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Massimario,
art. 66 l. fall.
Massimario,
art. 67 l. fall.
Massimario, art. 102 c.p.c.
Corte di
Cassazione, Sez. Unite Civili 23 aprile 2009, n. 9660 – Pres. Carbone – Rel.
Fioretti.
Azione
revocatoria – Comunione tra i coniugi – Litisconsorzio necessario –
Condizioni – Limiti.
Qualora uno
dei coniugi, in regime di comunione legale dei beni, abbia da solo acquistato
o venduto un bene immobile da ritenersi oggetto della comunione, il coniuge
rimasto estraneo alla formazione dell'atto devesi ritenere litisconsorte
necessario nelle controversie in cui si chieda al giudice una decisione che
incida direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi
tale in quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida
direttamente ed immediatamente sulla validità od efficacia del contratto. Ne
consegue che non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario nelle cause
di revocatoria ex artt. 66 e 67 legge fall., atteso che l'accoglimento
dell'azione revocatoria in materia fallimentare in favore del disponente
fallito non determina alcun effetto restitutorio nè, tantomeno, un effetto
traslativo a favore della massa dei creditori, ma comporta la inefficacia
relativa dell'atto rispetto alla massa dei creditori, rendendo il bene
trasferito assoggettabile all'esecuzione concorsuale, senza peraltro
caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di alienazione nei confronti
dell'acquirente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Fatto
Il Fallimento
della Coop. Edilizia "L.N" a r.l., premesso che detta cooperativa
aveva assegnato al socio R.U. la piena proprietà superficiaria di parte
dell'immobile sito in *, località *, e precisamente un locale ad uso
commerciale della superficie di mq. 22, scala *, distinto con il n. *,
composto da un solo vano con servizio, riportato in sede di precensimento
alla partita *;
che la
cooperativa era stata dichiarata fallita già nel *, ma la procedura era stata
chiusa per mancanza di passivo con provvedimento del 4.10.89;
che, con
verbale del 21.11.89, la cooperativa aveva provveduto a revocare lo stato di
liquidazione conseguente al fallimento, deliberando l'assegnazione delle
unità abitative ai soci, ottenendo poi la revoca della sentenza dichiarativa
di fallimento;
che detta
cooperativa era stata nuovamente dichiarata fallita il *; che sussistevano le
condizioni per proporre azione revocatoria; tutto ciò premesso citava in
giudizio innanzi al Tribunale di Napoli R.U., chiedendo che fosse dichiarato
inefficace e/o revocato l'atto di assegnazione della Cooperativa, la condanna
del convenuto al rilascio dell'immobile ed alla restituzione dei frutti e
delle rendite percepite.
Instauratosi
il contraddittorio, il convenuto, costituendosi in giudizio, impugnava quanto
dedotto dall'attore ed eccepiva la inapplicabilità della fattispecie
dell'alt. 2901 c.c., stante la previsione della L. Fall., art. 66; chiedeva,
pertanto, il rigetto della domanda o, in subordine, in accoglimento della
domanda riconvenzionale che spiegava, la condanna dell'attore al pagamento in
suo favore della somma di L. 23.800.000, equivalente a quella versata in
pagamento, oltre spese del rogito e trascrizione dello stesso ed oltre al
risarcimento dei danni, con rivalutazione ed interessi.
Con sentenza
del 20.3/4.5.01, il Tribunale di Napoli, ritenuta esperibile l'azione
revocatoria ordinaria e sussistenti sia il consilium fraudis che l'eventus
damni, dichiarava inefficace l'assegnazione e condannava il R. alla
restituzione dell'immobile.
Tale sentenza
veniva impugnata dal R. dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli.
Lamentava
l'appellante la mancanza di motivazione relativamente alla proposta eccezione
di inapplicabilità dell'art. 2901 c.c., l'erroneità della pronuncia
relativamente alla ritenuta sussistenza delle condizioni richieste da detto
articolo, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda
riconvenzionale e della richiesta di espletamento di consulenza tecnica.
Chiedeva, pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della
domanda o, in via subordinata, l'accoglimento della proposta riconvenzionale.
Con la memoria di replica l'appellante eccepiva il difetto di integrità del
contraddittorio, per essersi il giudizio di primo grado svolto solo nei suoi
confronti e non anche nei confronti della moglie, con la quale si trovava in
regime di comunione legale dei beni, come risultava dall'atto di assegnazione
dell'immobile summenzionato.
