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Doveri
informativi dell’intermediario, violazione, rimedi, resp. contrattuale
Tribunale di Bologna, Sez. II civ. – Pres.
B. Berlettano, Rel. Marco Marulli – 31 maggio 2005.
Segnalazione dell’Avv. Marina Zanotti
Negoziazione
di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – “Know your customer
rule” e “suitability rule” – Natura – Effetti.
Negoziazione
di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – Rifiuto di indicare il
profilo di rischio – Specifica indicazione delle ragioni della inadeguatezza
dell’operazione – Necessità.
Negoziazione
di strumenti finanziari – Obblighi di informazione – Natura imperativa delle
norme – Nullità – Risarcimento del danno – Sussistenza.
Con l’art. 28 del Reg. Consob 11522/98, il
legislatore di secondo livello ha inteso dare attuazione alla regola del
“know your customer” e della “suitability”, secondo le quali i servizi di
investimento debbono essere adeguati al profilo patrimoniale del singolo
investitore e presuppongono perciò che l’intermediario acquisisca una
preventiva conoscenza delle attitudini speculative del proprio interlocutore.
Si tratta di regole destinate ad operare sinergicamente e che dovrebbero
completarsi nel senso che l’adeguatezza della singola operazione è
ponderabile in ragione della conoscenza che l’intermediario abbia
preventivamente potuto acquisire del profilo patrimoniale dell’investitore.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La circostanza che il cliente abbia voluto
tacere le informazioni relative alla sua propensione al rischio non esonera
l’intermediario dall’onere di informare l’investitore delle ragioni per le
quali il primo reputi che l’operazione non sia adeguata alla classe di
rischio cui appartiene il proprio cliente. (Nella specie non è stata ritenuta
adeguata l’informativa risultante dalla dichiarazione sottoscritta dal
cliente secondo cui, in base alle informazioni in possesso della banca e per
gli aspetti di rischio connessi, l’operazione risultava “inadeguata”, seguita
dalla dichiarazione “chiedo che l’operazione venga comunque effettuata”).
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Le norme che impongono all’intermediario di
informare l’investitore dei rischi connessi all’operazione in relazione al
suo profilo di rischio hanno natura imperativa e la loro violazione genera di
per sé sola la responsabilità dell’intermediario per il risarcimento del
danno patito dal cliente.
Tuttavia, ove il prodotto finanziario sia
costituito da obbligazioni la cui reale possibilità di rimborso può essere valutata
solo al termine dell’operazione di ristrutturazione del gruppo cui appartiene
la società emittente, si deve ritenere che sino a che l’operazione di
ristrutturazione non sia definitia, il danno patito dall’investitore sia
costituito solamente dal mancato pagamento dei rendimenti periodici delle
obbligazioni sottoscritte.
(Franco Benassi) (riproduzione riservata)
sent. N. 1842/05
r.g. n. 4439/04
omissis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con atto di citazione ritualmente
notificato, XX esponeva di aver
concluso con Banca Fideuram s.p.a. nel periodo novembre-marzo 2002 tre
successivi contratti per la sottoscrizione di corporates bonds emessi da
società del Gruppo Cirio senza che fosse mostrato il prospetto informativo e
sulla base di un documento accompagnatorio redatto in lingua inglese e, sul
rilievo che sul finire dell'anno 2002 era stato dichiarato lo stato di
default di vari emittenti del gruppo, chiedeva a questo Tribunale, col favore
in ogni caso delle spese, che i citati contratti fossero annullati con ogni
ovvio riflesso anche risarcitorio in quanto il proprio consenso era viziato
da dolo (posto che Fideuram non poteva non essere a conoscenza dello stato di
dissesto del gruppo Cirio e, malgrado ciò, aveva celato la rischiosità
dell'investimento) e da errore (dato che era stato persuaso ad aderire alle
dette emissioni sulla base delle rassicurazioni ricevute dalla convenuta), e
che la convenuta fosse altresì condannata al risarcimento dei danni nella
misura pari all'ammontare degli investimenti effettuati e nella diversa
misura di causa per il mancato incasso delle cedole semestrali e per
l'indisponibilità sino al soddisfo dei capitali investiti e ciò in quanto la
condotta di Fideuram era risultata nella specie inosservante degli obblighi
di trasparenza, correttezza e buona fede imposti agli intermediari dal Dlg.
