|
Tribunale di Bergamo - Provvedimento del
giorno 1 ottobre 2004. (184)
Nuovo processo
societario – Litisconsorzio
facoltativo tendente ad ottenere una decisione unitaria delle questioni
trattate – Istanza di fissazione udienza notificata a tutte le parti –
Separazione dei giudizi – Opportunità – Effetti.
Preso atto che le
istanze di fissazione di udienza sono state presentate soltanto da due
convenute, e che sono state notificate a tutte le altre parti, come la legge
prevede, e che, pertanto sulle due istanze, andrebbe fissata un'unica udienza
collegiale, che coinvolgerebbe tutte le parti, considerato, tuttavia, che la
istanza di separazione dei giudizi, formulata da tutte le banche convenute,
ha carattere pregiudiziale, anche perché, negandosi la necessità ed utilità
del simultaneus processus, si vuole evitare una decisione unitaria da parte
del collegio anche solo in ordine alle richieste istruttorie delle parti;
ritenuto che la
richiesta di separazione dei giudizi trova concordi tutte le parti, compresi
gli attori (v. verbale dell'udienza presidenziale -del 27 settembre 2004) ed
è certamente accoglibile, secondo i principi generali, posto che le domande
proposte dagli attori contro i nove convenuti sono autonome, in relazione
alla distinzione dei rispettivi titoli, rapporti giuridici e causae petendi
(Cass. Sez. unite 27 ottobre 2000 n. 1142); rilevato che il litisonsorzio
facoltativo instaurato è ancor più improprio, ove si consideri che gli
attori, che.agiscono congiuntamente, hanno posizioni del tutto distinte, con
pretese verso distinti soggetti (con la sola eccezione degli attori P. e
D.D., che svolgono domande contro due banche); ritenuto che la separazione
dei giudizi rientra fra i poteri del giudice relatore, come si evince dalla
elencazione dei casi contenuto nell'art. 12 DLGS
n. 5/2003;
P.Q.M.
Visto l'art. 103
c.p.c.,
dispone la
separazione dei giudizi nei seguenti nove distinti procedimenti: (omissis)
rimette gli atti
alla cancelleria civile, perché provveda, anche materialmente, alle operazioni
di separazione;
-
dispone
che la cancelleria, all'esito, restituisca al sottoscritto i fascicoli
relativi ai procedimenti contro Banca ... e Banca ..., per provvedere sulle
istanze di fissazione di udienza presentate dalle stesse;
-
gli
altri sette procedimenti, con la separazione, "regrediscono" alla
fase antecedente alla nomina del giudice relatore, non essendo state
presentate negli stessi le istanze di fissazione di udienza.
|
|