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Massimario, art. 72 l. fall.
Corte
di Cassazione, Sez. Unite Civili 01 ottobre 2009, n. 21045 – Pres. Carbone – Rel. Spirito.
Fallimento – Rapporti pendenti – Privilegio del promissario
acquirente – Prevalenza dell’ipoteca del costruttore iscritta in data
anteriore.
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi
dell’art. 2775-bis cod. civ.) i crediti del promissario acquirente conseguenti
alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi
dell’art. 2645-bis cod. civ., siccome subordinato ad una particolare forma di
pubblicità costitutiva (come previsto dall’ultima parte dell’art. 2745 cod.
civ.), resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio
sull’ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dal secondo comma
dell’art. 2748 cod. civ. e soggiace agli ordinari principi in tema di
pubblicità degli atti. Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del
fallimento della società costruttrice dell’immobile scelga lo scioglimento
del contratto preliminare (ai sensi dell’art. 72 della legge fallimentare),
il conseguente credito del promissario acquirente – avente ad oggetto la
restituzione della caparra versata contestualmente alla stipula del contratto
preliminare – benché assistito da privilegio speciale, deve essere collocato
con grado inferiore, in sede di riparto, rispetto a quello dell’istituto di
credito che, precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare,
abbia iscritto sull’immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento
concesso alla società costruttrice. (fonte CED – Corte di Cassazione)
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel fallimento della N. S.n.c. di F. C. P. & C., pendente dinanzi
al Tribunale di Forlì, la Banca * propose opposizione ad un piano di riparto
parziale dichiarato esecutivo dal giudice delegato. Premesso che la somma
distribuita costituiva il ricavato della vendita di un appartamento sul quale
risultava iscritta ipoteca a garanzia del credito dalla Banca * stessa
vantato in virtù di un mutuo fondiario concesso alla società costruttrice
dell'immobile, l'opponente sosteneva che erroneamente tale credito era stato
collocato con grado inferiore a quello vantato dal B. per il rimborso della
caparra da questo versata contestualmente alla stipulazione di un contratto
preliminare di acquisto del medesimo appartamento, trascritto in data
successiva all'iscrizione dell'ipoteca e scioltosi ai sensi della L. Fall.,
art. 72.
Ad avviso dell'opponente, infatti, l'ipoteca concessa a garanzia del
finanziamento di un intervento edilizio ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, art. 38, prevalendo sulla trascrizione anteriore del contratto
preliminare, a norma dell'art. 2825 bis c.c., doveva prevalere, a maggior
ragione, sulla trascrizione posteriore.
Il Tribunale accolse la domanda, osservando, anzitutto, che la
particolare causa di prelazione accordata al promissario acquirente dall'art.
2775 bis c.c., comma 1, non si sottrae al principio generale enunciato
dall'art. 2748 c.c., comma 2, in forza del quale i crediti muniti di
privilegio speciale immobiliare prevalgono su quelli ipotecari, se la legge
non dispone diversamente. Ha, tuttavia, ravvisato una tale diversa
disposizione (idonea, appunto, ad invertire l'anzidetto criterio di priorità)
nel combinato disposto degli artt. 2775 bis e 282 5 bis c.c., reputando che
dette norme siano da interpretare nel senso della prevalenza delle ipoteche
iscritte a garanzia di mutui fondiari erogati a norma del R.D.L. 12 marzo
1936, n. 375, art. 38 e ss., T.U. bancario, rispetto al privilegio
immobiliare accordato al promissario acquirente, indipendentemente
dall'esservi stato o meno accollo del mutuo da parte dell'acquirente. Così
ragionando ha, dunque, ritenuto irrilevante nella fattispecie la precedente
affermazione resa sul tema da questa Corte (Cass. 14 novembre 2003, n. 17197,
della quale si dirà in seguito), considerando che questa non decidesse
riguardo ad un istituto di credito garantito da ipoteca ai sensi del D.Lgs.
n. 385 del 1993, artt. 38 e segg., ovvero in altro modo garantito da ipoteca.
Avverso il decreto del Tribunale di Forlì il B. ha proposto ricorso per
cassazione, affidato ad un unico motivo.
Ha resistito con controricorso la Banca *, la quale ha depositato
successivamente memoria. Non ha svolto difese la curatela del fallimento.
Con ordinanza interlocutoria del 20 ottobre 2008, la Prima Sezione
Civile, ritenuta la sussistenza di una questione di massima di particolare
importanza, avente ad oggetto la prevalenza del privilegio di cui all'art.
2775 bis c.c., sulle ipoteche per mutui fondiari iscritte anteriormente alla trascrizione
del contratto preliminare, ha rimesso gli atti al Primo Presidente, il quale
ha disposto l'assegnazione della causa alle Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - PREMESSA - IL RICORSO E LA QUESTIONE SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELLE
SEZIONI UNITE. Il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 2645 bis c.c., art. 2775 bis c.c., art. 2748 c.c.,
comma 2, e art. 2825 bis c.c., sostiene che dell'art. 2775 bis c.c., comma 2, individua due soli casi di ipoteche che non
soccombono al privilegio di cui al comma 1, e precisamente quelle iscritte a
garanzia del mutuo erogato al promissario acquirente per l'acquisto
dell'immobile e quelle iscritte a garanzia del credito edilizio nei limiti
della quota che il promissario stesso si sia accollato; benché l'art. 2825
bis c.c., faccia riferimento esclusivamente alle ipoteche iscritte
successivamente alla trascrizione del preliminare, è ovvia la prevalenza
anche di quelle iscritte in epoca anteriore, ma sempre nei limiti della quota
di debito che il promissario si sia accollato, non avendo egli altrimenti
alcun ruolo nel rapporto tra il finanziatore ed il costruttore.
Secondo il ricorrente, il decreto impugnato contrasta, oltre che con
l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che subordina la
prevalenza dell'ipoteca all'accollo da parte del promissario del debito
contratto dal costruttore, anche con lo spirito della legge, che mira a
tutelare i promissari acquirenti di fabbricati in corso di costruzione in
caso di mancata esecuzione del preliminare o fallimento del promittente
venditore.