58/1998 in tema di sollecitazione dell'investimento da parte del pubblico, di
prestazione di consulenza nei servizi di investimento, di informazione nei
confronti dei sottoscrittori, di separazione patrimoniale ed era in ultimo risultata
pure inosservante del più generale obbligo di diligenza che si impone al
mandatario in base all'art. 1710.
1.2. Si costituiva la convenuta che, fatto
preliminarmente rilevare come le emissioni del gruppo Cirio avessero goduto
l'incondizionato apprezzamento del mercato sino alla dichiarazione di default
e come l'attore, non privo di esperienza per aver in precedenza aderito ad
altre emissioni, all'atto della sottoscrizione dei contratti, edotto della
rischiosità delle emissioni Cirio, avesse espressamente autorizzato il
compimento dell'operazione, si opponeva all'accoglimento delle domande e
concludeva perciò per il loro rigetto con vittoria delle spese, sul rilievo,
in via generale, che essa non aveva assunto alcun ruolo nel classamento
istituzionale delle emissioni di che trattasi, che aveva provveduto ad
acquistare i relativi titoli presso un intermediario autorizzato ed era priva
di pendenze creditorie nei confronti degli emittenti ed in particolare che
non aveva operato alcuna sollecitazione al pubblico risparmio ne tantomeno
aveva provveduto nell'occasione al collocamento dei titoli, limitandosi
piuttosto alla loro negoziazione in conto terzi, che nella specie non era
ravvisabile alcuna attività di consulenza difettando i requisiti di riconoscibilità,
che non aveva svolto alcuna attività di gestione per conto dell'attore, non
avendogli costui conferito alcun mandato e non potendo perciò darsi
applicazione agli speciali obblighi di informazione previsti nel caso, che le
operazioni erano state espressamente autorizzate dall'attore, malgrado la
loro inadeguatezza, che essa convenuta non aveva agito in conflitto di
interessi non essendo creditrice degli emittenti e non partecipando al
consorzio di collocamento e che non sussistevano in ultimo gli estremi di
fatto per far luogo al pure chiesto annullamento dei contratti per vizio
della volontà.
1.3. Di seguito allo scambio degli scritti
difensivi previsti dagli articoli 6 e 7 del Dlg 5/03, al deposito da parte
dell'attore dell'istanza di fissazione udienza ai sensi dell'art. 8 l. cit. e
al deposito da parte del convenuto della nota conclusiva ai sensi dell'art.
10 l. cit, il giudice relatore pronunciava il decreto previsto dall'art. 12
l.cit. e all'udienza, dopo il deposito della memoria conclusionale da parte
Fideuram ed in esito alla discussione delle parti, il collegio si riservava
il deposito della decisione nel termine previsto dall'art. 16, comma quinto,
l.cit
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Rammentato preliminarmente che la causa passa in
decisione sulla base delle conclusioni rassegnate dalle parti rispettivamente
nell'istanza di fissazione udienza ex art. 9 D.lg. 5/03 e delle note
conclusive ex art. 10 D.lg. 5/03, l'attore chiede che a) venga pronunciato
l'annullamento dei contratti a suo tempo stipulati con la convenuta ed aventi
ad oggetto l'acquisto di bonds Cirio/Del Monte, con ogni ovvia pronuncia
restitutoria e b) solo subordinatamente, previo accertamento della sua
responsabilità, la condanna della medesima al pagamento di un somma
equivalente al capitale investito ed in ogni caso c) che la convenuta sia
condannata al risarcimento del danno per mancato incasso delle cedole
semestrali, per mancato guadagno e per lucro cessante derivante
dall'impossibilità di disporre del capitale sino al soddisfo, oltre ogni
altro danno e d) previo accertamento del suo inadempimento per imperizia e
negligenza.
