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Corte di
Cassazione, Sez. I Civile 1 aprile 2009, n. 7958 – Pres. Vitrone – Rel.
Didone.
Credito –
Istituti o enti di credito – Altre aziende di credito – Vigilanza e controllo
– Centrale dei Rischi – Segnalazione di una posizione in sofferenza –
Condizioni.
Credito –
Istituti o enti di credito – Banca d’Italia – In genere – Centrale dei Rischi
– Disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali –
Applicabilità – Conseguenze – Segnalazione erronea – Responsabilità civile
della Banca d'Italia – Configurabilità – Legittimazione passiva in ordine
all'azione ex art. 152 del digs. n. 196 del 2003 – Sussistenza – Rettifica o
cancellazione – Ammissibilità.
La
segnalazione di una posizione "in sofferenza" presso la Centrale
Rischi della Banca d'Italia, secondo le istruzioni del predetto istituto e le
direttive del CICR, richiede una valutazione, da parte dell'intermediario,
riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente, e non può quindi
scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario
inadempimento, ma deve essere determinata dal riscontro di una situazione
patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria
difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la
condizione d'insolvenza. (fonte CED – Corte di Cassazione)
Nella
gestione della Centrale dei Rischi, la Banca d'Italia non si sottrae alla
disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal
d.lgs. 3 giugno 2003, n. 196, in quanto la riconducibilità di tale
trattamento all'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, lettera d), del d.lgs.
cit. esclude soltanto l'applicabilità della tutela amministrativa e di quella
alternativa alla tutela giurisdizionale, ma non anche di quella
giurisdizionale prevista dall'art. 152 e di quella dinanzi al Garante nelle
forme previste dall'art. 141, lettere a) e b): è pertanto configurabile una
responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati
dal predetto trattamento, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. cit., con la
conseguenza che spetta alla medesima Banca la legittimazione passiva in
ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la
cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata, in ordine alla
quale il giudice, ai sensi dell'art. 152, comma 12, può provvedere anche in
deroga al divieto di cui all'art. 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.
E. (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
p. 1.- Con
ricorso al Tribunale di Roma D.Lgs. n. 196 del 2003, ex art. 152 G. E.,
espose:
di avere
appreso in occasione del giudizio di separazione personale dalla moglie che
quest'ultima aveva commesso in suo danno gravi atti di malversazione nella
gestione dei rapporti bancari a lui facenti capo e, in particolare, che la
Banca s.p.a. aveva erogato, nel dicembre 1998, sul proprio c/c, un
finanziamento di L. 60.000.000, parzialmente rimborsato sino all'aprile 2000
per L. 46.019.048 mediante prelievi dallo stesso c/c;
- di avere
quindi contestato alla Banca s.p.a., con lettera 23 marzo 2000, di non aver
mai richiesto tale finanziamento; sottoscritto il relativo contratto;
rilasciato disposizioni di sorta per quanto attiene i pagamenti delle rate di
rimborso; comunque posto in essere qualsiasi altro atto direttamente o
indirettamente collegato all'operazione;
- di avere
richiesto, successivamente, alla Banca s.p.a. di sospendere ogni addebito sui
propri conti, riguardante il pagamento del finanziamento in parola, sino a
quando la situazione non fosse stata chiarita, reiterando, senza alcun
risultato, le diffide e richieste in ordine al predetto finanziamento;
- che la
Banca s.p.a. - pur ammettendo con lettera 6 luglio 2000 che la documentazione
riguardante il finanziamento in questione non era stata rinvenuta presso i
propri locali ed avendo altresì riconosciuto esplicitamente, con lettera 2
marzo 2001, che non esistevano "ordini firmati di alcun tipo per il
prelievo ed il giroconto";
- aveva
comunque e nondimeno segnalato alla Centrale Rischi presso la Banca d'Italia
l'asserita sofferenza derivante dal mancato pagamento delle rate a rientro
del finanziamento de quo dopo l'aprile 2000 e il nominativo del G. E.