La curatela
fallimentare resisteva al gravame, chiedendone il rigetto. Con sentenza
30.10-17.11.2003 la Corte d'appello adita rigettava la impugnazione.
Avverso tale
sentenza R.U. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Il
Fallimento L.N. soc. coop. a responsabilità limitata ha resistito con
controricorso.
La prima
sezione civile, cui è stato assegnato il ricorso, con ordinanza in data
27.5.2008, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per
l'eventuale rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la composizione del
rilevato contrasto di giurisprudenza in ordine alla necessità o meno di
integrare il contraddittorio nei confronti dell'altro coniuge, rimasto estraneo
alla stipulazione del contratto, nelle controversie aventi ad oggetto la
revocatoria dell'acquisto di un immobile, compiuto "separatamente"
dal coniuge in regime di comunione legale.
Il Primo
Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la
soluzione di detto contrasto. Il Fallimento della Coop. Edilizia
"L.N." a r.l. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
Con il primo
motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c..
Deduce il ricorrente
di avere eccepito, con la memoria di replica a comparsa conclusionale,
depositata nel giudizio di 2^ grado, la nullità dell'intero giudizio di primo
grado per difetto di integrità del contraddittorio, non essendo stata
convenuta in giudizio la di lui moglie D.R.M..
Questa
avrebbe dovuto essere convenuta nel presente giudizio, essendo il regime
patrimoniale della famiglia costituito dalla comunione legale dei beni,
circostanza questa risultante dall'art. 11 dell'atto di assegnazione, per cui
è causa, contenente la dichiarazione del R. di essere coniugato in regime di
comunione legale dei beni.
La Corte
d'Appello aveva rigettato l'eccezione richiamando un orientamento
giurisprudenziale della Suprema Corte, espresso dalla sentenza n. 13941 del
1999, secondo cui nelle controversie che abbiano ad oggetto la validità o
l'efficacia del titolo dell'acquisto di un bene, compiuto
"separatamente" dal coniuge in regime di comunione legale, l'altro
coniuge, rimasto estraneo alla formazione dell'atto e non intestatario del
bene, non è litisconsorte necessario, giacché l'inclusione del bene della
comunione costituisce un effetto "ope legis" dell'acquisto
compiuto.
Nel seguire
tale orientamento giurisprudenziale, la Corte d'Appello non avrebbe
considerato che la Corte Suprema di Cassazione aveva espresso in altre
sentenze un orientamento di segno contrario, avendo ritenuto necessaria la
integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge, in comunione
legale dei beni, rimasto estraneo alla formazione dell'atto.
In
particolare ha richiamato i precedenti giurisprudenziali n. 5191/2002 in
materia di esecuzione in forma specifica del preliminare di compravendita; n.
7404/2003 in materia di retratto successorio; n. 5895/1997 in materia di
riscatto di fondi rustici.
Il fallimento
resistente ha confutato la fondatezza della censura, assumendo la correttezza
della tesi seguita dalla Corte di merito, essendo conforme a decisioni di
segno contrario a quelle citate nel ricorso (Cass. n. 2983/1991, n.
11428/1992, n. 11773/1992, n. 13941/1999, n. 1904/2000, n. 24031/2004) e la
non pertinenza dei principi evocati da controparte, essendo riferibili a
fattispecie non omologabili alla ipotesi in discussione.
Il collegio osserva
che, come evidenziato nella surrichiamata ordinanza n. 20709 del 27.5 -
30.7.2007 della prima sezione civile e come risulta dalle contrapposte
posizioni delle parti in causa, ciascuna delle quali fa leva su un diverso
orientamento giurisprudenziale, in alcune sentenze si è ritenuta la necessità
della integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge rimasto
estraneo alla formazione dell'atto, mentre in altre la si è negata.
In
particolare in controversie in materia di revocatoria dell'atto di acquisto
di un bene immobile, posto in essere da uno solo dei coniugi in regime di
comunione legale dei beni, la sentenza n. 24051 del 2006 ha escluso la
necessità della integrazione del contraddittorio nei confronti del coniuge
rimasto estraneo alla formazione dell'atto, rilevando in sintesi che l'azione
revocatoria è diretta ad ottenere la declaratoria di inefficacia dell'atto di
disposizione (non è quindi un'azione reale diretta ad incidere sulla
titolarità dell'acquisto del bene); che, conseguentemente, legittimato
passivo è solo chi ha partecipato alla formazione dell'atto, mentre il
coniuge rimasto estraneo, non può considerarsi parte del negozio per il solo
fatto che è divenuto acquirente del bene "ope legis", in virtù del
regime patrimoniale di comunione legale; che in caso di accoglimento della
domanda costui non potrebbe impedirne gli effetti, poiché la pronuncia
sarebbe destinata a travolgere l'atto nella sua interezza e non solo per la
porzione spettante in proprietà all'effettivo contraente, unico intestatario
del bene e parte in giudizio.
