acquirenti appellanti, socio e amministratore della società
insieme al fratello F., era stata scritta non il 20.9.1992, come ritenuto
dalla sentenza di primo grado, bensì nel 1994, quindi successivamente alla
stipula dell'atto pubblico di compravendita in questione, dell'8.11.1993 e
alla mancata prova della partecipazione di B. R. alla gestione e contabilità
della società e, infine, alla sentenza penale che aveva assolto B. R. dai
reati contestati condannando invece F., la Corte di merito ha osservato che,
nonostante le rettifiche evidenziate dagli appellanti, sussistevano comunque
i presupposti dell'azione revocatoria ordinaria prevista dalla L. Fall., art.
66. Infatti, l'atto impugnato aveva riguardato la vendita dalla società
Impresa A. B. s.r.l. ai tre appellanti, figli dell'amministratore B. R., di
un immobile consistente in un villino con ampio giardino sito in *** e, pur
essendo stato, il detto atto, stipulato tre anni prima della dichiarazione di
fallimento della società, per il medesimo prezzo del precedente acquisto
avvenuto nel 1989, quindi non inferiore a esso, e nonostante la sentenza
penale avesse accertato la responsabilità di F. B. e non anche di R., il
quale, nel 1994 aveva anzi assunto l'iniziativa di adire l'autorità
giudiziaria ai sensi dell'art. 2904 c.c., e aveva contestato al fratello il
sospetto di gravi irregolarità, tali elementi non apparivano sufficienti a
contrastare il fatto che la società, già nel 1993, anche se dal bilancio non
risultava in perdita, aveva un saldo debitorio nei confronti della Banca *
per quasi due miliardi e di tale circostanza doveva presumersi che le parti
contraenti - i due amministratori per la venditrice e gli acquirenti -
fossero a conoscenza, posto che anche le due appellanti M. e I., per loro
stessa ammissione, svolgevano attività lavorativa presso la società.
Inoltre,
l'elemento di maggiore valenza appariva quello relativo al fatto che gli
acquirenti, figli del socio e amministratore B. R., non avevano dimostrato di
avere acquistato con danaro proprio, ne' la provenienza di tale danaro,
essendo in giovane età e uno di essi ancora studente. Talché doveva
presumersi che il prezzo fosse stato pagato con danaro della società al fine
di sottrarre il bene ai creditori. Contro la sentenza di appello B. M., B. I.
e B. A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resiste
con controricorso la curatela fallimentare. I ricorrenti hanno depositato
memoria ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 2.1.- Con
il primo motivo i ricorrenti denunciano vizio di motivazione in ordine
all'eccezione di inammissibilità della domanda deducendo che il nostro
ordinamento non consente la proposizione di due domande che si pongano in
termini di evidente contraddizione. Il motivo è infondato. Infatti, secondo
la giurisprudenza di questa Corte l'azione di simulazione (assoluta o
relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono
essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro
o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la
possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra.
L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa,
piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella
circostanza che, nel primo caso, è l'attore a rimettere al potere
discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una
"species iuris" piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi
si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di
accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti
infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta; (Sez.
3, Sentenza n. 17867 del 2007).
p. 2.2.- Con
il secondo motivo i ricorrenti denunciano insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla
sussistenza del consilium fraudis. Deducono che la Corte di appello ha
confermato la sentenza impugnata pur dando atto dell'erronea valutazione
della lettera del padre degli appellanti come datata in epoca anteriore alla
stipula dell'atto anziché successiva, risalendo effettivamente al 1994,
nonché della sopravvenuta sentenza penale di assoluzione. Deducono che
sarebbe illogico dare atto, da un lato, che uno dei due amministratori della
società (R. B.) aveva contestato al fratello il sospetto di gravi
irregolarità relative ai rapporti con la Banca * e dall'altro affermare di
doversi presumere che le parti contraenti, i due amministratori (quindi anche
R.) e gli acquirenti fossero a conoscenza del saldo debitorio nei confronti
della banca.
Con il terzo
motivo i ricorrenti denunciano l'erronea applicazione delle norme sull'azione
revocatoria ordinaria. Deducono che erroneamente la sentenza impugnata fa
riferimento alla mancata prova da parte degli acquirenti di aver acquistato
con denaro proprio e alla mancata prova della provenienza del denaro nonché
alla presunzione del pagamento del prezzo con denaro della società.
Circostanza, quest'ultima, mai dedotta.
Il secondo e
il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente perché attengono alla
sussistenza delle condizioni per la revocabilità dell'atto.
Ciò posto, va
rilevato che il pur improprio richiamo alla presunzione di pagamento del
prezzo con denaro della società (argomento coerente con l'accoglimento
dell'azione di simulazione e non con quella revocatoria) non elide la
sussistenza di altre presunzioni parimente valorizzate dalla Corte
territoriale, come la circostanza che la società, già nel 1993, anche se dal
bilancio non risultava in perdita, avesse un saldo debitorio nei confronti
della Banca * per quasi due miliardi e la presunzione di conoscenza di tale
indebitamento da parte dei contraenti, avendo stipulato l'atto i due
amministratori per la venditrice mentre degli acquirenti - tutti figli di uno
degli amministratori - due, per loro stessa ammissione, svolgevano attività
lavorativa presso la società.
Talché la
decisione appare conforme al principio per il quale "in tema di
condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, la prova del
requisito della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei
creditori può essere fornita anche mediante presunzioni", dovendosi, tra
l'altro, attribuire rilievo al grado di parentela fra il debitore e gli
acquirenti (Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005 (Rv. 579523).
Peraltro, va
evidenziato che la parte alienante, nella concreta fattispecie, era
costituita da una società e in tema di azione revocatoria ordinaria, il
requisito della "scientia darmi", qualora parte sia una società,
"va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle)
persone fisiche che la rappresentano, giusta il principio stabilito dall'art.
1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche" (Sez. 3,
Sentenza n. 15265 del 04/07/2006 (Rv. 591448). Si che la consapevolezza da
parte di uno degli amministratori della società del pregiudizio arrecato alle
ragioni dei creditori, nella concreta fattispecie, non è revocabile in
dubbio. Quanto al giudicato penale invocato, va ribadito che il giudicato di
assoluzione degli amministratori, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., "mentre
potrebbe avere effetti preclusivi nei confronti del fallimento che si fosse
costituito parte civile contro i propri amministratori, non spiega alcuna
efficacia a favore del terzo, rimasto estraneo al processo penale" (Sez.
1^, Sentenza n. 8517 del 27/09/1996).
Da ultimo, va
evidenziato che i ricorrenti nulla deducono in ordine alla dannosità
dell'atto in relazione al residuo patrimonio della società, in tal senso
dovendosi apprezzare come privi del carattere di specificità entrambi i
motivi di ricorso anche in considerazione di ciò, che "il pregiudizio
(eventus damni) può essere costituito da una variazione sia quantitativa che
qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore
difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne
comprometta la fruttuosità" (Cass. 2 9.10.1999, n. 12144; Cass.
8.7.1998, n. 6676, Cass. 6.5.1998, n. 4578).
Al rigetto
del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle
spese processuali, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il
ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del
resistente delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro
5.000,00, a titolo di onorari, Euro 200,00, per esborsi oltre spese generali
e accessori di legge.
Così deciso
in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 marzo 2009.
Depositato
in Cancelleria il 9 aprile 2009
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