3. La domanda sub a), in ciò dovendo pure
ritenersi assorbita la conclusiva eccezione di inammissibilità del patrocinio
Fideuram, deve intendersi rinunciata ai sensi dell'art., 1444, constando che
successivamente all'istanza di fissazione udienza, l'attore ha provveduto
alla vendita dei titoli in contestazione, con ciò dimostrando di voler
consolidare i riflessi patrimoniali dei contratti che ne avevano comportato
l'acquisizione e dei quali si chiede qui l'annullamento e, soprattutto,
precludendosi l'adempimento dell'obbligo restitutorio che grava sulle parti
in conseguenza dell'accoglimento della pronuncia di annullamento. Risolutivo
è in proposito sotto una prima angolazione il giudizio del S.C. che dopo aver
rilevato che "l'esecuzione volontaria, che dà luogo alla convalida
tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444, comma 2, c.c.,
consiste in un comportamento negoziale, il quale si risolve in un'attività
che, tendendo a realizzare la situazione che si sarebbe dovuta determinare
per effetto del negozio annullabile, presuppone per implicito una volontà
incompatibile con quella di chiedere l'annullamento", reputa che "elemento
rivelatore della volontà di convalidare il contratto può essere qualsiasi
comportamento attinente all'esecuzione del contratto, cioè non soltanto
quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di un'obbligazione
nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla
controparte di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato"
(Cass. civ., sez. III, 27/03/2001, n.4441).
4.1. Le restanti domande, ancorché articolate in
termini diversi, fanno perno sul comune motivo della responsabilità che
Fideuram dovrebbe assumere in relazione ai contratti conclusi con l'attore.
Giova preliminarmente fissare alcuni punti fermi.
A) La vicenda di che trattasi si radica per oggetto (acquisto di strumenti
finanziari), caratteristiche (esecuzione di singoli ordini di acquisto) e
modalità (negoziazione nell'interesse di terzi) nell’ambito dei servizi di
investimento descritti dall'art. 1, comma quinto, del TUF, con esclusione
perciò di tutte le problematiche connesse all'applicazione delle norme in
tema di sollecitazione al pubblico risparmio, obbligatorietà dei prospetti e
collocamento di strumenti finanziari; B) tra i servizi di investimento
descritti dalla norma, la vicenda trova poi più esatta collocazione
nell'ambito dell'attività prevista dalla lettera b) negoziazione in conto
terzi, constando per vero dai documenti offerti in cognizione dalla convenuta
che questa abbia proceduto all'acquisto dei titoli nell'interesse dell'attore
attingendo la loro disponibilità dal cosiddetto mercato secondario; C) la
prestazione dei servizi di investimento é regolata dall'art. 21 TUF che
prevede tra l'altro l'obbligo della diligenza, della correttezza e della
trasparenza in capo all'intermediario e dalle disposizioni contenute nel Reg
Consob 11522198, tra cui spiccano in particolare gli artt. 28 espressione del
"know your costumer rule" e 29 che codifica la "suitability
rule"; D) l'intera materia dell'accertamento della responsabilità
risponde poi alla regola dell'art. 23 ultimo comma TUF sull'onere della prova.
4.2. Poste queste coordinate in diritto la difesa
attrice lamenta sub 2.1 a) "la violazione della tutela del risparmio e
delle norme atte a salvaguardare la stabilità e l'efficienza del
mercato" sotto lo specifico profilo dell'inosservanza degli obblighi in
tema buona fede contrattuale, trasparenza e informativa, in cui la convenuta
sarebbe incorsa sul presupposto che non avrebbe potuto essere a conoscenza
della situazione di "sfascio economico" degli emittenti e che non
avesse debitamente notiziato il XX della rischiosità dell'investimento.
4.3. La censura, ancorché con qualche confusione
- è pacifico che nella specie non si ricade nel campo di applicazione degli
artt. 94 ss TUF, non trattandosi di operazione comportante una sollecitazione
al pubblico risparmio, siccome è del pari evidente che buona fede e
trasparenza sembrano riflettere motivi di impugnazione della condotta
ascritta a Fideuram che si appuntano su un preteso vizio della volontà in
capo all'attore - è fondata solo in parte.
E' indiscutibile che la specializzazione dell'
intermediario che operi professionalmente sui mercati mobiliari presupponga
un'adeguata conoscenza degli emittenti che ne sono attori e degli strumenti
finanziari che vi vengono negoziati. Non a caso l'art. 26 lett. e) del Reg.
Consob 11522/98, rimarcando l'obbligo, prevede a carico degli intermediari
che costoro debbano acquisire una conoscenza degli strumenti finanziari, dei
servizi, nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di
terzi, da essi stessi offerti. adeguata al tipo di prestazione da
fornire".