Per contro la
sentenza n. 12313 del 2004 ha ritenuto la necessità di integrazione del
contraddittorio nei confronti del coniuge, in comunione legale, rimasto
estraneo alla formazione dell'atto, osservando che, ancorché non abbia
partecipato alla stipulazione del contratto, costui deve ritenersi
litisconsorte necessario, giacché la richiesta pronuncia di inefficacia
dell'atto è destinata ad incidere necessariamente e direttamente anche sul
diritto del coniuge comproprietario non stipulante, essendo ininfluente la
natura personale e non reale dell'azione revocatoria, posto che, ai fini del
litisconsorzio, rileva esclusivamente, ed è pertanto sufficiente, la qualità
dell'unitario rapporto originato dall'atto dedotto in giudizio, senz'altro
presente nella specie, posto che nella comunione legale (la quale, a
differenza della comunione ordinaria, è una comunione senza quote) i coniugi
non solo sono solidalmente titolari del diritto sul bene oggetto del
contratto d'acquisto, ma condividono entrambi (anche, perciò, chi non è parte
dell'atto d'acquisto) il medesimo titolo d'acquisto.
Tale motivo
di ricorso è infondato.
Il motivo di
ricorso richiede a questa Suprema Corte di dare risposta al quesito: se una
domanda giudiziale relativa ad un atto dispositivo concernente un bene
immobile, compiuto per iniziativa esclusiva di uno dei coniugi in regime di
comunione legale dei beni, possa essere proposta nei confronti del solo
coniuge che ha partecipato alla conclusione dell'atto o debba essere proposta
anche nei confronti del coniuge pretermesso e, qualora sia stata proposta nei
confronti di uno soltanto dei coniugi, quello che è stato parte del
contratto, se debba essere ordinata la integrazione del contraddittorio nei
confronti dell'altro coniuge ai sensi dell'art. 102 c.p.c..
La soluzione
del problema richiede innanzi tutto di stabilire quale sia la natura
giuridica dell'atto di assegnazione al socio dell'immobile realizzato da una
cooperativa edilizia. Secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, che il
collegio ritiene di poter condividere, l'assegnazione in favore del socio
dell'alloggio realizzato da una società cooperativa edilizia è, al pari di
una compravendita, un contratto ad effetti reali, che si perfeziona con il
consenso delle parti e che determina il trasferimento all'acquirente della
proprietà del bene immobile che ne è oggetto (cfr. in tal senso: Cass. n.
6016 del 2003; Cass. n. 5724 del 2004;
Cass. n. 7646
del 2007, nelle quali viene chiarito che il socio di una cooperativa,
beneficiario del servizio mutualistico reso da quest'ultima, è parte di due
distinti (anche se collegati) rapporti (che non vanno, peraltro, sovrapposti,
attesane la diversa natura giuridica e la non assoluta omogeneità della
relativa disciplina), l'uno di carattere associativo, che direttamente
discende dall'adesione al contratto sociale e dalla conseguente acquisizione
della qualità di socio, l'altro (per lo più di natura sinallagmatica), che
deriva dal contratto bilaterale di scambio per effetto del quale egli si
appropria del bene o del servizio resogli;
che in
particolare nelle cooperative edilizie l'acquisto, da parte dei soci, della
proprietà dell'alloggio, per la cui realizzazione l'ente sia stato
costituito, passa attraverso la stipulazione di un contratto di scambio - la
cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita -, in relazione
al quale la cooperativa assume la veste di alienante ed il socio quella di
acquirente).
Per un esatto
inquadramento del problema appare necessario anche chiarire quale è il regime
giuridico dei negozi concernenti l'alienazione di beni immobili comuni
compiuti da uno soltanto dei coniugi in comunione dei beni e quale quello
degli acquisti, atteso che le cause proposte contro i coniugi possono riguardare
tanto gli atti di alienazione che gli acquisti.