Nella specie, pertanto, non essendo intervenuto l'accollo della quota
di mutuo gravante sull'immobile promesso in vendita, troverebbe applicazione
il principio generale di cui all'art. 2748 c.c., comma 2, secondo cui il
privilegio immobiliare prevale sulle ipoteche iscritte anche anteriormente,
non potendo individuarsi nell'art. 2825 bis c.c., la diversa disposizione di
legge che, ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 2748 c.p.c., comma 2,
consente di derogare a tale principio.
Preliminare rispetto al vaglio delle doglianze prospettate nel ricorso
è l'esame della premessa giuridica dalla quale muove l'impugnato
provvedimento, secondo cui il privilegio del credito del promissario
acquirente per mancata esecuzione del contratto preliminare prevale, ai sensi
dell'art. 2748 c.c., comma 2, sui crediti ipotecar, anche se l'ipoteca è
stata iscritta prima della trascrizione del preliminare, salvo soltanto che
si tratti di ipoteche relative a mutui erogati per l'acquisto del medesimo
immobile promesso in vendita o iscritte a favore dei creditori garantiti ai
sensi dell'art. 2825 bis
c.c..
Solo ove, infatti, tale premessa fosse da condividere occorrerebbe
valutare se reggono o meno alla critica le conseguenti considerazioni in base
alle quali il tribunale ha ravvisato la prevalenza sul privilegio speciale
spettante al promissario acquirente dell'ipoteca iscritta a garanzia del
mutuo fondiario erogato dalla cassa di risparmio; qualora, viceversa, quella
premessa fosse da disattendere, s'imporrebbe la correzione della motivazione
del provvedimento impugnato, ma il ricorso dovrebbe essere rigettato.
La suaccennata premessa, dalla quale il tribunale prende le mosse (e la
cui fondatezza è contestata dalla controricorrente), è in effetti conforme a
quanto affermato nel già menzionato precedente di questa Corte (Cass. n.
17197 del 2003), secondo cui, appunto, in forza del disposto dell'art. 2748
c.c., comma 2, (per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni
immobili sono preferiti ai creditori ipotecali, se la legge non dispone
diversamente), anche il privilegio speciale immobiliare, previsto dal citato
art. 2775 bis c.c., prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso
immobile, pur se trascritte anteriormente alla trascrizione del contratto
preliminare da cui il privilegio scaturisce, non rilevando in contrario la
natura "iscrizionale" (o "trascrisionale") di siffatto
privilegio, giacchè questa non basta a rendere applicabile, in simili casi,
il principio della prevalenza dei diritti secondo l'ordine delle trascrizioni
e delle iscrizioni dal quale è regolata la pubblicità immobiliare.
L'ordinanza che ha rimesso la soluzione della questione alle sezioni
unite ritiene che le conclusioni alle quali è pervenuta la citata sentenza n.
17197 del 2003 non abbiano placato il dibattito che già prima era insorto in dottrina
in ordine alla corretta interpretazione da dare alle disposizioni dettate dal
codice a tutela del promissario acquirente di immobili (introdotte, com'è
noto, con il D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30). Dibattito che, piuttosto, ne è stato
rinfocolato. Viene, allora, chiesto l'approfondimento dei seguenti punti:
a) il privilegio accordato al promissario acquirente non si ricollega
esclusivamente alla causa del credito, ma presuppone necessariamente la
trascrizione del contratto preliminare, alla quale pare pertanto ragionevole
assegnare, in ragione della sua efficacia costitutiva, anche la funzione, ad
essa connaturata, di risolvere i possibili conflitti tra titolari di diritti
assoggettati al medesimo regime di pubblicità;
b) poiché nella graduazione prevista dall'art. 2780 c.c., il privilegio
in questione è collocato dopo quelli che assistono i crediti per concessione
di acque e per tributi indiretti, i quali non possono essere esercitati in pregiudizio
dei diritti anteriormente acquisiti dai terzi sui medesimi immobili, la
prevalenza di tale privilegio sulle ipoteche iscritte anteriormente
renderebbe impossibile stabilire l'ordine di collocazione dei crediti;
c) detta prevalenza risulterebbe inoltre scarsamente razionale, dal
momento che le ipoteche iscritte anteriormente sono certamente opponibili
all'acquirente, in caso di perfezionamento del contratto definitivo di
acquisto dell'immobile;
d) l'art. 2825 bis c.c., prevedendo eccezionalmente che, in caso di
accollo del mutuo fondiario da parte del promissario acquirente, l'ipoteca
iscritta a garanzia dello stesso prevalga sulla trascrizione anteriore del
contratta preliminare, fa supporre, a maggior ragione, l'operatività del
medesimo criterio in presenza di una trascrizione posteriore di tale
contratto, trovando applicazione, in tal caso, i principi generali in materia
di pubblicità immobiliare.
In conclusione, la questione sottoposta alle Sezioni Unite consiste
nello stabilire se, ai fini della distribuzione del ricavato della vendita,
disposta in sede fallimentare, di un immobile già promesso in vendita dal
fallito con contratto preliminare trascritto, il privilegio che, a norma
dell'art. 2775 bis c.c., assiste il credito del promissario acquirente per la
mancata esecuzione del preliminare prevalga (o meno), ai sensi dell'art. 2748
c.c., comma 2, sulle ipoteche iscritte sul medesimo immobile in data
anteriore alla trascrizione del contratto preliminare.
2. - LA TRASCRIVIBILITA DEL CONTRATTO PRELIMINARE ED IL PRIVILEGIO CHE
ASSISTE I CREDITI DEL PROMISSARIO ACQUIRENTE. La trascrivibilità del
preliminare, non prevista dal testo originario del codice civile, in ragione
della natura meramente obbligatoria di tale contratto, è stata introdotta dal
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 3, (convertito con modificazioni dalla L.
28 febbraio 1997, n. 30), che ha modificato il titolo 1^ del libro 6^ del
codice, inserendo nel capo 1^ l'art. 2645 bis c.c..
Questo ammette la possibilità di procedere alla trascrizione dei
contratti preliminari, ancorché sottoposti a condizione o relativi ad edifici
da costruire o in corso di costruzione, purchè essi: a) abbiano ad oggetto la
conclusione di taluno dei contratti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art.
2643 c.c.; b) risultino da atto pubblico o da scrittura privata con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La ratio della
disciplina consiste nel tutelare il promissario, che, all'atto della
stipulazione del preliminare o comunque nelle more della stipulazione del
contratto definitivo, abbia corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo
dovuto, contro l'eventualità che il promittente si sottragga all'adempimento
dell'obbligazione assunta, ponendo in essere atti di disposizione del bene
promesso, tali da rendere impossibile il successivo trasferimento
dell'immobile.
