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Corte Costituzionale – 10 maggio 2005, n.
194
(182-m)
Nuovo
processo societario – Competenza per territorio – Sede legale della società -
Questione di costituzionalità – Infondatezza.
Non è
fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in
materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in
materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3
ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal Tribunale di Agrigento.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(182-t)
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5
(Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), promosso con
ordinanza del 17 giugno 2004 dal Tribunale di Agrigento nel procedimento
civile vertente tra Curatela del Fallimento So.Ge.Im. s.p.a. e la
Sicilcantieri s.r.l., iscritta al n. 845 del registro ordinanze 2004 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2005 il
Giudice relatore Annibale Marini.
Fatto
1.- Il Tribunale di Agrigento, nel corso di un
procedimento camerale in materia societaria, con ordinanza del 17 giugno 2004
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo
17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto
societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n.
366), «nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente
solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le
regole generali».
Premette il Tribunale rimettente di essere
investito, ai sensi degli artt. 2485 e 2487 del codice civile, della
richiesta, avanzata dal socio totalitario di una società a responsabilità
limitata, di adozione dei provvedimenti idonei ad ovviare alla inerzia degli
amministratori, a seguito della chiusura della procedura fallimentare per
essere la società tornata in bonis.
Disposta la comparizione delle parti, la società
resistente ha eccepito l'incompetenza per territorio del giudice adito, ai
sensi del citato art. 25, comma 1, del decreto legislativo n. 5 del 2003,
avendo essa la propria sede legale in Roma.
L'eccezione, tempestivamente sollevata, sarebbe -
ad avviso del rimettente - fondata, non consentendo la norma evocata altra
interpretazione se non quella secondo la quale la competenza per territorio
spetta in via esclusiva, nei procedimenti camerali in materia societaria, al
Tribunale del luogo ove la società ha la sede legale, che risulta nella
specie essere effettivamente Roma.
Ritiene tuttavia il giudice a quo che la norma
suddetta violi, sotto tale aspetto, il criterio direttivo di cui all'art. 12,
comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma
del diritto societario), costituito dal divieto di modifica della competenza
per territorio.
In base al combinato disposto degli artt. 19 del
codice di procedura civile e 46, secondo comma, del codice civile, infatti,
il foro generale delle persone giuridiche, comprese le società, è
rappresentato, indifferentemente, dal luogo ove esse hanno la sede legale
ovvero da quello ove hanno la sede effettiva. La novella legislativa,
escludendo la competenza del giudice del luogo ove la società ha la sede
effettiva, avrebbe dunque modificato, in violazione della delega, la
competenza per territorio, quanto ai procedimenti camerali nelle materie
riguardate dal decreto legislativo.
Sotto diverso profilo, la norma impugnata
violerebbe altresì il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della
Costituzione, determinando un'irragionevole diversità di trattamento tra
fattispecie processuali omogenee.
Osserva al riguardo il rimettente che, in base
agli artt. 2, comma 1, e 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 5
del 2003, resta ferma, per i procedimenti ordinari di cognizione nella
medesima materia societaria, la competenza per territorio individuata in base
alle regole generali.
Ne discenderebbe, dunque, la coesistenza di
regole di competenza per territorio diverse tra procedimenti di cognizione
ordinari e procedimenti camerali, pur riguardando controversie attinenti alla
medesima materia societaria, sottoposte all'uno o all'altro rito in base alla
discrezionale valutazione del legislatore.
Aggiunge il giudice a quo che la disciplina
introdotta dalla norma impugnata si porrebbe oltretutto in contrasto con la
tendenza di fondo dell'ordinamento in materia di controversie con enti
societari. Per le società non personificate vige, infatti, il principio
secondo cui la competenza spetta al giudice del luogo in cui esse svolgono
attività in modo continuativo (art. 19, secondo comma, del codice di
procedura civile); nelle leggi speciali sull'insolvenza delle imprese
collettive sarebbe «predominante il riferimento alla sede principale per
radicare la competenza per territorio»; in sede comunitaria rappresenterebbe,
infine, diritto vivente il prevalente rilievo attribuito, ai medesimi fini,
al luogo in cui è situato il centro degli interessi principali della società,
che solo si presume coincidente, salva la prova contraria, con la sede
statutaria.
2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, secondo il quale la questione «sembra risolvibile in via
interpretativa».