Per quanto
riguarda i negozi di alienazione vengono in considerazione l'art. 180 c.c. ed
il successivo art. 184 c.c..
L'art. 180
c.c., dispone, al primo comma, che l'amministrazione dei beni della comunione
e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano
disgiuntamente ad entrambi i coniugi; al comma 2 che il compimento degli atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i
quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la
rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad
entrambi i coniugi.
L'art. 184
c.c., dispone, per quanto riguarda i beni immobili (ed i beni mobili
registrati), che gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso
dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili e che detta
azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro
un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell'atto e in ogni caso entro
un anno dalla data di trascrizione.
La Corte
Costituzionale, investita del vaglio di costituzionalità dell'art. 184 c.c.,
con la sentenza n. 311 del 1988 ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale di detta norma.
Nell'adottare
tale decisione la Corte ha chiarito che la comunione legale è una comunione
senza quote e che, pertanto, i coniugi, diversamente da quanto riscontrabile
nella comunione ordinaria, non sono individualmente titolari di un diritto di
quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per
oggetto i beni della comunione; che conseguentemente nei rapporti con i terzi
(non essendo la quota un elemento strutturale della comunione, ma avendo
soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione
possono essere aggrediti dai creditori particolari, la misura della
responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni
personali verso i creditori della comunione ed, infine la proporzione in cui,
sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi
ed i loro eredi) ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della
comunione: che il consenso dell'altro coniuge. richiesto dal modulo
dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180 c.c., comma 2, per
gli atti di straordinaria amministrazione è un negozio (unilaterale)
autorizzati vo, da intendersi nel senso che rimuove un limite all'esercizio
di un potere, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato,
si traduce in un vizio del negozio; che il negozio posto in essere da uno dei
coniugi senza il consenso dell'altro coniuge non è, quindi, un caso di
acquisto da un alienante non legittimato e, pertanto, inefficace, ma un caso
di acquisto a domino in base ad un titolo viziato.
In sintesi
l'atto di alienazione di un immobile posto in essere da uno solo dei
contitolari è un negozio efficace e sottoposto alla semplice sanzione di
annullabilità per iniziativa del contitolare pretermesso.
Appare opportuno
chiarire sin d'ora, rilevando al fine di risolvere la questione sottoposta
all'esame della Corte, che detta tutela non potrebbe essere esperita
vittoriosamente dal coniuge rimasto estraneo alla conclusione del negozio
giuridico: nell'ipotesi in cui i coniugi siano stati d'accordo per il
compimento del negozio di alienazione del bene da parte di uno soltanto degli
stessi, essendo in tal caso, con l'intervenuto accordo, rimosso il
"limite all'esercizio di un potere "costituito dalla mancanza "del
necessario consenso dell'altro coniuge"; nella ipotesi del semplice
silenzio del coniuge, consapevole della vendita decisa dall'altro, atteso
che, come osservato da autorevole dottrina, tale silenzio può valere quale
tacita approvazione dell'atto; qualora, avuta conoscenza dell'atto, il
coniuge pretermesso ha lasciato trascorrere, senza agire in giudizio, il
termine di prescrizione per proporre l'azione di annullamento, dovendosi
ricavare da tale comportamento la implicita approvazione dell'operato
dell'altro coniuge; qualora sia intervenuta convalida dell'atto.
La disciplina
di cui sopra, che trova applicazione per gli atti di alienazione, non è
applicabile anche ai negozi di acquisto della proprietà (o di diritti reali);
tali negozi, come ritenuto dalla prevalente dottrina, che il collegio
condivide, sono infatti estranei all'ambito della amministrazione e delle
norme che la governano.
La dottrina
fonda tale convincimento sulle seguenti plausibili considerazioni:
L'art. 180
c.c., riguarda la "amministrazione dei beni della comunione",
espressione questa che fa pensare a beni già inclusi nel patrimonio e non
all'acquisizione di beni alla comunione; l'art. 177 c.c., comma 1, lett. a),
nello stabilire che costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti
dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio descrive un
meccanismo in virtù del quale la comunicazione dell'acquisto al coniuge
dell'acquirente rimasto estraneo all'atto è descritto come effetto non
condizionato da alcun concorso, implicito o esplicito, della volontà di
quest'ultimo; in virtù di tale meccanismo si verifica la immediata ed
automatica estensione ex lege degli acquisti al coniuge in comunione con
l'acquirente.