Essa muove dalla presa d'atto che, nella pratica commerciale, la
stipulazione di un contratto preliminare costituisce ormai una fase pressoché
imprescindibile del procedimento negoziale che conduce al trasferimento dei
diritti reali immobiliari, la quale trova per lo più giustificazione
nell'esigenza delle parti di consacrare provvisoriamente l'accordo raggiunto,
al fine di consentire, in vista della stipulazione del contratto definitivo,
la verifica dell'esatta consistenza dell'immobile, della sua conformità alle
norme urbanistiche e degli oneri tributari connessi al trasferimento. A
questa prassi fa riscontro, talvolta, la consegna anticipata dell'immobile e,
più spesso, il versamento di uno o più acconti sul prezzo pattuito, il quale
trova giustificazione, nel caso di vendita di beni ancora da edificare o in
corso di costruzione, nei convergenti interessi del venditore ad
autofinanziarsi mediante l'anticipata riscossione del corrispettivo e dell'acquirente
a spuntare un prezzo più vantaggioso attraverso l'acquisto su progetto.
Nella vigenza del testo originario del codice civile, l'impossibilità
di procedere alla trascrizione del preliminare, dovuta all'inidoneità di tale
contratto a determinare il trasferimento del diritto reale, esponeva il
promissario, che avesse in tutto o in parte adempiuto la propria
obbligazione, al rischio dell'inadempimento della controparte, dovendo egli
soccombere di fronte ad atti dispositivi eventualmente posti in essere da
quest'ultima, ovvero ad atti compiuti da terzi in danno della medesima
controparte; la trascrizione di questi atti, se intervenuta anteriormente al
contratto definitivo, ne rendeva infatti impossibile la stipulazione,
precludendo anche l'accoglimento di un'eventuale domanda giudiziale ex art.
2932 c.c..
A tale rischio, riconducibile alla normale alea contrattuale, si
aggiungeva, nel caso in cui il promittente venditore fosse un imprenditore,
quello proprio dell'attività d'impresa, che aumenta notevolmente il pericolo
dell'aggressione dei beni da parte di terzi, fino all'ipotesi estrema del
fallimento, che, consentendo al curatore di sciogliersi dal vincolo
contrattuale (come è avvenuto nella fattispecie in trattazione), costringe il
promissario acquirente ad insinuarsi al passivo per ottenere la restituzione
delle somme versate e quindi ad assoggettarsi alle regole del concorso, con
scarse speranze di ottenere la soddisfazione del proprio diritto, avuto
riguardo alla natura chirografaria del credito.
Per evitare questi inconvenienti (ai quali, in passato, poteva ovviarsi
esclusivamente attraverso la tempestiva trascrizione di una domanda di
esecuzione in forma specifica) è ora riconosciuta la possibilità di tutelare
il proprio diritto all'acquisto direttamente mediante la trascrizione del
contratto preliminare.
L'efficacia di tale adempimento pubblicitario è disciplinata dai commi
secondo e terzo dell'art. 2645 bis c.c., i quali prevedono che, ove entro un
anno dalla data convenuta tra le parti, e comunque entro tre anni dalla
trascrizione del preliminare, segua la trascrizione del contratto definitivo
o di un altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto
preliminare, ovvero della domanda giudiziale di cui all'art. 2652 c.c., comma
1, n. 2, gli effetti di tale trascrizione o di quella della sentenza che
accoglie la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione in forma specifica del
contratto preliminare retroagiscono fino alla data della trascrizione di
quest'ultimo, prevalendo sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite in data
successiva contro il promittente alienante.
Tale efficacia è stata definita di "prenotazione" degli
effetti tipici della trascrizione del contratto definitivo, e consiste nel
fatto che, ove seguita da quest'ultima, la trascrizione del preliminare rende
inopponibili al promissario acquirente tutte le iscrizioni o trascrizioni
eseguite medio tempore nei confronti del promittente.
E' tuttavia controverso se l'effetto prenotativo renda inopponibili al
promissario acquirente le sole formalità pubblicitarie eseguite
successivamente nei confronti del promittente alienante in virtù di titoli da
lui voluti, ovvero abbia portata generale, estendendosi anche alle
trascrizioni di pignoramenti o sequestri ed alle iscrizioni di ipoteche
giudiziali.
In riferimento all'ipotesi di fallimento del promittente, la L. Fall.,
art. 72, comma 3, anch'esso introdotto dal D.L. n. 669 del 1996, art. 3,
esclude infatti la prevalenza del preliminare, confermando la facoltà del
curatore di sciogliersi dal contratto, ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo, e disponendo che in caso di esercizio di tale facoltà l'acquirente
ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia
dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'art. 2775
bis c.c., a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto
preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di
fallimento.
Approssimandoci alla questione in esame, occorre ricordare che, oltre
all'efficacia prenotativa, il D.L. n. 669 del 1996, art. 3, ha attribuito
alla trascrizione del contratto preliminare una peculiare efficacia
costitutiva, introducendo nel titolo 3^ del libro 6^ del codice civile, alla
sezione 3^ del capo 2^, l'art. 2775 bis c.p.c., il quale, al fine di tutelare
i crediti del promissario acquirente derivanti dalla mancata esecuzione del
contratto preliminare, dispone al comma 1 che essi "hanno privilegio
speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, sempre che gli
effetti della trascrizione non siano cessati al momento della risoluzione del
contratto risultante da atto avente data certa, ovvero al momento della
domanda giudiziale di risoluzione del contratto o di condanna al pagamento,
ovvero al momento della trascrizione del pignoramento o al momento
dell'intervento nella esecuzione promossa da terzi".
La trascrizione del preliminare fa sorgere pertanto, a favore dei
crediti del promissario, un privilegio speciale immobiliare, subordinato alla
condizione che gli effetti della trascrizione siano ancora in atto al momento
in cui si verificano gli eventi che costituiscono causa del credito. Tale
privilegio è collocato al n. 5 dell'ordine stabilito dall'art. 2780 c.c., in
particolare dopo quelli che assistono i crediti dello Stato per concessioni
di acque (art. 2774 c.c.) e per tributi indiretti (art. 2772).