Ma da ciò ad argomentare che nel raccogliere
l'ordine di negoziazione di obbligazioni emesse dal gruppo Cirio Fideuram
fosse pure al corrente della situazione di "sfascio economico"
dell'emittente e abbia perciò violato le regole della buona fede e della
trasparenza sottoponendo al XX la sottoscrizione di bonds Cirio é conclusione
che non pare potersi condividere pienamente. E' infatti provato dai richiami
fatti da Fideuram nei propri scritti difensivi ai servizi apparsi sulla
stampa specializzata dedicati alle emissioni del gruppo Cirio (in ciò
trovando per vero attuazione l'onere probatorio di cui l'art. 23, ultimo
comma, TUF grava l'intermediario) che al momento della sottoscrizione degli
ordini di acquisto e sino a poco tempo prima che ne fosse dichiarato lo stato
di default, i bonds Cirio erano tra i titoli più apprezzati dal pubblico
degli investitori perché si erano mostrati in grado di garantire rendimenti
più elevati rispetto a quelli medi del mercato e non avevano sino ad allora
deluso le aspettative reddituali dei singoli sottoscrittori e tra essi anche
del XX, avendo infatti costui percepito nelle more il pagamento di cedole su
dette emissione per complessivi euro 2392,11 (doc. 4 convenuto). Nessuno può
negare che il dissesto finanziario del gruppo Cirio avesse cause strutturali
di lungo periodo, legate ad una politica di largo indebitamento verso il
mercato non adeguatamente garantita da attività patrimoniali di peso
corrispondente; e neppure é da credere che gli operatori siano rimasti
semplici spettatori passivi di fronte a questo andamento finanziario e che,
presa cognizione del progressivo aggravamento della situazione patrimoniale,
non abbiano posto in essere condotte volte a scaricare altrove gli effetti di
una probabile insolvenza. Si tratta, però, di considerazioni, che se da un
lato rimandano al problema dell'efficienza della rete dei controlli e
dall'altro rendono urgente l'accentuazione dei profili di tutela del
risparmio, hanno tuttavia più in generale una valenza giuridica squisitamente
de iure condendo, giacche in linea di regolamentazione del caso concreto
nulla comprova - ed anzi vi è come si è visto la prova contraria- che
Fideuram fosse a conoscenza dello stato di dissesto di un gruppo Cirio capace
prima del default di corrispondere perfino un rendimento al sottoscrittore.
4.4. Resta il nodo dell'informativa dovuta
all'investitore. Qui la censura si vale di un maggior grado conforto.
E’ noto che la rete degli obblighi informativi cui
sono tenuti gli intermediari abilitati, oltre a trovare più generale sanzione
nella lettere b) dell'art. 21 del TUF, giusta il quale é fatto obbligo ai
soggetti abilitati di "acquisire le informazioni necessarie dai clienti
e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati", trova
più diretta attuazione nell'art. 28 del Reg. Consob 11522/98 secondo gli
intermediari devono "chiedere all'investitore notizie circa la sua
esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione
finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua
propensione al rischio" e nell'art. 29 dello stesso regolamento che, nel
riprendere quanto il secondo comma dell'art. 28 prescrive circa il dovere
degli intermediari di astenersi dall'effettuare o consigliare operazioni se
non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui
rischi e sulle implicazioni della specifica operazione, prevede espressamente
che "gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore
disposizioni relative ad un'operazione non adeguate, lo informano di tale
circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua
esecuzione" e, qualora l'investitore intenda comunque dare corso
all'operazione, possono eseguire l'operazione previo ordine scritto o previa
registrazione dell'eventuale ordine telefonico.
Con ciò il legislatore di secondo livello è
venuto a dare attuazione nel nostro ordinamento alla duplice regola del
"know your customer" e della "suitability", in guisa
delle quali i servizi di investimento debbono adeguarsi al profilo
patrimoniale del singolo investitore e presuppongono perciò che
l'intermediario acquisisca una preventiva conoscenza delle attitudini
speculative del proprio interlocutore. Si tratta di regole destinate ad
operare sinergicamente e che in linea astratta dovrebbero completarsi nel
senso che l'adeguatezza della singola operazione è ponderabile in ragione
della conoscenza che l'intermediario abbia potuto previamente acquisire del
profilo patrimoniale dell'investitore.