Pertanto, sul
versante degli acquisti di beni immobili, vengono in considerazione l'art.
177 c.c. e l'art. 179 c.c., il quale ultimo indica le caratteristiche che
deve avere l'acquisto, attinenti al titolo o alla natura del bene, perché il
bene acquistato dai due coniugi insieme o separatamente non entri a far parte
della comunione.
In sintesi,
per quanto riguarda gli acquisti, in virtù del relativo contratto, stipulato
da un solo coniuge, sorge direttamente la con titolarità del bene in capo al
coniuge rimasto estraneo all'atto - in quanto beneficiario ex lege degli
effetti reali del negozio - pur non essendosi instaurato alcun rapporto
contrattuale con il terzo.
Fatte queste
necessarie premesse sistematiche e, passando all'esame della giurisprudenza,
il collegio osserva.
Con la
sentenza n. 17952 del 1997, che si colloca sul versante degli atti di
alienazione, le sezioni unite di questa Suprema Corte, in una causa promossa,
ex art. 2932 c.c., dal promissario acquirente per l'esecuzione specifica
dell'obbligo di concludere un contratto preliminare di vendita di bene
immobile in regime di comunione legale, stipulato da uno solo dei coniugi,
hanno affermato che il coniuge rimasto estraneo al preliminare di
compravendita ha la veste di litisconsorte necessario e che, quindi, deve
essere convenuto in giudizio unitamente al coniuge stipulante.
Le sezioni
unite sono pervenute a tale conclusione osservando che anche se il contratto
preliminare ha efficacia obbligatoria, allo stesso non si può non riconoscere
carattere pregiudizievole, in quanto potenzialmente idoneo ad incidere sulla
consistenza del patrimonio comune, atteso che "si pone quale momento
originario di una serie obbligatoria consequenziale e successiva, il cui
esito finale necessitato è il trasferimento della proprietà del bene promesso
in vendita"; tale esito finale del contratto preliminare lo
collocherebbe tra gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, che,
conseguentemente le azioni, che da esso traggono origine, vanno proposte nei
confronti di entrambi i coniugi, per il disposto dell'art. 180 c.c., comma 2,
stabilendo tale norma che le azioni, che riguardano gli atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Con la
sentenza n. 5895 del 1997, che si pone sul versante degli acquisti, le
sezioni unite di questa Corte - in una causa promossa, al fine di ottenere il
riconoscimento del diritto di prelazione, dal proprietario e coltivatore
diretto di un fondo rustico nei confronti dell'acquirente, in regime di
comunione legale dei beni, di un fondo confinante, venduto dal proprietario
senza notificargli la relativa proposta, al fine di consentirgli l'esercizio
del diritto di prelazione - hanno ritenuto che il coniuge rimasto estraneo
alla conclusione dell'atto di compravendita ha la veste di litisconsorte
necessario, per cui l'azione di riscatto deve essere esercitata nei confronti
di entrambi i coniugi.
Le sezioni
unite sono pervenute a tale conclusione attraverso il seguente percorso
argomentativo, osservando: che l'esercizio del diritto di riscatto agrario,
da parte del titolare della prelazione che non sia stato posto in grado di
farla valere, ha come effetto la sostituzione, con effetto ex tunc, del
titolare del diritto di prelazione al terzo, sulla base della propria
dichiarazione unilaterale e recettizia, sia pure subordinata all'effettivo
pagamento del prezzo od alla sua offerta reale; che nel regime di comunione
legale tra coniugi l'acquisto del coniuge, che non ha partecipato alla
conclusione del contratto, si verifica ipso iure al momento della stipula,
determinando una situazione unitaria, sulla quale tende ad incidere
l'esercizio del riscatto.
Dopo essere
pervenuta a tale conclusione le Corte ritiene di dovere rispondere ad una
obiezione con un passaggio motivazionale, che appare opportuno riportare
letteralmente, contenendo osservazioni di particolare importanza per il
problema che la Corte è chiamata a risolvere nel presente giudizio.
Si legge
testualmente nella sentenza in parola: "Alla conclusione (di cui sopra) non
può obbiettarsi che il bene rientra nella comunione solo in quanto l'acquisto
derivi da un titolo valido ed efficace. La tesi sembra trovare conforto nelle
decisioni con le quali questa Corte ha escluso il litisconsorzio nei giudizi
di simulazione (Cass. 17 ottobre 1992, n. 11.428) e, più in generale, in
quelli relativi alla validità del contratto (Cass. 29 ottobre 1992, n. 11773)
(apparentemente in contrasto con quelle che lo impongono nell'analoga
fattispecie del riscatto di cui alla L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 39).