La parte pubblica, premesso che la Relazione
illustrativa al decreto legislativo dimostra che il legislatore delegato era
ben consapevole del divieto di modificazione dei criteri di competenza
territoriale, osserva che il tenore della norma impugnata è sostanzialmente
uguale a quello della disposizione codicistica relativa al foro generale
delle persone giuridiche ed assume, pertanto, che la norma stessa possa e
debba essere interpretata nel senso di ritenere competente anche il giudice
del luogo ove la società ha la sede effettiva.
Diritto
1.- Il Tribunale di Agrigento dubita, in
riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e
di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), secondo cui
la competenza per territorio, nei procedimenti camerali relativi alle materie
riguardate dal predetto decreto legislativo, spetta al giudice del luogo ove
la società ha la sede legale.
Ad avviso del rimettente la norma - escludendo il
criterio generale di competenza che ha riguardo al luogo ove la società ha la
sede effettiva - violerebbe il principio direttivo rappresentato dal divieto
di introdurre modifiche alla competenza per materia o per territorio ed
introdurrebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai
procedimenti ordinari di cognizione nella medesima materia societaria, per i
quali rimarrebbe invece applicabile il suddetto criterio generale.
2.- La questione non è fondata.
2.1.- Va premesso che l'interpretazione da cui il
rimettente muove - secondo la quale la norma impugnata esclude la competenza
per territorio di giudici diversi da quello del luogo ove la società ha la
propria sede legale - è sicuramente l'unica compatibile con il dato
letterale, tenuto conto dell'espresso riferimento, da parte del legislatore
delegato, alla «sede legale» della società e non genericamente alla sua
«sede», secondo la terminologia utilizzata dall'art. 19 del codice di
procedura civile.
Deve pertanto escludersi che la questione possa
risolversi - così come prospetta la parte pubblica - in via interpretativa,
mediante cioè una lettura della disposizione che sostanzialmente ne neghi la
portata innovativa.
2.2.- Con riferimento al prospettato vizio di
eccesso di delega, giova osservare che il principio direttivo contenuto
nell'art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo
per la riforma del diritto societario), costituito dal divieto di modifiche
della competenza per territorio e per materia, trova la propria spiegazione e
la propria ratio - come risulta con chiarezza dai lavori preparatori della
legge - nel dibattito sviluppatosi, a livello politico, riguardo ad una
possibile, radicale modifica delle regole di competenza, nel senso di
attribuire i procedimenti in materia societaria alla competenza esclusiva di
sezioni specializzate istituite presso i tribunali delle città sede di corte
di appello ovvero, secondo altra proposta, presso i tribunali delle città
capoluogo di provincia.
Fu, infatti, con specifico riguardo all'esito di
tale dibattito - essendo infine prevalsa la tesi contraria alla prospettata
modifica - che il legislatore delegante introdusse, tra i principi della
delega, il divieto di cui si tratta, al quale quindi non sarebbe
ermeneuticamente corretto attribuire il significato di una previsione di
assoluta e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza
precedentemente vigenti; ciò tanto più se si considera che, con specifico
riguardo ai procedimenti camerali, il comma 2, lettera f), dello stesso art.
12 detta quale criterio direttivo prevalente quello della «rapidità» di tali
procedimenti, nel rispetto dei principi del giusto processo.
2.3.- Alle osservazioni che precedono occorre,
altresì, aggiungere, sempre al fine di escludere con certezza la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, l'assorbente rilievo che la norma impugnata
non individua un diverso criterio di competenza per territorio, ma interviene
sul criterio già utilizzato dall'art. 19 del codice di procedura civile,
sostanzialmente precisandone il significato, nel senso che - ai fini del
procedimento camerale - per sede della società deve intendersi soltanto la
sede legale, con esclusione della cosiddetta sede effettiva.
La ratio di tale intervento si ricollega, con
ogni evidenza, al richiamato criterio direttivo della rapidità del procedimento
camerale, essendo ben noto come l'onere - gravante sull'attore - di
dimostrare l'esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede
il giudice adito determini il più delle volte un incongruo appesantimento
dell'istruttoria, con ovvio pregiudizio delle esigenze di celerità che sono
viceversa alla base stessa del rito camerale.
2.4.- La sottolineata specificità del rito
camerale determina, sotto altro aspetto, l'infondatezza della censura
riferita all'art. 3 della Costituzione, non sussistendo tra il processo
ordinario di cognizione ed il procedimento camerale la omogeneità necessaria
a rendere comparabili le rispettive discipline ai fini dello scrutinio
riferito al principio di eguaglianza.
P.Q.M
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e
di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in
attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di
Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
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