L'art. 2775 c.c., comma 2. Me prevede che esso "non è opponibile ai creditori garantiti da
ipoteca relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del
bene immobile nonché ai creditori garantiti da ipoteca ai sensi dell'art. 2825 bis c.c.";
ossia, ai creditori che abbiano iscritto ipoteca su un edificio o
complesso condominiale, anche da costruire o in corso di costruzione, a
garanzia di finanziamento dell'intervento edilizio ai sensi del D.Lgs. 1
settembre 1993, n. 385, artt. 38 e segg.: tale ipoteca, peraltro, prevale
sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare "limitatamente
alla quota di debito derivante dal suddetto finanziamento che il promissario
acquirente si sia accollata con il contratto preliminare o con altro atto
successivo eventualmente adeguata ai sensi dell'art. 39, comma. 3, del citato
decreto legislativo n. 385 del 1993", con l'ulteriore precisazione che
"se l'accollo risulta da atto successivo, questo è annotato in margine
alla trascrizione del contratto preliminare".
Quest'ultima disposizione mira a contemperare la tutela del terzo
acquirente con quella dei terzi che abbiano concesso finanziamenti per
l'acquisto o la costruzione dell'immobile promesso in vendita, in conformità
con le finalità perseguite dalla D.L. n. 669 del 1996, art. 3, che consistono
tra l'altro nel promuovere la realizzazione e l'acquisto della prima casa di
abitazione.
Nella prima parte, essa sembra fare riferimento all'ipotesi (piuttosto
marginale) in cui il promittente venditore abbia prestato il proprio
consenso, prima della stipulazione del contratto definitivo, all'iscrizione
di ipoteca sull'immobile promesso in vendita, a garanzia del credito derivante
da un mutuo concesso al promissario acquirente: diversamente, infatti, non si
spiegherebbe come quest'ultimo possa concedere ipoteca su di un bene del
quale non è ancora divenuto proprietario.
Nella seconda parte, invece, la norma si riferisce alle ipoteche
concesse dal promittente venditore a garanzia di crediti derivanti dai mutui
fondiari accordati da banche concedenti finanziamenti a medio e lungo
termine, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili, ovvero da ipoteche
di grado ulteriore nei casi consentiti dalla Banca d'Italia; in tal caso, la
prevalenza dell'ipoteca è subordinata alla condizione che il promissario
acquirente si sia accollato il relativo debito, nello stesso preliminare o
con atto successivo annotato a margine della trascrizione, ed opera
limitatamente alla quota gravante sull'immobile promesso in vendita.
Tale condizione trova fondamento nella considerazione che
l'opponibilità al promissario dell'ipoteca iscritta successivamente al
preliminare è giustificata solo in caso di accollo del mutuo, in quanto egli
diviene parte del rapporto derivante dal finanziamento, giovandosi della
relativa rateazione ai fini del pagamento del prezzo; qualora invece acquisti
senza accollo, pagando il prezzo direttamente al promittente, il promissario
rimane estraneo al rapporto tra finanziatore e finanziato, con la conseguenza
che l'ipoteca, iscritta successivamente alla trascrizione dei preliminare,
non gli è opponibile.
Il privilegio in esame prevale, pertanto, ai sensi dell'art. 2645 bis
c.c., sulle ipoteche iscritte in data successiva alla trascrizione del
preliminare, escluse quelle previste dall'art. 2825 bis c.c., in quanto tale
disposizione stabilisce eccezionalmente la prevalenza delle ipoteche relative
a mutui erogati al promissario acquirente, nonchè di quelle relative a mutui
fondiari erogati al promittente venditore, che il promissario acquirente si
sia accollato.
3. - GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E DELLA DOTTRINA.
L'orientamento quasi unanime affermatosi nella giurisprudenza di merito
sostiene che le ipoteche delle quali s'e detto siano comunque destinate a
cedere in naso di concorso con il privilegio spettante al promissario
acquirente.
Esso muove dal rilievo secondo cui il concorso tra privilegi ed
ipoteche sarebbe regolato esclusivamente dall'art. 2748 c.c., comma 2, non
potendo trovare applicazione l'art. 2644 c.c., il quale disciplinerebbe,
invece, il conflitto tra cause di prelazione e diritti reali di godimento;
ciò posto, esso afferma che al principio della prevalenza de i privilegi,
sancito dalla predetta disposizione, potrebbe derogarsi soltanto in presenza
di un dato normativo chiaro ed inequivocabile, non ravvisabile nè nell'art.
2775 bis c.c., (il quale, nella parte in cui subordina la nascita del privilegio
del promissario acquirente alla trascrizione del preliminare, non
introdurrebbe elementi di novità rispetto ad altre fattispecie previste dalla
normativa vigente), né nell'art. 2825 bis c.c., (il quale, riferendosi alle
sole ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare, non
sarebbe applicabile a quelle iscritte in data anteriore).
L'indirizzo in esame riflette l'opinione espressa dai primi
commentatori del D.L. n. 669 del 1996, i quali avevano ritenuto insuperabile il
dato normativo emergente dall'interpretazione letterale dell'artt. 2748 c.c.,
comma 2, e art. 2825 bis c.c., escludendo così che le ipoteche iscritte in
epoca anteriore alla trascrizione del contratto preliminare potessero
prevalere sul privilegio che assiste il credito del promissario acquirente.
All'obiezione secondo cui l'ipoteca prevale sui diritti dei terzi
trascritti in epoca successi va all'iscrizione, essi replicavano che ciò
accade perché il rapporto tra le cause di prelazione e i diritti reali di
godimento è regolato dal principio prior in tempore, potior in jure,
esaltato, nel caso di immobili, dalla priorità della relativa pubblicità;
nella fattispecie in esame, tutta via, non vi è un conflitto tra il diritto
del promissario di ottenere l'esecuzione specifica del contratto e l'ipoteca
del terzo sullo stesso bene oggetto del preliminare, ma un conflitto tra il
privilegio speciale del promissario (conseguente alla risoluzione o allo
scioglimento del contratto preliminare) e l'ipoteca iscritta sullo stesso
bene: si tratterebbe di un conflitto tra cause di prelazione, la cui
prevalenza sarebbe disciplinata dalla legge in base ad un principio diverso
da quello della priorità cronologica.