In proposito
si rendono necessarie alcune precisazioni. E' stato pressoché costantemente
rilevato come il termine "acquisti", adottato dal legislatore
nell'art. 177 c.c., sia per sé equivoco ed impreciso, involgendo due distinti
profili: uno dinamico, costituito dal negozio che ha determinato l'incremento
patrimoniale, di cui è parte esclusivamente il coniuge contraente, l'altro
statico, costituito dal risultato di quel negozio, dall'effetto legale che ne
deriva, e cioè dal rapporto di comproprietà tra i coniugi su un determinato
bene. Da ciò consegue che mentre il litisconsorzio può escludersi per quelle
azioni che concernono esclusivamente il contratto (simulazione, validità,
ecc.), la sua esigenza va affermata allorché l'azione esercitata incida
direttamente ed immediatamente sul diritto".
E' appena il
caso di rilevare che in entrambe le riportate sentenze delle sezioni unite
l'oggetto della domanda è costituito non dall'atto, ma dal diritto che ne è
scaturito.
La soluzione
della questione sottoposta all'esame della Corte richiede, ancora, una
ulteriore precisazione.
L'art. 180
c.c., comma 2, che come detto prevede che le azioni concernenti atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione "spettano congiuntamente ad
entrambi i coniugi", non trova applicazione, per le ragioni sopra
esposte, qualora detti atti consistano in atti di acquisto (in tal senso si è
già espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17216 del 2003).
Il collegio
ritiene, comunque, che tale disposizione non contenga la previsione espressa
di una ipotesi di litisconsorzio necessario neppure nella ipotesi in cui
l'atto eccedente l'ordinaria amministrazione consista in un negozio di
alienazione di un bene immobile e venga in considerazione in un giudizio
promosso nei confronti del coniuge, che abbia concluso l'atto senza la
partecipazione alla conclusione del negozio dell'altro coniuge.
L'art. 180
c.c., istituisce una stretta relazione a seconda che si tratti di atti di
ordinaria o di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione con la
rappresentanza in giudizio, disponendo, in relazione ai primi, che tale
rappresentanza spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi ed, in relazione
agli altri, che spetta congiuntamente ad entrambi i coniugi.
Tale
disposizione va letta in relazione all'art. 184 c.c. e, quindi, si riferisce
certamente alla ipotesi in cui un atto eccedente l'ordinaria amministrazione
sia stato compiuto da entrambi i coniugi, ma non consente di ritenere che
entrambi i coniugi debbano essere convenuti in giudizio, quando l'atto
eccedente la ordinaria amministrazione è costituito da un negozio di
alienazione di un bene immobile, che sia stato stipulato da uno soltanto dei
coniugi, atteso che tale atto, atteso il disposto del citato art. 184 c.c.,
non si configura, come suddetto, come atto del tutto inefficace (perché posto
in essere da un alienante non legittimato), ma come un acquisto a domino,
seppur viziato, e suscettibile, quindi, di essere annullato per mancanza del
(necessario) consenso (inteso nel senso indicato dalla Corte Costituzionale)
dell'altro coniuge.
In tal caso,
mancando una espressa previsione di legge, al fine di stabilire se si è in
presenza o meno di una ipotesi di litisconsorzio necessario, occorre
stabilire quale sia l'oggetto del giudizio.
Questa
Suprema Corte ha, infatti, più volte affermato che il litisconsorzio
necessario ricorre, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge,
quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba
essere necessariamente decisa, alla stregua di un accertamento da effettuarsi
sulla base del "petitum" (e cioè in base al risultato perseguito in
giudizio dall'attore), in maniera unitaria nei confronti di ogni soggetto che
ne sia partecipe, onde non privare la decisione dell'utilità connessa
all'esperimento dell'azione proposta (cfr. per tutte: Cass. n. 1940 del
2004).
