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Sezione I - Giurisprudenza

documento 185/2005

 

 

 

 

 

 

Tribunale di Milano, Sez. VI – G. Designato Dr. Alda M. Vanoni – 26 settembre 2005.

Segnalazione dello Studio Legale Brugnatelli

Obbligazioni argentine – Nullità ed inesistenza dei contratti di acquisto – Rito sommario di cui all’art. 19 d. lgs. n. 5/2003 – Esclusione.

 

L’espressione contenuta nell’art. 19 d. lgs. n. 5/2003, che limita l’applicazione del rito sommario alle controversie “che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di denaro anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile”, deve essere interpretata in senso restrittivo, ossia nel senso di escludere l’applicazione di tale rito in ogni controversia in cui sia necessario un accertamento seppur incidentale di nullità, annullabilità o inadempimento contrattuale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

 

Il Giudice Designato

(omissis)

Osserva quanto segue.

A sostegno del ricorso ex art. 19 gli attori deducono la radicale inesistenza dei “pretesi contratti” di acquisto di titoli obbligazionari “Argentina” che Banco Ambrosiano Veneto ha loro attribuito, come fissati bollati n. 12.282 e n. 5.596 del 1999, n. 5.039 del 1998 e n. 43.270 del 1997, “successivamente spediti”; affermano di non aver mai sottoscritto alcun ordine scritto e di aver “forse detto a parola a qualche funzionario di essere disposti a comprare”, negando la conclusione di contratti di intermediazione finanziaria in relazione a tali titoli; ne derivano l’illegittimità dell’addebito di € 219.660,72 effettuato dalla banca intermediaria, a seguito del noto crollo del titolo, e quindi la fondatezza della domanda di restituzione della predetta somma, oltre interessi legali. In subordine, deducono molteplici profili di nullità, annullabilità ovvero inadempimento dei contratti, ove se ne ritenesse la sussistenza.

La convenuta contesta l’ammissibilità del rito sommario sul presupposto di fatto che “i clienti hanno voluto ed approvato le operazioni in discussione”; con ciò negando, appunto, l’affermata inesistenza di qualsivoglia contratto di intermediazione finanziaria. Tale contestazione non appare manifestamente infondata, se collegata al dato cronologico (gli attori hanno aspettato più di sei anni per dire che i fissati bollati corrispondevano ad acquisti a loro non riferibili), e all’incasso delle cedole maturate nel primo periodo (cfr. comparsa pag. 13, ss. 14).

Quanto alle subordinate domande di nullità, annullamento, risarcimento danni, entrambe le parti sembrano concordi nel ritenere, in punti di diritto, che siffatte questioni esulano dai rigorosi limiti del rito sommario, previsto dal legislatore solo per le controversie aventi ad oggetto il “pagamento di una somma di denaro anche se non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile”. Tale espressione, a parere del giudicante, deve essere interpretata in senso restrittivo, ossia escludente ogni controversia in cui sia necessario un accertamento seppur incidentale di nullità, annullabilità, inadempimento contrattuale; se così non fosse, si verrebbe a svuotare di significato il rito non sommario, in quanto ogni azione di condanna si conclude con una domanda di pagamento di somma di denaro ovvero di consegna di cosa mobile.

Ne deriva che, in relazione alle suddette subordinate, va affermata in radice e prima di ogni esame delle contestazioni, l’inammissibilità del rito sommario.

Si verte pertanto in un ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 19-3° comma del citato provvedimento legislativo.

P.M.Q.

Assegna:

agli attori i termini di cui all’art. 6 d.lgs 17/1/03 n. 5

Si comunichi a mezzo fax.

Milano, lì 26 settembre 2005

Giudice, Dott.ssa Alda M. Vanoni














 

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