risultava ancora appostato in Centrale Rischi tra le "Sofferenze";
- che la
banca aveva incamerato in conto rimborso del finanziamento la complessiva
somma di L. 18.432.000 (Euro 9.519,34), riveniente da accrediti di terzi sul
conto corrente n. * pervenuti in data successiva al 19 maggio 2000 e aveva
omesso inspiegabilmente di escutere in tutto questo tempo la garanzia
fideiussoria rilasciata dalla signora M.;
- che aveva
rappresentato tale situazione alla Banca s.p.a. con lettera del 2 marzo 2004
- con la quale veniva rinnovata la diffida "a procedere con la massima
urgenza a tutte le necessarie rettifiche delle segnalazioni alla Centrale dei
rischi presso la Banca d'Italia, ivi comprese quelle attinenti all'archivio
storico; (...) a rifondere al sig. G. E. il pregiudizio da questi subito per
la illegittima segnalazione del proprio nome alla Centrale dei Rischi tanto
premesso, il G. E. convenne in giudizio la Banca s.p.a. e la Banca d'Italia
chiedendo, "previ ... gli incombenti di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003,
art. 152, commi 70 e ss., nonché previa ammissione dei mezzi di prova, che il
Tribunale ordinasse "con ogni pronunzia accessoria e consequenziale di
legge e del caso alla Banca d'Italia l'immediata cancellazione del nominativo
del ricorrente dalla Centrale Rischi gestita dalla stessa Banca d'Italia,
categoria "Sofferenze" ovvero prescrivesse "in ogni caso le
diverse misure che riterrà eventualmente necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato, assegnando un termine per la loro adozione". Chiese,
altresì, la condanna della Banca s.p.a. al risarcimento del danno subito a
causa dell'errata segnalazione con la rivalutazione monetaria e gli interessi
dal dì del dovuto al saldo, nella misura liquidata in corso di giudizio, se
del caso anche secondo equità.
La Banca
s.p.a. si costituì in giudizio resistendo alla domanda, in particolare
evidenziando che la moglie del ricorrente aveva agito in virtù di procura e
che, in ogni caso, il debito era sussistente ex art. 2033 c.c.. Ciò che
rendeva legittima la segnalazione alla Centrale Rischi.
Si costituì
in giudizio anche la Banca d'Italia la quale, tra l'altro, a) eccepì
l'inammissibilità nei suoi confronti del ricorso ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 8, comma 2, lett. d); b) eccepì, altresì, la
propria carenza di legittimazione passiva per essere la Banca d'Italia del
tutto estranea alle vicende dedotte in giudizio dal signor G. E., priva del
potere di valutare il merito delle segnalazioni ricevute, potere competente
in via esclusiva agli intermediari; priva, ancora, del potere di "modificare
unilateralmente i dati delle segnalazioni senza la contemporanea ed adeguata
modifica dei dati dell'azienda segnalante cui compete quantificare e
classificare il grado di rischio dei rapporti in essere con la propria
clientela ed eventualmente controdedurre in merito all'esattezza delle
segnalazioni effettuate".
Con sentenza
del 14 aprile 2005, il Tribunale di Roma respinse la domanda.
Il giudice
osservò che l'attore aveva inteso esercitare un'azione diretta alla
cancellazione e al risarcimento del danno subito, a seguito di un illecito
trattamento dei propri dati personali, concretatosi in una segnalazione alla
cd. Centrale Rischi del proprio nominativo, in assenza delle condizioni
legittimanti e che sotto l'aspetto della violazione delle norme di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati
personali), nessuna violazione appariva essere stata posta in essere dai
resistenti, tenuto conto della "incontestata erogazione di somme e la
mancata parziale restituzione" e considerato che "lo stato di
insolvenza che giustifica "il rischio" e la segnalazione, deve
valutarsi a parere del giudicante, in senso oggettivo, in considerazione
dell'entità del credito insoluto, del tempo trascorso in una situazione di
inadempienza, e, sopratutto, della manifesta volontà di non adempiere".
Contro la
predetta sentenza il G. E. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre
motivi. Resistono con controricorso la Banca d'Italia e la Banca s.p.a.. Le
parti controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
p. 2.1.- Con
il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia:
"violazione
e/o falsa applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma
3, art. 127, comma 2, e art. 1327 cod. civ. in relazione a quanto previsto
dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51, art. 53, comma 1, lett. b),
art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107, come integrati: a) dalla Delib.