Siccome il
sistema della comunione legale ammette, come sopra si è chiarito, una
potenziale non coincidenza di piani tra la posizione di destinatario degli
effetti giuridici acquisitivi o dispositivi e la qualità di parte del
fenomeno negoziale, per stabilire se, nell'ipotesi in cui l'atto acquisitivo
o l'atto di alienazione sia stata concluso da uno solo dei coniugi, sia
necessaria o meno l'integrazione del contraddittorio, devesi valutare se la
decisione richiesta dal terzo incida direttamente sull'atto oppure sul
rapporto.
L'art. 1376
c.c., nel disciplinare la figura di contratto ad effetti reali, dispone che
nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una
cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale
ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono o si acquistano per effetto del consenso delle parti
legittimamente manifestato.
In base a
tale disposizione vanno distinti due piani: il piano relativo alla formazione
dell'atto e quello relativo al rapporto, di cui l'atto è fonte.
L'esistenza o
meno dei requisiti di validità e delle condizioni e limiti di efficacia sono
questioni che riguardano l'atto e la domanda rivolta al giudice non può
essere che una pronuncia di invalidità o di inefficacia dell'atto, anche se
poi una decisione di questo tipo finisce per incidere sul rapporto.
Se pertanto
oggetto del giudizio è l'atto, i soggetti legittimati a partecipare al
giudizio vanno individuati in base al contenuto dell'atto stesso, e, quindi,
nei soggetti che hanno partecipato alla conclusione del contratto di
alienazione del bene immobile, anche se questo abbia generato un rapporto, di
cui è diventato contitolare, come si verifica nell'ipotesi di comunione
legale, anche un soggetto rimasto estraneo a detto contratto.
Tale soggetto
non può ritenersi litisconsorte necessario in un giudizio diretto ad ottenere
la dichiarazione di nullità o l'annullamento o la dichiarazione di
inefficacia dell'atto solo perché in virtù degli effetti dell'atto stesso è
divenuto parte di un rapporto (vale a dire di una situazione comune esterna
all'atto), che resta pur sempre condizionato, quanto alla sua nascita ed alla
sua conservazione da parte di detto acquirente, dalla esistenza o meno dei
requisiti di validità e dalla condizioni o dai limiti di efficacia di un atto
al quale lo stesso è rimasto estraneo o perché l'acquisto alla comunione del
bene immobile, effettuato da uno solo dei coniugi, costituisce un effetto
legale del negozio o perché il negozio di alienazione del bene immobile è
stato concluso con l'acquirente da uno solo dei coniugi a seguito di un
accordo interno con l'altro coniuge o con l'implicito consenso di questo
desumibile dal mancato esercizio nei termini di legge dell'azione di cui
all'art. 184 c.c..
Conclusivamente
il collegio ritiene che una situazione o meno di litisconsorzio necessario
vada individuata applicando il seguente principio e che, quindi, in base a
tale principio debba essere risolto il prospettato contrasto in tema di
azione revocatoria:" Qualora uno dei coniugi, in regime di comunione
legale dei beni, abbia da solo acquistato o venduto un bene immobile da
ritenersi oggetto della comunione, il coniuge rimasto estraneo alla
formazione dell'atto devesi ritenere litisconsorte necessario nelle
controversie in cui si chieda al giudice una decisione, che incida
direttamente ed immediatamente sul diritto, mentre non può ritenersi tale in
quelle controversie in cui si chieda una decisione che incida direttamente ed
immediatamente sulla validità od efficacia del contratto".
Facendo
applicazione di tale principio nel presente giudizio, devesi pervenire alla
conclusione che, nel caso di specie, non sussiste un ipotesi di
litisconsorzio necessario, atteso che l'accoglimento dell'azione revocatoria
in materia fallimentare (sia che venga esperita ai sensi dell'art. 66 sia che
venga esperita ai sensi della L.Fall., art. 67) in favore del disponente fallito
non determina alcun effetto restitutorio né tantomeno, un effetto traslativo a favore della massa dei
creditori, ma comporta la inefficacia relativa dell'atto rispetto alla massa
dei creditori, rendendo il bene trasferito assoggettabile all'esecuzione
concorsuale, senza peraltro caducare, ad ogni altro effetto, l'atto di
alienazione nei confronti dell'acquirente (cfr. in tal senso, tra le varie:
Cass. n. 18573 del 2004; Cass. n. 17590 del 2005).