La connessione funzionale tra le due regole non è
però una relazione obbligata, sicché il fatto che il cliente abbia voluto
tacere le informazioni necessarie a valutare la sua propensione al rischio
non solleva l'intermediario dall'obbligo di informarlo comunque dei rischi
connessi ad una determinata operazione che questi abbia in animo di fare,
anche perché, pur in difetto di informazioni privilegiate, l'operatore potrà
maturare le proprie valutazione sulla scorta delle esperienza e dei
comportamenti tenuti dall'investitore in occasione di precedenti operazione e
comunque attenendosi al metro di una valutazione prudenziale, tanto più
obbligata quanto più si consideri che la diligenza qui richiesta è quella del
secondo comma dell'art. 1176.
Ora nella specie Fideuram, una volta preso atto
che il XX non era intenzionato ad offrire maggiori le informazione dell'art.
28 lett. a), ha creduto di poter uniformarsi alle regole anzidette, facendo
sottoscrivere al XX in calce a ciascuno degli ordini di acquisto dei bonds
Cirio, la comunicazione secondo cui, in base alle informazioni in possesso
della banca e per gli aspetti di rischio connessi, l'operazione risultava
"inadeguata" seguita dalla espressa dichiarazione "chiedo che
l'operazione venga comunque effettuata".
E' indubbio che così facendo la Banca, non
disponendo delle informazioni privilegiate utili a conoscere il profilo
patrimoniale del proprio investitore, si sia voluta prudenzialmente attenere
ad un criterio di massima capace di porla a riparo dalle implicazioni
negative dell'operazione ordinata. L'autorizzazione però non può costituire
un comodo espediente cui gli intermediari ricorrono ogni qualvolta il profilo
patrimoniale del proprio cliente non sia pienamente conoscibile o, peggio.
per scansare preventivamente il rischio sotteso a qualsisia investimento in
strumenti finanziari. Gli intermediari abilitati a prestare i servizi di
investimento sono operatori professionale particolarmente qualificati (in
genere banche o società di intermediazione mobiliare) che dispongono delle
conoscenze, delle capacità e delle risorse necessarie per operare "con
diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per
l'integrità dei mercati" (art. 21 TUF), sicchè ogni operazione di investimento
deve comunque essere ponderata in ragione della rischiosità che essa rivesta
per l'investitore, anche quando questo si astenga dal dare le informazione
richieste.
Si tratta in definitiva di trovare un giusto
punto di equilibrio tra "know your customer rule" e
"suitability rule" e l'art. 29 effettivamente persegue questo
obiettivo, imponendo che l'intermediario, richiesto di dar corso ad
un'operazione non adeguata informi l'investitore delle "circostanze e
delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione".
Ora è da credere che se le finalità della norma regolamentare siano quelle di
assicurare la composizione del conflitto tra interesse dell'investitore a far
eseguire l'operazione malgrado l'operatore, anche in ragione delle scarse
informazioni possedute sulla situazione patrimoniale del proprio cliente, lo
abbia avvertito della sua inadeguatezza, e l'interesse dell'intermediario ad
evitare l'esposizione generala da un'operazione giudicata rischiosa, esse
possono essere soddisfatte solo attraverso un'informativa che sia quanto mai
puntuale delle circostanze e delle ragioni per le quali l'intermediario
reputi che l'operazione non sia adeguate alla classe di rischio cui
appartiene il proprio cliente. Non basta cioè una semplice comunicazione cui
faccia seguito la dichiarazione dell'investitore che intende comunque
procedere all'operazione. Le modalità con cui solitamente gli operatori
raccolgono le sottoscrizioni dei propri clienti, di cui chiunque abbia
dimestichezza con il mondo bancario ha piena cognizione, impongono che
l'obbligo di informativa circa la non adeguatezza dell'operazione sia assolto
nel modo più completo e circostanziato possibile ovvero comunicando al
cliente non solo che l'operazione é inadeguata, ma anche le circostanze e le
ragioni per le quali essa lo sia; di tal che la comunicazione che figura in
calce ai contratti sottoscritti dal XX, per i termini in cui è redatta e per
l'assoluta carenza di ogni più dettagliata indicazione delle "ragioni e
delle circostanze" per cui l'operazione non si reputa adeguata deve
ritenersi inidonea a realizzare l'obbligo informativo dell'art. 29.