Comitato Interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29 marzo 1994;
b) dalla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 in tema di
istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante dall'8^
aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca d'Italia
del 5 agosto 1995 denominato "Obbligo di partecipazione degli
intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito
dalla Banca d'Italia". Omessa, contraddittoria o insufficiente
motivazione su punto decisivo della controversia. Il tutto in relazione
all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
In sintesi il
ricorrente deduce che qualora si ritenesse che il Tribunale abbia ritenuto
valido il negozio di finanziamento in oggetto, così implicitamente rigettando
la questione di nullità posta dal ricorrente, la sentenza incorrerebbe: a)
nel vizio di violazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma
3, art. 127, comma 2; b) nel vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su
punto decisivo della controversia; laddove, invece, si ritenesse che il
Tribunale abbia considerato implicitamente irrilevante la questione giuridica
rimessa al suo apprezzamento, la sentenza incorrerebbe a) nel vizio di
violazione della disciplina speciale in tema di segnalazione alla Centrale
Rischi; b) nel vizio omessa/insufficiente motivazione su punto decisivo della
controversia.
p. 2.2.- Con
il secondo motivo il ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa
applicazione del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 51 e art. 53, comma 1,
lett. b), art. 67, comma 1, lett. b), artt. 106 e 107 - come integrati: a)
dalla Delib. Comitato interministeriale del credito e del risparmio (CICR) 29
marzo 1994; b) dalla Circolare Banca d'Italia n. 139 dell'11 febbraio 1991 in
tema di istruzioni per gli intermediari creditizi nel testo risultante
dall'8^ aggiornamento del 14 novembre 2001 e dal provvedimento della Banca
d'Italia del 5 agosto 1995 denominato "Obbligo di partecipazione degli
intermediari finanziari al servizio di centralizzazione dei rischi gestito
dalla Banca d'Italia" - in relazione all'art. 1 disp. gen.. Omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia
prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, il tutto in relazione
all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". In sintesi il ricorrente deduce che la
sentenza impugnata:
a) non
applica il dato normativo come sopra chiarito ed interpretato, ma utilizza un
presupposto per la segnalazione alla Centrale Rischi estraneo e comunque
differente da quello voluto dall'ordinamento, incorrendo così nel vizio di
violazione e/o falsa applicazione della normativa richiamata;
b) non
chiarisce minimamente l'itinerario logico e giuridico sotteso all'operazione
ermeneutica di traslare il concetto di insolvenza in quello di inadempimento
ne' chiarisce per quale ragione i due concetti dovrebbero essere considerati
come equivalenti ai fini della specifica disciplina qui considerata, con ciò
incorrendo in vizio di omessa/insufficiente e/o contraddittoria motivazione
su questione rilevante ai fini della decisione;
c) da diversa
angolazione, incorre comunque nel vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione laddove riconduce la posizione del ricorrente
alla sua asserita "manifesta volontà di non adempiere" anziché
rilevare che tale pretesa volontà inadempiente non sussiste e non è comunque
configurabile, perché, come più volte rimarcato, una volta preso atto della
situazione il ricorrente ha opposto alle pretese della Banca proprio le
specifiche questioni richiamate nell'esposizione del primo motivo
d'impugnazione con esplicito riferimento alla loro rilevanza ai fini della
decisione: non dunque un comportamento strumentale e dilatorio, ma la
legittima aspettativa di ottenere l'accertamento dei propri diritti.
p. 2.3.- Con
il terzo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa
applicazione del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 7, art. 8, comma 2, artt. 145,
146-151, 152; comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione
su punto decisivo della controversia prospettati dalle parti o rilevabili
d'ufficio. Il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5".
Lamenta, in
estrema sintesi, che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle eccezioni
di inammissibilità della domanda e di difetto di legittimazione sollevate
dalla Banca d'Italia.
Deduce che la
normativa di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 consentirebbe al ricorrente
"di ottenere un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia come
destinataria Banca d'Italia ai fini della cancellazione del proprio
nominativo dalla Centrale Rischi, categoria Sofferenze".
p. 3.-
Osserva preliminarmente la Corte che l'esame dell'eccezione di difetto di
legittimazione passiva sollevata dalla Banca d'Italia nel controricorso e,
sebbene non fatta oggetto di rituale ricorso incidentale, reiterata con la
memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., è necessario non perché
oggetto del terzo motivo del ricorso principale (in tale parte inammissibile
per difetto di interesse del ricorrente, in assenza di esplicita pronuncia
del giudice del merito) ma perché concerne, in generale, l'individuazione
della disciplina applicabile alla controversia oggetto del ricorso.
Invero, il
Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti
all'estero, effettuato da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o
in un luogo comunque soggetto alla sovranità dello Stato (art. 5),
intendendosi per "trattamento", qualunque operazione o complesso di
operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca di dati (art. 4).
