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Tribunale di Brescia, Sez. I civ. – Pres.
Dr. Geo Orlandini – 10 ottobre 2005.
(187)
Segnalazione dello Studio Bellitti
Nuovo processo societario – Notifica di
immediata istanza di fissazione udienza – Contenuto della comparsa di
costituzione – Ampliamento del thema decidendum – Inammissibilitą
dell’istanza di fissazione udienza.
La notifica da parte del convenuto della
istanza di fissazione di udienza contestualmente alla notifica della comparsa
di risposta o comunque prima che sia decorso il termine di cui all’art. 4 d.
lgs. n. 5/03 concesso all’attore per la notifica della memoria di replica,
deve essere ritenuta ammissibile solo quando non sia sorta in capo all'attore
la necessitą di replicare alla comparsa di costituzione in considerazione del
contenuto della stessa, nella quale il convenuto si sia limitato alla pura e
semplice contestazione dei fatti e degli argomenti di diritto dedotti in
citazione, senza prospettare circostanze e rapporti diversi e non abbia
effettuato al riguardo anche produzioni documentali o svolto istanze
istruttorie suscettibili di estendere il thema decidendum.
Pertanto, qualora la comparsa di risposta
contenga allegazioni che ampliano il thema decidendum, deve essere
dichiarata inammissibile, ai sensi dell’art. 8 co. V°, l’istanza di
fissazione dell’udienza notificata all’attore in pendenza del termine per
replicare con la memoria di cui all’art. 6 d. lgs. n. 5/03.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Nella causa n. 8635/2005
omissis
vista l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale
notificata dalla convenuta agli attori il 27.7.2005 e depositata in
cancelleria il 1.8.2005;
vista l'istanza ex art. 8 comma V° D.L.vo n. 5/2003
diretta ad ottenere declaratoria di inammissibilitą della suddetta istanza di
fissazione di udienza in quanto presentata fuori dei casi previsti dalla legge;
sentiti i procuratori delle parli;
rilevato che:
la banca convenuta ha notificato la propria comparsa di
costituzione il 22.7.2005 e si č costituita in giudizio il 27.7.2005,
notificando la istanza di fissazione di udienza nello stesso giorno: ha quindi
rispettato, formalmente, il termine previsto dall'art. 8 comma 2° lettera c
del D. L.vo n. 5/2003, non avendo proposto domanda riconvenzionale nč
sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio;
tale norma deve peraltro essere interpretata
sistematicamente, alla luce della previsione dell'art 4 2° comma e 6 1° comma
dello stesso D.L.vo, che impongono comunque al convenuto di fissare un
termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della comparsa di
costituzione "per eventuale replica'', con "inserimento
automatico" di tale termine a difesa in caso di sua omissione, e con
facoltą dell'attore di depositare, con la replica, nuovi documenti, e di
svolgere le attivitą difensive e le deduzioni istruttorie di cui al 2° comma
dell'art. 6;
una interpretazione letterale del solo art. 8 comma 1°
lett. c, isolato dal contesto, potrebbe invero risolversi in una lesione del
diritto di difesa e del principio del contraddittorio, posto che ai sensi
dell'art. 10 il deposito della istanza di notificazione preclude ogni
modifica delle istanze e delle conclusioni, di guisa che l'attore si
troverebbe nella impossibilitą di svolgere adeguata difesa a fronte delle
prospettazioni di fatti nuovi e delle produzioni documentali eventualmente
contenute nella comparsa di risposta;
siffatta interpretazione renderebbe del resto priva di
significato e contraddittoria la generale previsione del termine a difesa di
cui all’art. 4, che il legislatore ha invece ritenuto essenziale, tanto da
introdurlo anche nel caso di omissione da parte del convenuto;
la interpretazione letterale qui criticata porrebbe
quindi un problema di legittimitą costituzionale, che appare peraltro
superabile coordinando le due norme in esame e, in particolare, ritenendo che
la immediata istanza di fissazione di udienza sia ammissibile solo quando non
sia sorta in capo all'attore la necessitą di utilizzare il termine di cui
all'art. 4 per replicare alla comparsa di costituzione, in considerazione del
contenuto della stessa, nella quale il convenuto si sia limitato alla pura e
semplice contestazione dei fatti e degli argomenti di diritto dedotti in
citazione, senza prospettare circostanze e rapporti diversi, e non abbia
effettuato al riguardo anche produzioni documentali, o svolto istanze
istruttorie, suscettibili di estendere il thema decidendum;
in tali casi infatti (cosģ come nelle ipotesi di domande
riconvenzionali o di eccezioni in senso tecnico, non rilevabili d'ufficio.
espressamente previste dall'art. 8 comma 2° lettera a, e per analoga ragione)
sull'intento di accelerazione dei tempi del processo prevalgono il principio
del contraddittorio e il rispetto della previsione del diritto di replica,
non volendosi imputare all'attore la mancata difesa, con deduzione dei fatti
e delle relative istanze istruttorie, con riguardo a circostanze e ad
argomenti che non facevano parte del materiale dedotto in citazione e che
assumono rilievo solo a fronte delle, non prevedibili, deduzioni e produzioni
operate dal convenuto;
nel caso di specie ricorre appunto tale ipotesi in quanto
la banca convenuta, pur non avendo sollevato eccezioni in senso proprio, ha
allegato fatti storici che mutano la prospettazione del rapporto come
descritto in citazione, ed ha esteso la materia oggetto di esame ad una serie
di altri rapporti e di fatti idonei a contrastare le argomentazioni sulle
quali si basa l'assunto esposto in citazione, ed ha a tal fine prodotto
documentazione e formulato istanze istruttorie in ordine a circostanze nuove
e rilevanti, in merito alle quali gli attori resterebbero privati financo
della facoltą di richiedere la prova contraria;
in base al criterio interpretativo sopra esposto,
preferibile in quanto coerente con l'impostazione generale del sistema
processuale e con i principi costituzionali, l'istanza presentata dalla banca
convenuta senza attendere il decorso del termine per replica previsto dalla
legge appare quindi inammissibile ai sensi dell'art. 8 comma V°:
ne deriva che, in applicazione di tale norma, agli
attori deve essere riconosciuto ulteriore termine di trenta giorni per
replicare con memoria ex ari. 6 D.L.vo n. 5/2003;
P.Q.M.
visto l'art. 8 comma V° lett. e D.L.vo n. 5/2003.
dichiara inammissibile la istanza di fģssazione di udienza notificata dalla
convenuta agli attori il 27.7.2005, depositata il cancelleria il 1.8.2005;
assegna agli attori termine di trenta giorni dalla comunicazione della
presente ordinanza per replicare alla comparsa di risposta con memoria avente
il contenuto di cui all'art. 6 dello stesso D.L.vo, da notificare e
depositare come indicato in tale norma, con contestuale deposito di eventuali
nuovi documenti.
Si comunichi.
Brescia, 10.10.2005-11-05
Il Presidente
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