5. Ne discende perciò, riguardo l'azione di
condanna esercitata dal XX, che il profilo costitutivo di essa consistente
nella violazione da parte di Fideuram di una norma provvista di efficacia
imperativa - l'efficacia imperativa non sembra per vero discutibile: da
ultimo Trib. Mantova 18 marzo 2004. in GI, 2004, 2124 -, in difetto di ogni
più specifica istanza, genera di per sé sola, in ciò assorbendosi dunque ogni
altro motivo di doglianza, la responsabilità della convenuta a risarcire il
danno patito dal XX per effetto di questa condotta.
Senonché è opinione del collegio che nella specie
il danno risarcibile al XX debba essere doverosamente contenuto. Intanto
corre l'obbligo di avvertire che rispetto all'ammontare originario
dell'investimento realizzato dal XX nella sottoscrizione di emissioni Cirio,
il pregiudizio lamentato deve essere ridimensionato già nelle grandezze
iniziali e si è poi considerevolmente ridotto per le vicende di causa. Ed
infatti occorre tener presente per un lato che il XX, come è reso pacifico
dal doc. 4 di parte convenuta, prima che le obbligazioni Cirio divenissero
"carta straccia", aveva avuto modo di lucrare un primo sia pur
modesto guadagno riscuotendo le cedole nel frattempo maturare. Va da sé poi
che il guadagno realizzato con la cessione a terzi dei bonds Cirio in suo
possesso avvenuto nelle more del giudizio pari ad euro 60.872.46=, oltre a
dimostrare che, sia pure in misura ridotta, i bonds Cirio avevano conservato
un certo contenuto patrimoniale, non può che contenere ulteriormente l'entità
di un eventuale risarcimento. Né in questo ordine di idee è privo di rilievo
il fatto che più in generale il gruppo Cirio, chiusa la fase cruciale seguita
al default e alla ristrutturazione avviata durante l'amministrazione
straordinaria, come si apprende da notizie di cronaca di questi giorni, ha in
parte proceduto alla collocazione di alcuni importanti assets aziendali come quello
delle conserve alimentari e come quello dei succhi di frutta e sta procedendo
alla collocazione presso investitori esteri degli altri (detergenti), il
tutto con la ragionevole prospettiva di veder accrescere il proprio
patrimonio attivo e con la conseguenza perciò che solo a chiusura delle
procedure concorsuali potrà effettivamente dirsi se i crediti fatti valere
dai Cirio's peoples abbiano o meno, e in che misura, una possibilità di
essere soddisfatti.
In ultimo venendo al caso dell'architetto XX occorre
dire che le emissioni da lui sottoscritte erano tutte di scadenza successiva
all'instaurazione della causa e che la dichiarazione di default, riguardante
peraltro altre emissione di data antecedente, lungi dal determinare
l'insolvenza circa la somma capitale, ha solo precluso, in conseguenza della
sottoposizione del gruppo Cirio alle procedure dell'amministrazione
controllata, la corresponsione dei rendimenti periodici previsti per ogni
emissione sottoscritta dal XX, di tal che solo in relazione a ciò può
effettivamente dirsi che il XX abbia subito un danno patrimoniale concreto ed
attuale.
Si impone perciò la condanna della Fideuram al
pagamento delle somme dovute in conseguenza dello stacco periodico delle
cedole previste per ciascuna delle emissioni sottoscritte dal XX, somme da
maggiorarsi di rivalutazione ed interessi trattandosi di
obbligazione risarcitoria.
6. Le spese avuto riguardo alla novità della
materia e al motivo della decisione possono essere integralmente compensate.
PQM
1) Accoglie parzialmente la domanda proposta da
XX nei confronti di Banca
Fideuram s.p.a. con atto di citazione notificato il 12 marzo 2004 e, per
l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento delle somme corrispondenti ai
rendimenti periodici dovuti sulle emissioni per cui è causa dalla data
dell'ultimo pagamento effettuato sino alla vendita dei titoli, oltre
rivalutazione e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutata
dalla domanda alla sentenza e interessi legali sulla risultante dalla
sentenza al saldo
2) Compensa ogni spesa di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della
seconda sezione civile Bologna 31 maggio 2005
Il Presidente Dott. Bruno Merlettano
Il Giudice Relatore Dott. Marco Marulli
Depositato in Cancelleria il 14/07/2005
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