Salvo le
eccezioni elencate nell'art. 8, l'interessato può esercitare i diritti di
accesso (e di rettificazione, cancellazione, opposizione etc...) disciplinati
dall'art. 7, con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al
responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo ovvero con ricorso al Garante per la
protezione dei dati personali. In particolare, delle dette eccezioni, in
relazione alle quali i diritti di cui all'art. 7 non possono essere
esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi
dell'art. 145, si riferisce alla fattispecie in esame quella prevista
dall'art. 8, comma 2, lett. d), concernente i trattamenti di dati personali
effettuati "da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità
inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché
alla tutela della loro stabilità". Si tratta, in particolare, dei
servizi o sistemi centralizzati di rilevazione dei rischi creditizi,
prevalentemente di rilevante importo, istituiti in base al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia con deliberazioni del CICR, regolati
da istruzioni della Banca d'Italia e sottoposti alla relativa vigilanza.
Peraltro, anche in relazione a tali attività di trattamento dei dati
personali il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, provvede nei
modi di cui agli artt. 157, 158 e 159 (art. 8, comma 3). Ossia, con le
modalità indicate nell'art. 159, il Garante provvede alla richiesta di
informazioni e di esibizione di documenti e ai necessari accertamenti (art.
158), disponendo, tra l'altro, accessi a banche di dati, archivi o altre
ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.
Dall'esame
del complesso delle norme innanzi richiamate si trae, dunque, il
convincimento che la Banca d'Italia, in relazione al trattamento dei dati personali
effettuato dalla Centrale Rischi, non è estranea all'applicazione del codice
in esame, essendo esclusi soltanto alcuni rimedi altrimenti a disposizione
dell'interessato, come la tutela amministrativa (Sezione 2^ del codice) e
quella definita dal codice come "tutela alternativa a quella
giurisdizionale" (Sezione 3^), mentre resta applicabile, ovviamente, la
tutela giurisdizionale di cui al Capo 2^ (art. 152) oltre a quella dinanzi al
Garante nelle forme del reclamo per rappresentare una violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali e della
segnalazione al fine di sollecitare un controllo della disciplina medesima
(art. 141, lett. a e b). La conseguenza è quella dell'applicabilità delle
norme generali in tema di trattamento dei dati di cui all'art. 11 ("1. I
dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e
secondo correttezza; b) raccolti e registrati per scopi determinati,
espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in
termini compatibili con tali scopi; c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali
sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati in una forma che
consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti
o successivamente trattati. 2. I dati personali trattati in violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono
essere utilizzati) e in tema di responsabilità per i danni cagionati per
effetto del trattamento di cui all'art. 15 "1. Chiunque cagiona danno ad
altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento
ai sensi dell'art. 2050 c.c.. 2. Il danno non patrimoniale è risarcibile
anche in caso di violazione dell'art. 11".
Peraltro, che
la Banca d'Italia non possa sottrarsi alla disciplina comune in tema di
responsabilità civile nel trattamento dei dati discende dall'ovvia
considerazione che, per errore di uno degli "incaricati" (definiti
come "le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di
trattamento dal titolare o dal responsabile"), la segnalazione da parte
del responsabile potrebbe essere recepita e trattata in modo non corretto.
Sì che appare
del tutto irrilevante la pronuncia del Garante richiamata dalla Banca
d'Italia in sede di memoria, con la quale è stato ritenuto inammissibile il
ricorso nei confronti della Banca d'Italia "in quanto il trattamento dei
dati effettuato da tale Istituto per la gestione della ... Centrale dei
rischi rientra tra quelli rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
lett. d), del codice, non possono essere esercitati i diritti di cui all'art.
7, ne' può essere proposto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del
codice" (Provvedimento del 26 luglio 2006, doc. web n. 1332498, del
Garante per la protezione dei dati personali). D'altra parte, la Banca
d'Italia non si sottrae alla tutela giurisdizionale di cui all'art. 152 del
codice, il cui comma 12 dispone che con la sentenza il giudice provvede sulla
domanda "anche in deroga al divieto di cui alla L. 20 marzo 1865, n.
2248, art. 4, all. E), quando è necessario anche in relazione all'eventuale
atto del soggetto pubblico titolare o responsabile".
p. 3.1.- Alla
luce di tali premesse e precisazioni possono essere congiuntamente esaminati
i primi due motivi del ricorso che, alla luce della giurisprudenza di questa
stessa Sezione (Sez. 1^, 12 ottobre 2007 n. 21428), sono fondati.
