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Tribunale di Firenze – G. Dr. Silvia
Governatori – 14 luglio 2005.
(180-m)
Nuovo processo
societario – Opposizione a decreto ingiuntivo – Riduzione dei termini –
Mutamento del rito – Termine per la riassunzione.
La disposizione contenuta
nell’art. 2, 3° co. del d. lgs. n. 5/03, la quale dispone che in caso di
opposizione a norma dell’art. 645 c.p.c. i termini sono ridotti alla metà,
deve intendersi riferita non solo al termine a comparire di cui all’art. 163
bis, ma a tutti i termini del procedimento, ivi compreso quindi quello per la
riassunzione del processo a seguito di mutamento del rito.
Pertanto, qualora
l’opposizione a decreto ingiuntivo venga proposta nelle forme del rito
ordinario anziché in quelle del nuovo processo societario, il termine per la
notifica dell’atto di riassunzione è di quindici giorni decorrenti
dall’ordinanza che ha disposto il mutamento del rito e la cancellazione della
causa dal ruolo.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(180-t)
Il Giudice,
sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 29.06.2005;
vista l’istanza formulata dall’avv. *** nell’interesse della Società
Gamma sdf in liquidazione affinché sia dichiarata l’estinzione del
processo in quanto non riassunto nei termini a seguito della cancellazione
della causa dal ruolo disposta per effetto del mutamento del rito;
vista la memoria depositata nell’interesse di B. che si è
opposta all’accoglimento dell’istanza;
rilevato che l’estinzione è stata eccepita esponendo che a seguito
dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 4011/2004 emesso dal
tribunale di Firenze su ricorso della società Gamma, B. aveva
proposto opposizione secondo il rito ordinario di cognizione con atto di
citazione in opposizione notificato il 25.10.2004; che all’udienza del
10.02.2005 il Giudice istruttore aveva rilevato che la controversia rientrava
tra quelle relative ai rapporti societari di cui all’art.1 lett. a) D.lgs
17.01.2003 n. 5, e aveva disposto il mutamento del rito e la cancellazione
della causa dal ruolo in applicazione dell’art. 1 u.c. del D.lgs predetto;
che ai sensi di tale norma “dalla comunicazione dell’ordinanza decorrono, se
emessa a seguito dell’udienza di prima comparizione, i termini di cui
all’art. 6”, termini che nel caso di specie, poiché l’ordinanza era stata
pronunciata in udienza, decorrevano dalla data della pronuncia;
che di conseguenza era decorso il termine di cui all’art. 6 del
predetto decreto legislativo senza che la causa venisse riassunta nelle forme
del diritto societario, da ritenersi di 15 giorni ai sensi del combinato
disposto dagli artt. 3 comma secondo, richiamato dall’art. 6 e 2 comma terzo
sul dimezzamento dei termini nell’ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo
ex art. 645 c.p.c.;
rilevato che l’opponente si è opposto all’accoglimento dell’istanza
sostenendo che con l’art. 2 il legislatore avrebbe inteso provvedere ad una
riduzione di termini nel solo ambito dell’atto di citazione, come peraltro
previsto nell’ambito dell’art.645 c.p.c.,considerato che nel giudizio di
opposizione avverso decreto ingiuntivo gli altri termini, ed in specie quelli
ex art. 183 e184 c.p.c. non subirebbero riduzioni;
rilevato che l’art. 2 comma 3 del D.Lgs
5/2003 dispone che “i termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione
a norma dell’art. 645 del codice di procedura civile”, e che tale
disposizione deve essere intesa riferita a tutti i termini del procedimento,
tra cui in primis il termine per la riassunzione, considerato che il terzo
comma non può che essere letto in stretta sequela con quanto stabilito dal
comma 2 che recita che “tutti i termini del procedimento possono essere
ridotti alla metà con provvedimento reso a norma dall’art. 163-bis comma 2
del codice di procedura civile”; peraltro la norma dell’art.
2 contempla un riferimento ad un unico termine, e precisamente al termine di
sessanta giorni che deve essere fissato al convenuto per la notifica della
comparsa di risposta, cosicchè il riferimento a “termini” anziché all’unico
termine contemplato dalla norma, rimanda alla pluralità dei termini
abbreviati contemplati nel comma 2 considerato che nel processo societario
non vi è quella pluralità di termini di comparizione prevista dal rito
ordinario, ai quali l’art. 645 c.p.c.;
ritenuto che tale interpretazione è confortata dalla previsione, di
uno speciale regime di abbreviazione di tutti i termini, diversamente da
quanto previsto dall’art. 163 bis c.p.c. relativo ai soli termini previsti
dal primo comma dello stesso articolo; difatti dalla previsione dell’art. 2
emerge la possibilità nei procedimenti ordinari in materia societaria di
chiedere ed ottenere un abbreviazione di tutti i termini procedimentali, ciò
che manifesta l’intento del legislatore, una volta che sia riconosciuta la
sussistenza di esigenze di pronta spedizione, di imprimere al processo
un’accelerazione che non sia limitata ad una sola fase, ma che estenda ad
ogni termine procedimentale, considerata la possibilità che la fase
introduttiva del giudizio si protragga altrimenti per lo scambio degli atti
con le cadenze dal d.lgs 5/2003, con pregiudizio per i diritti a tutela dei
quali il giudizio è promosso;
rilevato che è conforme alla predetta interpretazione ritenere che
il riferimento ai termini di cui al comma terzo dell’art. 2 debba intendersi
esteso a tutti, come previsto al comma secondo, ossia che vi sia una abbreviazione
ex lege dei termini procedurali in caso di giudizio di opposizione avverso
decreto ingiuntivo;
va infatti considerato che la peculiarità del giudizio e dei suoi
presupposti giustificano un’accelerazione del giudizio, che non sarebbe
compiutamente realizzata nel rito societario, in ragione del susseguirsi di
cadenze di scambio atti, se non con una contrazione temporale estesa a tutto
il processo;
ritenuto di
conseguenza che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 u.c., 6, 4
comma secondo, e 2 comma terzo, la riassunzione sarebbe dovuta avvenire con
atto da notificare nel termine di quindici giorni (derivante dal dimezzamento
del termine ordinario previsto di trenta giorni) cosicchè l’atto di
opposizione notificato dalla opponente B. nelle forme del rito societario in
data 07.03.2005 deve ritenersi tardivo, rispetto all’ordinanza di
cancellazione della causa dal ruolo del 10.02.2005;
ritenuto di
conseguenza che deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento, con la
conseguenza che non vi è luogo a provvedere sull’istanza di fissazione di
udienza;
rilevato che per effetto dell’estinzione il decreto acquista
efficacia esecutiva ai sensi dell’art. 653 c.p.c.
P.
Q. M.
Dichiara
l’estinzione del procedimento, e per effetto dichiara esecutivo il decreto
ingiuntivo n. 4011/04 emesso dal presidente del tribunale di Firenze in data
23 luglio/12 agosto 2004 nei confronti di B..
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