Ciò spiegherebbe, tra l'altro, perché le ipoteche iscritte in data
anteriore alla trascrizione del preliminare siano opponibili all'acquirente
in caso di stipulazione del contratto definitivo, mentre risultano
inopponibili in caso di mancata esecuzione del preliminare.
Secondo tale orientamento, la deroga al principio della prevalenza dei
privilegi, richiesta dall'art. 2748 c.c., comma 2, ai fini dell'opponibilità
dell'ipoteca al creditore privilegiato, non può essere desunta dall'art. 2825
bis c.c.: tale disposizione, infatti, non ha nulla a che fare con il privilegio
di cui all'art. 2775 bis c.c., previsto per il caso di mancata esecuzione del
preliminare, in quanto si limita a regolare gli effetti dell'ipoteca
fondiaria edilizia sulla trascrizione del preliminare che venga regolarmente
eseguito; l'art. 2775 bis c.c., comma 2, inoltre, limitando la prevalenza
delle ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del preliminare a
quelle concesse a garanzia di mutui contratti per la costruzione o per
l'acquisto dell'immobile, presupporrebbe che, al di fuori di tali ipotesi,
dette ipoteche siano destinate a cedere nel concorso con il privilegio, e
sarebbe quindi applicabile, a maggior ragione, alle ipoteche iscritte in data
anteriore.
All'obiezione secondo cui tale opinione, favorendo il promissario
acquirente a scapito degli interessi dei creditori ipotecar, si sarebbe
ripercossa negativamente sui rapporti tra le imprese costruttrici e le
aziende di credito, scoraggiando queste ultime dal concedere finanziamenti
per la costruzione di immobili, in contrasto con lo finalità che in legge
intendeva perseguire, si replica che il senso della nuova disciplina
consisteva anche nel responsabilizzare il ceto bancario, dissuadendolo da
un'eccessiva disinvoltura nell'erogazione del credito fondiario. Troppo
spesso, infatti, le banche, nel concedere finanziamenti per la costruzione di
immobili, fanno affidamento, ai fini della restituzione, più sui valore dei
beni concessi. in garanzia che sulla solidità complessiva dell'impresa
mutuataria, confidando di poter agevolmente procedere al recupero del credito
anche in caso di fallimento della stessa, con evidente pregiudizio per le
ragioni degli altri creditori.
La postergazione dei crediti ipotecar a quello del promissario
acquirente le costringerebbe invece a verificare preventivamente la capacità
dell'impresa di far fronte alle proprie obbligazioni, avvalendosi di quegli
strumenti di controllo di cui esse dispongono in misura più ampia ed incisiva
di ogni altro creditore.
Sotto un diverso profilo, si riconosce che, una volta ovviatosi,
mediante la previsione della trascrivibilità del preliminare, al pericolo che
il diritto al trasferimento dell'immobile sia vanificato da atti dispositivi
compiuti dal promittente venditore o da atti di aggressione del suo
patrimonio posti in essere da terzi prima della stipulazione del definitivo,
l'attribuzione di un rango privilegiato ai crediti del promissario nascenti
dalla mancata esecuzione del coni, ratio si traduce in una tutela eccessiva,
quanto meno in riferimento all'ipotesi in cui, pur potendo ottenere
l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, egli abbia optato
per la tutela risarcitoria.
In ogni caso, anche coloro i quali sono disposti ad ammettere che la
prevalenza del privilegio determina un'ingiustificata disparità di trattamento
nei confronti dei creditori che abbiano iscritto ipoteca in data anteriore
alla trascrizione del preliminare, ritengono che a tale inconveniente possa
ovviarsi esclusivamente attraverso una declaratoria di incostituzionalità
della norma in esame, o mediante un intervento chiarificatore del
legislatore.
La dottrina più recente ritiene invece che la questione possa essere
risolta anche in via interpretativa, avvalendosi dei principi sui cui si.
fonda la pubblicità immobiliare e di una pluralità di elementi emergenti
dalla stessa disciplina in materia. Essa sottolinea la natura
"iscrizionale" o "trascrizionale" del privilegio in
questione, il cui concorso con le ipoteche iscritte sull'immobile promesso in
vendita deve considerarsi disciplinato dall'art. 2644 c.c., non essendo il
privilegio accordato esclusivamente in ragione della causa del credito, ma
essendo condizionato alla trascrizione del contratto preliminare ed alla sua
perdurante efficacia. A sostegno di tale orientamento, sono state sottolineate
anche le anomalie che l'opposta tesi introdurrebbe nel sistema delle cause di
prelazione, osservandosi da un lato che in caso di stipulazione del contratto
definitivo le ipoteche iscritte successivamente alla trascrizione del
preliminare sono opponibili all'acquirente, dall'altro che nell'ordine dei
privilegi quello previsto dell'art. 2775 bis c.c., è collocato
successivamente a quelli di cui agli artt. 2772 e 2774 c.c., i quali non sono
esercitabili in pregiudizio dei diritti precedentemente acquisiti dai terzi.
Sono stati infine evidenziati i gravi abusi cui potrebbe condurre una rigida
applicazione dell'art. 2748 cit., la quale consentirebbe al promittente
venditore di sottrarre l'immobile alla garanzia dei propri creditori
ipotecali, mediante la simulazione di un preliminare di compravendita con un
promissario compiacente, cui potrebbe far seguito la risoluzione del contrai
Lo, con la conseguenza che, in sede di esecuzione forzala, i crediti
restitutori e risarcitori del promissario dovrebbero essere soddisfatti con
precedenza rispetto a quelli dei creditori ipotecari.
Alle medesime conclusioni un'autorevolissima dottrina è pervenuta sulla
base di un diverso percorso argomentativo, che muove dalla qualificazione del
preliminare di compravendita come vendita ad effetti obbligatori, dalla quale
sorge a carico del promittente un'obbligazione di dare e dall'affermazione
dell'autonomia di tale contratto rispetto al definitivo, ricollegando alla
sua trascrizione l'efficacia tipica di cui all'art. 2644 c.c., per sostenere
che tale efficacia si estende anche al privilegio che assiste i crediti del
promissario acquirente, il cui concorso con le ipoteche iscritte in data
anteriore deve pertanto ritenersi disciplinato dal principio della priorità
cronologica. L'aspetto più suggestivo di questa dottrina è rinvenibile
nell'attribuzione al promissario acquirente di un jus ad rem (non di un mero
jus in persona) e nella riconduzione del rapporto tra preliminare e
definitivo (non come rapporto tra due contratti distinti ed autonomi,
ciascuno dotato di una propria causa) al modello tedesco della distinzione
tra titulus e modus adquirendi, con la conseguenza che la stipulazione del
definitivo non comporta l'assorbimento del preliminare nè rende irrilevanti i
vizi che lo inficiano, i quali risultano anzi idonei ad incidere, attraverso
la caducazione del contratto cui afferiscono, sulla stessa trascrizione del
contratto definitivo. La riprova sarebbe costituita proprio dalla
trascrivibilità del preliminare, il cui effetto di opponibilità trova
giustificazione nella natura del diritto che da esso scaturisce per il
promissario acquirente, mentre la limitazione temporale di tale effetto si
giustificherebbe con l'efficacia obbligatoria del contratto.