Va
evidenziato, in proposito, che il servizio di centralizzazione dei rischi
creditizi gestito dalla Banca d'Italia è disciplinato dalla delibera del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994
(G.U. 20 aprile 1994, n. 91) e dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia
in conformità della stessa, trasfuse nella Circolare n. 139 dell'11.2.1991 e
successivi aggiornamenti. La Delib. è stata assunta ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, art. 53, comma 1, lett. b), art. 67, comma 1, lett.
b), e art. 107, comma 2, (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di seguito denominato "T.U."), i quali conferiscono al
CICR il potere di emanare disposizioni aventi a oggetto il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente,
delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e
degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 T.U.
cit.. In particolare, il testo delle istruzioni in vigore all'epoca dei fatti
dedotti dal ricorrente è quello di cui alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio
1991 - 8^ Aggiornamento del 14 novembre 2001, essendo entrato in vigore il
successivo aggiornamento nel 2005. Tra le cinque categorie di rischi classificati
nelle predette istruzioni, quella che qui rileva è la quinta, riferita alle
"sofferenze".
Secondo la
Circolare (cap. 2^, p. 5) "nella categoria di censimento
"sofferenze" va ricondotta l'intera esposizione per cassa nei
confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato
giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili,
indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate
dall'azienda. Si prescinde, pertanto, dall'esistenza di eventuali garanzie
(reali o personali) poste a presidio dei crediti. L'appostazione a sofferenza
implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva
situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un
mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito.
Costituiscono
un'eccezione al principio dell'attrazione di tutti i crediti per cassa nelle
sofferenze le posizioni di rischio destinate a confluire nella categoria di
censimento "finanziamenti a procedura concorsuale e altri finanziamenti
particolari". Non confluiscono altresì nelle sofferenze i crediti
ristrutturati e i crediti in corso di ristrutturazione, i quali vanno
segnalati nella pertinente categoria di censimento ed evidenziati mediante i
previsti valori della variabile di classificazione stato del rapporto.
Indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione adottate dagli
intermediari, i crediti in sofferenza devono essere segnalati, al lordo delle
svalutazioni eventualmente effettuate, per un ammontare comprensivo del
capitale, degli interessi contabilizzati e delle spese sostenute per il
recupero dei crediti. In caso di svalutazione di posizioni ritenute
definitivamente irrecuperabili dagli organi aziendali e passate a perdita, la
segnalazione dei crediti in sofferenza deve essere effettuata al netto di
tali svalutazioni. La segnalazione in sofferenza di una cointestazione
presuppone che tutti i cointestatari versino in stato di insolvenza". Il
p. 6 della Circolare in questione prevede l'ipotesi della sospensione della
segnalazione delle sofferenze, disponendo che "la segnalazione di una
posizione di rischio tra le sofferenze non è più dovuta quando:
- viene a
cessare lo stato di insolvenza o la situazione ad esso equiparabile;
- il credito
viene rimborsato dal debitore o da terzi, anche a seguito di accordo
transattivo liberatorio, di concordato preventivo o di concordato
fallimentare remissorio;
- rimborsi
parziali del credito comportano la riduzione dell'importo segnalato;
- il credito
viene ceduto a terzi;
- gli organi
competenti dell'intermediario con specifica delibera abbiano preso atto della
non recuperabilità del credito ovvero rinunciato ad avviare o proseguire gli
atti di recupero, per motivi di convenienza economica in relazione
all'ammontare del credito. Se la delibera riguarda solo una parte del
credito, l'importo da segnalare nell'utilizzato va conseguentemente
decurtato. Il credito, o la quota parte di esso non recuperabile, deve essere
segnalato tra i crediti passati a perdita.
Il pagamento
del debito e/o la cessazione dello stato di insolvenza o della situazione ad
esso equiparabile non comportano la cancellazione delle segnalazioni a
sofferenza relative alle rilevazioni pregresse. Il regolare adempimento di
eventuali piani di rientro concordati tra intermediario e cliente non comporta
automaticamente il passaggio del credito dalla categoria sofferenze ad altra
categoria di censimento;
spetta
all'intermediario valutare caso per caso se siano venuti meno i presupposti
per l'appostazione a sofferenza".
