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Tribunale
di Mantova – Giudice unico Dr. Laura De Simone - Provvedimento del
giorno 9 giugno 2005
(183-m)
Società di capitali – Fusione
per incorporazione – Interruzione del processo – Natura e applicabilità della
norma di cui all’art. 2504 bis c.c..
La disposizione contenuta nell’art. 2504 bis c.c., la quale prevede
che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi dell’incorporata
proseguendo in tutti i rapporti anche processuali anteriori alla fusione, non
è di per sé idonea ad evitare l’applicazione delle norme che regolano
l’interruzione del processo.
Non vi è infatti ragione di ritenere che detta norma deroghi ai
principi generali del processo, atteso che con la fusione il soggetto
giuridico incorporato ha necessariamente perso la capacità processuale,
dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte
della persona fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore
abbia comunicato l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del
giudizio nei confronti del successore a titolo universale.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(183-t)
Il Giudice
premesso che la Factorit S.p.A. ha depositato atto con il quale ha
segnalato la fusione per incorporazione della Factorit S.p.A. in Banca
Italease S.p.A., atto notificato a tutte le altre parti presso i rispettivi
procuratori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 300 c.p.c., ai fini
dell’interruzione del processo,
osservato che il nuovo disposto dell’art. 2504 bis c.c. prevede
espressamente che la società incorporante assuma i diritti e gli obblighi
dell’incorporata proseguendo in tutti i rapporti, anche processuali,
anteriori alla fusione,
considerato che il dato testuale della noma
indicata potrebbe portare a ritenere che l’operazione di fusione non sia
idonea a determinare l’interruzione del processo, posto che statuisce una
continuità nel rapporto processuale,
rilevato, tuttavia, che dal punto di vista
processualcivilistico non vi è ragione per ritenere la norma – peraltro
inserita nel codice civile tra disposizioni di natura sostanziale -
derogatoria dei principi generali che regolano l’interruzione del processo,
atteso che con la fusione il
soggetto giuridico incorporato ha necessariamente perso capacità processuale,
dovendo assimilarsi il fenomeno estintivo della persona giuridica alla morte
della persona fisica, con la conseguenza che, nel caso in cui il procuratore
abbia comunicato l’evento, si impone l’interruzione e la prosecuzione del
giudizio nei confronti del successore a titolo universale, nella specie nei
confronti dell’incorporante,
osservato che l’interruzione del processo non è
fenomeno che contrasta con il concetto di prosecuzione nel rapporto
processuale introdotto dalla norma citata, visto che il giudizio non si
estingue e rimane il medesimo se proseguito ai sensi dell’art. 303 c.p.c.,
ritenuto, pertanto, che all’art. 2504 bis c.c.
debba attribuirsi valenza solo sostanziale, per cui la norma nulla innova
nell’ordinamento, ribadendo quanto già poteva desumersi dall’art. 110 c.p.c.,
e quindi che la società incorporante succede in ogni rapporto sostanziale e
processuale dell’incorporata,
valutato, dunque, che il fenomeno interruttivo
avrebbe potuto essere evitato unicamente attraverso la prosecuzione
volontaria del giudizio ad opera della società incorporante,
visto l’art.300 c.p.c.,
dichiara interrotto il processo a far tempo dal 12 maggio 2005.
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