4. - LA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE. Sulla scorta di tutto quanto
premesso è ora possibile passare alla soluzione del quesito, subito
anticipando che le sezioni unite intendono disattendere il precedente
orientamento espresso dalla menzionata Cass. n. 17197 del 2003, attraverso
una trattazione concernente il generale problema della regola di conflitto
tra cause di prelazione, al di là della specifica ipotesi (della quale pure
si dirà) del credito fondiario, disciplinata dagli artt. 2775 bis c.c., comma 2, e art. 2825 bis c.c..
Il ragionamento parte dalla premessa che l'art. 2748 c.c., allorquando
nel secondo comma stabilisce che i creditori muniti di privilegio sui beni
immobili sono preferiti ai creditori ipotecar "se la legge non dispone
diversamente", fa riferimento ad una deroga non necessariamente
contenuta in un esplicito precetto, ma che può o deve essere individuata
nell'ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l'interpretazione
normativa che tenda all'armonioso coordinamento dello specifico istituto in
trattazione con l'intero sistema; così da evitare applicazione ermeneutiche
settoriali che, sebbene compatibili con il microsistema nel quale le
disposizioni sono inserite, finiscano con lo stridere rispetto al complesso
della materia nelle quali le norme stesse esplicano il proprio effetto.
Siffatto sforzo interpretativo si impone con ancora maggior impegno quando
(come nel caso di specie) le norme esaminate non appartengono all'originaria
impostazione codicistica, ma sono frutto di una successiva interpolazione
legislativa, mossa da esigenze sociali ed economiche via via emerse nella
realtà giuridica dei commerci. Espresse norme derogatrici alla regola
dell'art. 2748 c.c., comma 2, sono rinvenibili dell'art. 2772 c.c., comma 4,
e nell'art. 2774 c.c., comma 2: il privilegio che assiste i crediti dello
Stato per tributi indiretti o per canoni di concessione di acque non si può
esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente
acquistato sugli immobili. Deroga ispirata, dunque, alla diversa regola della
prevalenza in base alla data di trascrizione o di iscrizione.
Nel nostro caso una espressa norma derogatoria al precetto stabilito
dalla prima parte dell'art. 2748 c.c., comma 2, non esiste, ma, come si
vedrà, l'organica analisi dell'intero quadro normativo disciplinante la
materia consente di affermare che i creditori muniti dello speciale
privilegio del quale trattiamo non sono preferiti ai creditori muniti di
ipoteca iscritta precedentemente al sorgere del privilegio stesso, secondo
una ricostruzione che, come s'è detto, prescinde dalla specifica ipotesi
(disciplinata dell'art. 2275 bis c.c., comma 2, in relazione all'art. 2825
bis c.c.) del privilegio che assiste il credito per il finanziamento dell'
intervento edilizio.
Occorre innanzitutto porre nel giusto rilievo che il privilegio che
assiste il credito del promissario acquirente, conseguente alla (eventuale)
mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto, non si ricollega
esclusivamente alla causa del credito (come prescrive la prima parte dell'art.
2745 c.c.) ma la sua costituzione necessariamente presuppone la trascrizione
del contratto preliminare ai sensi dell'art. 2645 bis c.c.; rientrando,
dunque, nella categoria dei privilegi la cui costituzione, come consentito
dalla seconda parte dell'art. 2745 c.c., è subordinata ad una particolare
forma di pubblicità. Peraltro, esso assiste il credito a condizione che gli
effetti della menzionata trascrizione non siano cessati a determinati momenti
(quello della risoluzione del contratto, oppure della domanda giudiziale
della risoluzione, oppure della trascrizione del pignoramento, oppure ancora
dell'intervento nell'esecuzione promossa da terzi).
Siffatto privilegio (come molti altri introdotti nel tempo dal
legislatore in specifici settori) si aggi unge ai privilegi speciali
immobiliari previsti dal codice agli artt. da 2770 a 2775, ma se ne
differenzia perché non è posto, come questi, a tutela di interessi pubblici,
bensì a tutela dell'interesse meramente privato del promissario acquirente.
Occorre a riguardo ricordare che gli originari privilegi speciali
codicistici costituiscono il retaggio delle antiche ipoteche privilegiate, le
quali venivano preferite alle ipoteche normali in ragione della particolare
natura pubblica degli interessi protetti in via preferenziale. Di qui la
regola di conflitto secondo cui siffatti privilegi prevalgono sulle ipoteche,
anche se iscritte prima del loro sorgere. Regola oggi consacrata dell'art.
2748 c.c., comma 2, e già contenuta nell'art. 1953 del codice del 1865 (benché
senza l'espressa riserva che prevede il vigente testo normativo).
Autorevolissima dottrina spiega che la via scelta dal legislatore nel
dell'art. 2748 c.c., comma 2, è la più conforme all'indole del privilegio,
che, assistendo credi ti normalmente incidenti sul processo di produzione o
di valorizzazione di una cosa, deve necessariamente essere anteposto
all'ipoteca. In altri termini, la ragione della maggior parte dei privilegi
va ricercata nella particolare inerenza economica di alcuni crediti alla cosa
gravata, la quale spiega anche la preferenza de i creditori privilegiati sui
creditori forniti di garanzia reale: poiché questi ultimi acquistano un
diritto al valore di scambi o della cosa, sono necessariamente posposti a
coloro i quali, mediante l'erogazione di energie di lavoro o di utilità dal
cui corrispettivo sorge il credito, hanno contribuito alla creazione, alla
conservazione o all'incremento del valore medesimo.