Va notato,
poi, che nel glossario costituente parte integrante della Circolare in esame
la "sofferenza" è definita come l'"esposizione per cassa nei
confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato
giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente
dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario e
dall'esistenza di eventuali garanzie (reali e personali) poste a presidio dei
crediti" e lo stato d'insolvenza è definito come "incapacità non
transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte".
Alla luce dei
dati normativi e delle istruzioni innanzi richiamati questa Sezione (Sez. 1^,
12 ottobre 2007 n. 21428) ha già avuto modo di evidenziare - conformemente
all'orientamento più diffuso nella dottrina e nella giurisprudenza di merito
- che l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere
dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di
svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una
valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo, ovvero
del debitore di cui alla diagnosi di "sofferenza" e che "lo
stesso tenore letterale delle sopra riportate Istruzioni e, segnatamente,
l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di
insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente
equiparabili inducano a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente
gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla
piattaforma della norma di cui alla L. Fall., art. 5, hanno tuttavia
proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi,
una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da
concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di
valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come
deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria)
difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza
intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità,
essendosi rilevato da più di un Autore che, se la nozione di insolvenza
rilevante a detti fini si identificasse effettivamente con quella contemplata
in ambito fallimentare e se il debitore potesse legittimamente essere
appostato a sofferenza soltanto qualora versasse in uno stato di decozione,
sarebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi,
poiché gli altri intermediari si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi
in tempo utile per cautelare la propria posizione, laddove, del resto, in un
ordine di idee nel quale la nozione stessa di sofferenza poggi sulla nozione
di insolvenza fallimentare, le situazioni sostanzialmente equiparabili
all'insolvenza, di cui è parola nelle più volte richiamate Istruzioni,
verrebbero a manifestarsi, secondo quanto trovasi affermato in dottrina, come
le sfumature di una sola tonalità cromatica, se non addirittura come delle
addizioni di mero stile". Nella concreta fattispecie - per converso - il
giudice del merito ha rigettato la domanda sul solo assunto della
"incontestata erogazione di somme e la mancata parziale
restituzione" e dell'affermazione che "lo stato di insolvenza che
giustifica il rischio e la segnalazione, deve valutarsi a parere del giudicante,
in senso oggettivo, in considerazione dell'entità del credito insoluto, del
tempo trascorso in una situazione di inadempienza, e, sopratutto, della
manifesta volontà di non adempiere", senza alcun riferimento alla
circostanza che la banca non era stata in grado di produrre il contratto di
finanziamento sottoscritto dall'attore e che la pretesa di pagamento era
fondata, sebbene subordinatamente, sull'art. 2033 c.c. ossia su un rapporto
non usualmente ricompreso tra i rapporti bancari soggetti a segnalazione,
posto che "la Banca d'Italia, attraverso la Centrale dei rischi,
fornisce agli intermediari segnalanti le informazioni necessarie per il
contenimento dei rischi derivanti dal cumulo degli affidamenti in capo a un
medesimo soggetto" (cit. circ. p. 2). A ciò si aggiunga che, come
innanzi rilevato, in forza delle richiamate istruzioni "l'appostazione a
sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della
complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente
da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".
Sì che ciò
che rileva è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria
("incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni
assunte") mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di
non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del
titolo del credito vantato dalla banca.
Ulteriore
riprova è data dall'equiparazione (contenuta nel p. 6 delle Istruzioni,
innanzi riportato), ai fini della cessazione dell'obbligo di segnalazione di
una posizione di rischio tra le sofferenze, dell'ipotesi di cessazione dello
stato di insolvenza e di quella di avvenuto rimborso del credito, dal
debitore o da terzi, anche a seguito di accordo transattivo liberatorio.
Dunque, ciò che rileva è soltanto lo stato di insolvenza "anche non
accertato giudizialmente", come pure le "situazioni sostanzialmente
equiparabili" ad esso.
In
accoglimento dei primi due motivi di ricorso, pertanto, la sentenza impugnata
deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le
spese, al Tribunale di Roma - in persona di diverso magistrato - per un nuovo
giudizio che tenga conto della disciplina applicabile alla concreta
fattispecie (art. 2050 c.c.) e dei principi innanzi enunciati.
Il terzo
motivo è assorbito.
P.Q.M.
La Corte
accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa
la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma in
persona di diverso magistrato.
Così deciso
in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 marzo 2009.
Depositato
in Cancelleria il 1 aprile 2009
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