In sintesi
non è configurabile nel caso di specie una ipotesi di litisconsorzio
necessario, perché la decisione favorevole dell'azione revocatoria (in cui
non si controverte, come giustamente osserva il resistente, sull'acquisto
della titolarità del bene, ma piuttosto sulla opponibilità del negozio, in
quanto tale, ai creditori) non viene ad incidere direttamente ed
immediatamente sulla contitolarità del diritto di proprietà dei coniugi, ma
direttamente ed immediatamente sull'efficacia dell'atto.
Anche il
secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia la violazione
e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. e conseguente carente e
contraddittoria motivazione sulla esistenza del consilium fraudis, è
infondato.
Si legge sul
punto nella sentenza impugnata: "In quanto concerne, poi, il consilium
fraudis, va osservato che quello che occorre è la consapevolezza del
pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato
alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita
anche mediante presunzioni.
Tenuto conto
della qualità di socio rivestita dal R. deve ritenersi che lo stesso fosse a
conoscenza o avesse comunque la possibilità di conoscere le vicende della
cooperativa, in particolare la già precedentemente intervenuta dichiarazione
di fallimento con collegato stato di liquidazione, nonché l'esistenza di
ulteriori situazioni debitorie palesate nel corso di un'assemblea dei soci,
come risulta dalla sentenza n. 3840/97 del Tribunale di Napoli, prodotta nel
presente giudizio.
Né quanto
detto può essere inficiato nella sua validità dalla circostanza, addotta
dall'appellante, di non avere avuto nessuna conoscenza della situazione della
cooperativa per avere acquistato la qualità di socio solo poco prima di
ottenere l'assegnazione e proprio al fine del conseguimento della proprietà
dell'immobile; a parte che nessuna prova è stata in proposito fornita, non
può non rilevarsi che quello che rileva nella fattispecie non è l'effettiva
conoscenza, ma la conoscibilità del pregiudizio arrecato, conoscibilità che
indubbiamente deve ritenersi sussistente, avendo l'appellante avuto la
possibilità, una volta divenuto socio, di apprendere tutte le vicende della
cooperativa e di avere visione dei verbali delle assemblee dei soci.
Alla luce di
quanto detto, non v'è chi non veda la superfluità della richiesta consulenza
tecnica, in quanto diretta ad accertare, attraverso la congruità del prezzo
pagato, l'insussistenza della conoscenza del pregiudizio arrecato ai
creditori, insussistenza che risulta già esclusa dalle considerazioni svolte,
non senza rilevare che la consulenza tecnica non costituisce un mezzo di
prova e non può essere invocata per sottrarsi all'onere probatorio posto a
carico della parte".
Con il motivo
di ricorso in esame il ricorrente non fa altro che reiterare censure cui la
Corte di merito ha già risposto con la surriportata motivazione, che appare
del tutto adeguata ed immune da vizi logico - giuridici.
Pertanto le
addotte censure, in parte fondate anche sul richiamo di atti il cui contenuto
non viene riportato nel ricorso, al fine di garantirne l'autosufficienza,
nascondono sotto la denuncia del vizio di violazione di legge e del vizio di
difetto di motivazione lo scopo di ottenere una rivalutazione del merito
della controversia, inammissibile in sede di legittimità.
Con il terzo
motivo il ricorrente denuncia omessa decisione e/o motivazione sul motivo di
gravame relativo al pagamento delle spese del primo grado di giudizio e
conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c., per non aver la Corte
pronunciato sul motivo di appello, con il quale si censurava la condanna al
pagamento integrale delle spese del giudizio di primo grado nonostante la
sussistenza di una soccombenza parziale.
Il
controricorrente nega che vi sia stata soccombenza parziale, atteso che le domande
riconvenzionali del R. sono state entrambe rigettate, mentre è stata accolta
la azione revocatoria del fallimento, anche se non è stata accolta la ben più
modesta domanda di restituzione dei frutti e delle rendite percepite.
In tale
situazione non può fondatamente ritenersi che ricorra una ipotesi di
soccombenza parziale che autorizzi il giudice a ridurre la condanna alle
spese a carico del soccombente, atteso che il ricorrente, con riferimento
alle domande da lui proposte, è rimasto totalmente soccombente.
Pertanto
anche detto ultimo motivo deve ritenersi infondato.
Per le
considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto con la
compensazione delle spese del giudizio di legittimità, dato il contrasto
giurisprudenziale esistente sulla questione di cui al primo motivo di
ricorso.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il
ricorso e compensa le spese.
Così deciso
in Roma, il 17 marzo 2009.
Depositato
in Cancelleria il 23 aprile 2009
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