La stessa dottrina avvisa pure che queste considerazioni rilevano ai
fini interpretativi della concreta applicazione delle norme positive e che
sarebbe assurdo escludere dal novero dei privilegi le figure che hanno il
presupposto in forme di pubblicità, solo perché ad esse non si applica il
brocardo secondo cui privilegia non ex tempora estimantur (ossia la regola
trasfusa nell'art. 2748 c.c., comma 2).
Ponendo, così, in evidenza che, per un verso, la qualifica di
"privilegio" non necessariamente comporta l'applicazione del
principio secondo cui esso prevale sull'ipoteca precedentemente iscritta e
che, per altro verso, l'applicazione delle ordinarie regole sulla pubblicità
non consente di escludere la particolare qualifica di "privilegio"
al tipo di prelazione trattato.
Il privilegio del quale si discute esplica i suoi effetti in una
vicenda specularmente opposta a quella summenzionata. Esso non assiste un
credito che incide sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa
(piuttosto, siffatta incidenza appartiene al credito dei finanziatore
dell'opera), bensì il credito del promissario acquirente che acquista il
diritto al vai ore di scambio della cosa, e la sua costituzione è subordinata
ad un preciso onere pubblicitario, così come la sua esistenza è collegata al
perdurare degli effetti della pubblicità.
Ne consegue che, relativamente ad esso, non vige la regola della
prevalenza dei privilegi sulle ipoteche, bensì quella del prior tempore
potior in jure che pervade di sè l'intero sistema della pubblicità, facendone
conseguire che l'ipoteca trascritta prima della costituzione del privilegio
debba su quest'ultimo prevalere.
Alcuni autori hanno rilevato l'assimilabilità di siffatto tipo di
prelazione all'ipoteca legale, ponendo in evidenza che, nella materia
trattata, sarebbe stato preferibile che il legislatore avesse previsto non un
privilegio speciale, bensì un'ipoteca legale;
tant'è che in altre esperienze normative (come quella francese: cfr.
l'art. 2106 c.c.) è previsto che i privilegi speciali sugli immobili
sono opponibili agli altri creditori solo dopo che siano stati iscritti nella
conservatoria delle ipoteche e secondo le modalità previste per quella forma
di pubblicità.
Le caratteristiche del privilegio in esame assumono un rilievo
determinante, distinguendolo tanto dagli altri privilegi speciali
immobiliari, la cui nascita non è condizionata ad un adempimento
pubblicitario avente efficacia costitutiva, quanto dagli altri privilegi
iscrizionali, che hanno ad oggetto beni mobili; rispetto a questi ultimi,
ovviamente, il problema del concorso con altre cause di prelazione aventi natura
trascrizionale non si pone, ma per il caso in cui concorrano più privilegi la
legge prevede espressamente che il conflitto vada risolto in base alla regola
della priorità della trascrizione (art. 2762 c.c., u.c.); per i primi,
invece, pur valendo la regola secondo cui il privilegio prevale sulle
ipoteche, la legge stabilisce, in riferimento a casi in cui la prelazione è
accordata per un interesse non individuale.
che essa non possa essere esercitata in pregiudizio de i diritti che i
terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili (si tratta dei già
menzionati artt. 2772 c.c., comma 4, e art. 2774 c.c., comma 2).
A maggior ragione deve, quindi, affermarsi che un privilegio accordato
in funzione di un interesse individuale, la cui nascita è subordinata all'adempimento
di una formalità pubblicitaria, sia destinato a cedere, nel concorso con
cause di prelazione precedentemente iscritte.
In quest'ordine di idee è riduttivo ed avulso dalla visione sistematica
dell'istituto fare una formalistica applicazione della regola di conflitto
dettata dell'art. 2748 c.c., comma 2, per ammettere categoricamente che
qualunque genere di privilegio speciale immobiliare (compreso quello previsto
a favore del promissario acquirente) prevalga sull'ipoteca (qualunque
ipoteca, non solo quella che assisto il credito del finanziatore), benché questa
sia stata iscritta prima del nascere del privilegio.
A questo punto occorre fare alcune precisazioni in ordine ad una serie
di ricostruzioni che sono state operate per pervenire al medesimo risultato
al quale qui si perviene.
In primo luogo occorre chiarire che la regola di conflitto tra
privilegi o ed ipoteca precedentemente iscritta non può essere rinvenuta
nell'art. 2645 bis c.p.c., comma 2, il quale stabilisce; la prevalenza del
contratto definitivo sulle trascrizioni e le iscrizioni eseguite contro il
promittente alienante dopo la trascrizione del contratto preliminare.
Espressione, questa, del già menzionato effetto prenotativo della trascrizione
del contratto preliminare ed attuazione della generalissima regola dell'art.
2644 c.c..
Neppure giova il richiamo alla specifica regola di conflitto tra cause
di prelazione contenuta dell'art. 2775 bis c.c., comma 2, il quale prevede
due categorie di creditori ai quali il privilegio concesso in favore del
promissario acquirente non è opponibile: a) quelli garantiti da ipoteca
relativa a mutui erogati al promissario acquirente per l'acquisto del bene
immobile; b) quelli garanti ti da ipoteca ai sensi dell'art. 2825 bis c.c..
Quanto all'ipotea i sub a) non è il caso di dilungarsi, pur dovendosi
segnalare che tutti i commentatori hanno rilevato l'oscurità di una
disposizione che sembrerebbe ammettere che il promissario, per effetto del
preliminare, possa iscrivere ipoteca a garanzia dei suoi debiti su un bene
non ancora di sua proprietà, in deroga dunque all'art. 2822 c.c.. Sta di
fatto, comunque, che, nell'ipotesi delineata, il conflitto è risolto nel
senso che l'ipoteca a favore del mutuante prevale sul privilegio a favore del
promissario acquirente, a prescindere dalla circostanza che la garanzia reale
sia stata iscritta prima o dopo la costituzione del privilegio.
Quanto alla ipotesi sub b) - quella che maggiormente ci interessa -
occorre tener conto della disposizione dell'art. 2825 bis c.c., richiamata
dall'art. 2775 bis c.c.. Essa prevede (come s'è già visto in precedenza) che l'ipoteca iscritta
sull'edificio (costruito o costruendo) a garanzia del finanziamento
dell'intervento edilizio (ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 38 e
segg.) prevale sulla trascrizione anteriore del contratto preliminare,
limitatamente alla quota accollatasi dal promissario acquirente. In altri
termini, benché iscritta successivamente alla trascrizione del preliminare,
siffatta ipoteca prevale sul privilegio concesso a garanzia dei crediti
vantati dal promissario acquirente nei confronti del promittente venditore.
