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Sezione I - Giurisprudenza

documento 1899/2009

 

 

data pubblicazione 18/11/2009

 

 

Massimario, art. 163bis c.p.c.

Massimario, art. 164 c.p.c.

Massimario, art. 342 c.p.c.

Massimario, art. 359  c.p.c.

 

Tribunale di Torino, 19 novembre 2008 – Est. Di Capua.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Procedimento civile – Appello – Nullità della citazione – Applicazione dell’art. 164 c.p.c..

 

Procedimento civile – Sospensione feriale dei termini – Termini dilatori – Termine a comparire – Computo – Modalità.

 

Procedimento civile – Termine a comparire – Nullità – Sanatoria con effetto ex tunc – Rinnovazione della citazione – Fissazione di nuova udienza al convenuto che eccepisca la nullità.

 

La disciplina della nullità della citazione prevista dall’art. 164 cod. proc. civ. si applica anche all’atto di citazione in grado di appello, in forza del rinvio operato dall’art. 359 (cfr. per tutte Cass. civile , sez. lav., 23 novembre 2007, n. 24437). (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

 

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale si applica a tutti i termini processuali, senza distinzioni; essa vale, perciò, anche per i termini dilatori e, in particolare, per il termine a comparire che deve essere assegnato al convenuto a norma dell’art. 163 bis cod. proc. civ., con la conseguenza che, per valutarne la congruità, occorre detrarre i giorni compresi tra il 1 agosto ed il 15 settembre. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

 

Nel procedimento di appello la nullità derivante dalla assegnazione al convenuto di un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge è suscettibile di sanatoria, con efficacia “ex tunc”, sia mediante rinnovazione della notificazione dell’atto di appello disposta dal giudice entro un termine perentorio all’uopo assegnato sia, in via alternativa, per effetto della costituzione in giudizio della parte appellata, alla quale, ove deduca nel costituirsi l’inosservanza del termine a comparire, il giudice dovrà fissare una nuova udienza nel rispetto del termine stesso. (Edoardo Di Capua) (riproduzione riservata)

 

 

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