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Sezione I - Giurisprudenza

documento 183/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Mantova – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Provvedimento del giorno 9 giugno 2005

(183-m)

Società di capitali – Fusione per incorporazione – Interruzione del processo – Natura e applicabilità della norma di cui all’art. 2504 bis c.c..

 

La disposizione contenuta nell’art. 2504 bis c.c., la quale prevede che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell’incorporata proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, non è di per sé idonea ad evitare l’applicazione delle norme che regolano l’interruzione del processo.

Non vi è infatti ragione di ritenere che detta norma deroghi ai principi generali del processo, atteso che con la fusione il soggetto giuridico incorporato ha necessariamente perso la capacità processuale, dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte della persona fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore abbia comunicato l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

(183-t)

Il Giudice

premesso che la Factorit S.p.A.  ha depositato atto con il quale ha segnalato la fusione per incorporazione della Factorit S.p.A. in Banca Italease S.p.A., atto notificato a tutte le altre parti presso i rispettivi procuratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c., ai fini dell’interruzione del processo,

osservato che il nuovo disposto  dell’art. 2504 bis c.c. prevede espressamente che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell’incorporata proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione,

considerato che il dato testuale della noma indicata potrebbe portare a ritenere che l’operazione di fusione non sia idonea a determinare l’interruzione del processo, posto che statuisce una continuità nel rapporto processuale,

rilevato, tuttavia, che dal punto di vista processualcivilistico non vi è ragione per ritenere la norma – peraltro inserita nel codice civile tra disposizioni di natura sostanziale - derogatoria dei principi generali che regolano l’interruzione del processo, atteso che con la fusione  il soggetto giuridico incorporato ha necessariamente perso capacità processuale, dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte della persona fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore abbia comunicato l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del giudizio nei confronti del successore a titolo universale, nella specie nei confronti dell’incorporante,

osservato che l’interruzione del processo non è fenomeno che contrasta con il concetto di prosecuzione nel rapporto processuale introdotto dalla norma citata, visto che il giudizio non si estingue e rimane il medesimo se proseguito  ai sensi dell’art. 303 c.p.c.,

ritenuto, pertanto, che all’art. 2504 bis c.c. debba attribuirsi valenza solo sostanziale, per cui la norma nulla innova nell’ordinamento, ribadendo quanto già poteva desumersi dall’art. 110 c.p.c., e quindi che la società incorporante succede in ogni rapporto sostanziale e processuale dell’incorporata,

valutato, dunque, che il fenomeno interruttivo avrebbe potuto essere evitato unicamente attraverso la prosecuzione volontaria del giudizio ad opera della società  incorporante,

visto l’art.300 c.p.c.,

dichiara interrotto il processo a far tempo dal 12 maggio 2005.














 

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