Risultando, così, risolto il problema del frazionamento del credito fondiario
assistito da ipoteca che s'era posto nella precedente giurisprudenza ed
attuato il favore del legislatore (del quale prima s'è detto) per i crediti
incidenti sul processo di produzione o di valorizzazione della cosa.
Ora, le disposizioni correlate costituiscono un ulteriore sottosistema
nell'ambito del sottosistema della trascrizione del contratto preliminare.
Nel senso che l'art. 7775 bis c.c., comma 2, non si occupa del problema di
ordine generale del rapporto tra privilegio e favore del promissario ed
ipoteca iscritta contro il promittente, ma solo del rapporto tra privilegio
ed ipoteca Inerenti all'operazione di credito fondiario, disponendo
l'inopponibilità del privilegio a due specifiche categorie di creditori
ipotecari.
Ne consegue che il richiamo a queste disposizioni non è utile a fondare
la più generale regola di conflitto della quale s'è detto e che, soprattutto,
le disposizioni stesse non possono essere indicate nè come la deroga al
principio dell'art. 2748 c.c., comma 2, (da parte di chi ritiene che
l'inopponibilità del privilegio alle ipoteche successive presuppone, a
maggior ragione, l'inopponibilità a quelle precedenti), ne come la conferma
al principio stesso (da parte di chi ritiene che il legislatore abbia voluto
limitare l'inopponibilità del privilegi o alle sole ipoteche successive e non
anche alle precedenti).
L'interpretazione sin qui offerta, nel ricondurre la normativa speciale
nell'alveo del sistema, risolve anche una serie di discrasie segnalate da
quella dottrina che ha contrastato l'opposta soluzione.
Affermare la prevalenza del privilegio sulle ipoteche iscritte
anteriormente alla trascrizione del preliminare comporterebbe, infatti,
un'ingiustificata disparità di trattamento a seconda che il preliminare abbia
o meno esecuzione: tali ipoteche, che in caso di stipulazione del contratto
definitivo sono opponibili all'acquirente (in base al principio
dell'anteriorità stabilito dall'art. 2644 c.c.), in caso di inadempimento
dell'obbligo di contrarre diverrebbero a lui inopponibili, per effetto de
privilegio nascente dalla stessa trascrizione del preliminare, con evidente
sovvertimento della regola posta dall'ultima menzionata disposizione. Tenuto,
altresì, conto di un'altra praticissima ma per nulla irrilevante
considerazione: ossia, che il promissario, nel momento in cui stipula il
preliminare ha contezza dell'esistenza dell'iscrizione ipotecaria sul bene
che va ad acquistare; diversamente, il creditore (nel caso nostro il
finanziatore) che abbia sin dall'inizio dell'operazione iscritto ipoteca a
garanzia del suo credito sul medesimo immobile finirebbe (seguendo l'opposta
tesi) con il vedere il suo credito posposto rispetto ad una serie indefinita
ed indefinibile di crediti di promissari acquirenti (muniti di crediti
privilegiati) susseguitisi nel commercio dello stesso bene.
Tant'è che non è infondato l'allarme lanciato da chi ha rilevato che
l'asserita prevalenza del privilegio sulle ipoteche isoritte anteriormente
alla trascrizione del contratto preliminare potrebbe costituire fonte di
gravi abusi e di accordi fraudolenti tra il promittente venditore e il
promissario acquirente, volti a vanificare la possibilità di soddisfacimento
dei crediti garantiti dalle predette ipoteche. li proprietario di un immobile
gravato da ipoteca potrebbe, infatti, agevolmente sottrarre il bene alla
garanzia del propri o creditore, simulando un preliminare di compravendita
con un soggetto compiacente, dichiarando d i aver ricevuto l'intero
corrispettivo e poi risolvendo il contratto, in quanto in sede di esecuzione
forzata il credito del promissario acquirente per la restituzione del prezzo
versato sarebbe collocato con grado porzione rispetto a quello ipotecario del
creditore, che rimarrebbe pertanto insoddisfatto.
Infine, essendo il privilegio in questione collocato all'ultimo posto
nell'ordine stabilito dall'art. 2780 c.c., (e quindi dopo quelli riconosciuti
ai crediti dello Stato per concessioni di acque e tributi indiretti, i quali
non possono essere esercitati in pregiudizio delle Ipoteche precedentemente
iscritte da terzi), l'accoglimento della diversa opinione determinerebbe un
circolo vizioso, rendendo impossibile Stabilire l'ordine delle cause di
prelazione in caso di concorso dei privilegi di cui agli artt. 2772 e 277
c.c., con quello di cui all'art. 2775 bis c.c., e con ipoteche anteriori.
5 - LE CONCLUSIONI. In conclusione, deve essere enunciato il seguente
principio:
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste (ai sensi
dell'art. 2775 bis c.c.) i crediti del promissario acquirente conseguenti
alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi
dell'art. 2645 bis c.c. siccome subordinato ad una particolare forma di
pubblicità costitutiva (come previsto dall'ultima parte dell'art. 2745 c.c.),
resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio
sull'ipoteca, sancita, se non diversamente disposto, dell'art. 2748 c.c.,
comma 2, e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti.
Ne consegue che, nel caso in cui il curatore del fallimento della
società costruttrice dell'immobile scelga (come nella specie) lo scioglimento
del contratto preliminare (ai sensi della L. Fall., art. 72), il conseguente
credito del promissario acquirente (nella specie, per la restituzione della
caparra versata contestualmente alla stipula del contratto preliminare), benché
assistito da privilegio speciale, deve essere collocato con grado inferiore,
in sede di riparto, rispetto a quello dell'istituto di credito che,
precedentemente alla trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto
sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla
società costruttrice.
Siccome il dispositivo del provvedimento impugnato risulta conforme a
diritto, correttane la motivazione nei sensi sopra enunciati (art. 384
c.p.c.), il ricorsa deve essere respinto.
La particolare importanza della questione trattata consiglia
l'integrale compensazione tra le parti, delle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del
giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2009
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